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Document 32007R0160

Regolamento (CE) n. 160/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 51 del 20.2.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 71–72 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/160/oj

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/3


REGOLAMENTO (CE) N. 160/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1930/2006 (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 9).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, p. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto costituito da un liquido trasparente, di color marrone scuro, avente un profumo aromatico di tipo vegetale ed un gusto di erbe, amaro avente un titolo alcolometrico volumico effettivo di 43 % vol.

Il prodotto consiste in una miscela di 32 diversi estratti di piante medicinali, estratto di caramello, acqua e alcole (96 % vol). I seguenti ingredienti, tra l'altro, sono utilizzati per la fabbricazione di questo:

Radix Zedoary (Radix Zedoariae)

Manna (Manna)

Radix Angelica (Radix Angelicae)

Radix Carline (Radix Carlinae)

Myrrha (Myrrha)

Camphor (Camphora)

Flos Croci (Flos Croci)

Secondo le istruzioni riportate sulla confezione, occorre assumere il prodotto in piccole quantità (un cucchiaio mattina e sera, eventualmente diluito con acqua, tè o succo di frutta).

Il prodotto, confezionato in bottiglie di 500 ml, è utilizzabile direttamente come bevanda.

2208 90 69

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota complementare 1.b) del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69.

Il prodotto non può essere considerato un medicinale del capitolo 30. Le indicazioni relative al tipo ed alla concentrazione della(e) sostanza(e) attiva(e) non sono riportate sull'etichetta e neppure nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione. Sono indicati soltanto il quantitativo ed il tipo delle piante o parti di piante utilizzate. Le condizioni di cui alla nota complementare 1.b) del capitolo 30 non sono pertanto soddisfatte.

Il prodotto è una bevanda contenente alcole di distillazione della voce 2208, avente le caratteristiche di un alimento complementare, inteso a mantenere in uno stato generale di salute o di benessere, a base di estratti di piante (cfr. le note esplicative del SA relative alla voce 2208, terzo paragrafo, punto 16).


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