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Document 32007R0161
Commission Regulation (EC) No 161/2007 of 15 February 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 161/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 161/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 51 del 20.2.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 73–74
(MT)
In force
20.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 51/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 161/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2202 90 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 91. Essendo direttamente consumabile come bevanda, il prodotto rientra nella voce 2202. Il prodotto non può essere classificato alla voce 0403, in quanto gli esteri di stanolo non sono additivi del genere consentito per i prodotti del capitolo 4 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato, cap. 4, regole generali, punto I), paragrafo 2], pertanto il prodotto non può essere considerato uno yogurt liquido, aromatizzato o addizionato di frutta o di cacao, della voce 0403. Anche la classificazione nella voce 1901 è esclusa, in quanto il prodotto presenta le caratteristiche di una bevanda del capitolo 22 [cfr. le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1901, punto III), paragrafo 2]. |
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1901 90 91 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1901, 1901 90 e 1901 90 91. L'aloe vera non è un frutto del cap. 8, ma una pianta del cap. 6. Pertanto il prodotto non soddisfa i criteri stabiliti per la voce 0403. Le preparazioni alimentari a base di prodotti lattiero-caseari sono escluse dal cap. 4 [cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato per il cap. 4, regole generali, punto I), ultimo paragrafo, lettera a)]. Il prodotto può essere classificato alla voce 1901, in quanto contiene, oltre a componenti naturali del latte, altri ingredienti di un genere non consentito nelle voci da 0401 a 0404 [cfr. la nota esplicativa della nomenclatura del sistema armonizzato per la voce 1901, punto III), primo paragrafo]. |