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Document 32006D0731

    2006/731/CE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2006 , sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 Gru — Gru mobili conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5059] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 142M del 5.6.2007, p. 412–414 (MT)
    GU L 299 del 28.10.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/731/oj

    28.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 299/26


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2006

    sulla pubblicazione con una restrizione del riferimento della norma EN 13000:2004 «Gru — Gru mobili» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2006) 5059]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/731/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell’informazione (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.

    (2)

    Nei confronti della norma EN 13000:2004, approvata dal comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 22 aprile 2004, il cui riferimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Germania ha sollevato un’obiezione formale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE.

    (3)

    Esaminata la norma EN 13000:2004, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza 4.2.1.4 (controllo del carico), 1.1.2(c) (principi di integrazione della sicurezza), 1.2.5 (selezione della modalità di controllo), 1.3.1 (stabilità), 4.1.2.1 (rischi dovuti alla mancanza di stabilità) e 4.1.2.3 (forza meccanica), di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE. Specificamente, riguardo ai punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma, le misure definite per progettare e costruire gru mobili non garantiscono livelli sufficientemente elevati di sicurezza ai fini dell’uso previsto del prodotto. In particolare, la norma non precisa adeguate misure protettive per impedire un uso improprio del dispositivo di shuntaggio del limitatore della potenza nominale.

    (4)

    Nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma va dunque accompagnato da un’idonea avvertenza.

    (5)

    Gli Stati membri aggiungono un’avvertenza analoga alle norme nazionali che recepiscono la norma EN 13000:2004,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma EN 13000:2004 «Gru — Gru mobili» avverrà nei modi precisati in allegato.

    Articolo 2

    Quando gli Stati membri pubblicano, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE, il riferimento di una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13000:12004, vi aggiungono un’avvertenza analoga a quella di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

    (2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


    ALLEGATO

    «(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate europee ai sensi della direttiva)

    ESO (1)

    Riferimento e titolo della norma armonizzata

    (e documento di riferimento)

    Prima pubblicazione nella GU

    Riferimento della norma sostituita

    Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

    Nota 1

    CEN

    EN 13000:2004

    Gru — Gru mobili

    Questa è la prima pubblicazione

     

    Avvertenza: Questa pubblicazione non riguarda i punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 della norma, la cui applicazione non conferisce una presunzione di conformità al requisito essenziale per la salute e la sicurezza 4.2.1.4 dell’allegato I alla direttiva 98/37/CE combinato con i requisiti 1.1.2(c), 1.2.5, 1.3.1, 4.1.2.1 e 4.1.2.3 di tale allegato.

    Nota 1

    In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

    Nota 2.1

    La nuova norma (o quella modificata) ha lo stesso campo d’applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

    Nota 3

    In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, le sue eventuali modifiche precedenti e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) consiste perciò nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue eventuali modifiche precedenti ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

    Nota 4

    La presunzione di conformità per un prodotto si ottiene se sono soddisfatte le prescrizioni della parte 1 e della parte 2 pertinente quando questa seconda parte è anch’essa elencata nella GU ai sensi della direttiva 98/37/CE.

    Avvertenza:

    Ogni informazione sulla disponibilità delle norme si può ottenere presso l’Organizzazione europea per la normalizzazione o presso gli enti nazionali di normalizzazione il cui elenco è allegato alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modificata dalla direttiva 98/48/CE (3).

    La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

    Questo elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne cura l’aggiornamento.

    Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate si trovano sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


    (1)  ESO: Organizzazione europea per la normalizzazione:

    CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be),

    CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org),

    ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

    (2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18


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