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Document 32007R0093

Regolamento (CE) n. 93/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 22 del 31.1.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 5–6 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/93/oj

31.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/12


REGOLAMENTO (CE) N. 93/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS).

(2)

Il COSS è incaricato di centralizzare le attività svolte dai comitati istituiti dalla normativa comunitaria sulla sicurezza marittima, sulla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

(3)

È opportuno che tutta la nuova legislazione adottata dalla Comunità nel settore della sicurezza marittima renda obbligatorio il ricorso al COSS.

(4)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento di navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (2), l’articolo 13 della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (3) e l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativo all’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (4) dispongono che la Commissione sia assistita dal COSS ai fini dell’attuazione dei regolamenti citati.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2099/2002 di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002 sono aggiunte le seguenti lettere:

«t)

il regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento di navi da carico e passeggeri tra registri all’interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (5);

u)

la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (6);

v)

il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativo all’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (7).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(3)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(4)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

(5)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(6)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(7)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1


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