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Document 32007R0092

    Regolamento (CE) n. 92/2007 della Commissione, del 30 gennaio 2007 , che fissa un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007

    GU L 22 del 31.1.2007, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 330M del 9.12.2008, p. 490–491 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/92/oj

    31.1.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 92/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 30 gennaio 2007

    che fissa un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell'India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che l’applicazione di dazi all’importazione su un quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI dello stesso regolamento sia sospesa in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 per consentire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

    (2)

    A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il bilancio indica la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio destinato a permettere l'adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1249/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006, recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007 (3), ha fissato un primo quantitativo complementare di 82 500 tonnellate destinato a sopperire alle necessità più urgenti di approvvigionamento per i primi mesi della campagna di commercializzazione 2006/2007. Poiché non vi sarà alcun ritiro di zucchero dal mercato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento per la raffinazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento non sarà ridotto. Inoltre, nella campagna di commercializzazione 2006/2007 il contingente portoghese di zucchero è stato ridotto di oltre il 50 %. Pertanto, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento fissato per il Portogallo ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, dello stesso regolamento deve essere aumentato di un quantitativo supplementare di 35 000 tonnellate.

    (4)

    Per garantire un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, è pertanto opportuno fissare un quantitativo supplementare di 120 000 tonnellate di zucchero complementare per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

    (5)

    L'approvvigionamento adeguato delle raffinerie può essere garantito solo se gli accordi di esportazione tradizionali fra i paesi beneficiari vengono rispettati. È dunque necessario effettuare una ripartizione fra i paesi o i gruppi di paesi beneficiari. Nel caso dell'India, i quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 1249/2006 già corrispondono al quantitativo tradizionale d'importazione. Di conseguenza, per questo paese viene aperto solo un contingente limitato a 3 500 tonnellate. Per quanto concerne il fabbisogno residuo, è opportuno fissare un quantitativo globale per gli Stati ACP, che si sono impegnati collettivamente ad attuare fra loro le procedure di assegnazione dei quantitativi per garantire l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie.

    (6)

    Prima dell'importazione di questo zucchero complementare, le raffinerie devono fissare le modalità di approvvigionamento e spedizione con i paesi beneficiari e gli operatori economici. Per consentire loro di preparare le proprie domande di titoli d'importazione entro i termini stabiliti, è opportuno prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento a partire dalla sua data di pubblicazione.

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In aggiunta ai quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1249/2006, un quantitativo complementare di 120 000 tonnellate di zucchero di canna greggio in equivalente zucchero bianco è fissato per la campagna di commercializzazione 2006/2007:

    a)

    116 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006 ad eccezione dell'India;

    b)

    3 500 tonnellate, espresse in zucchero bianco, originarie dell'India.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

    (3)  GU L 227 del 19.8.2006, pag. 22.


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