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Document 32006D0615

2006/615/CE: Decisione della Commissione, del 13 settembre 2006 , per la concessione di un’approvazione temporanea dei sistemi di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina nel Regno Unito conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4086]

GU L 252 del 15.9.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 54–55 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/615/oj

15.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2006

per la concessione di un’approvazione temporanea dei sistemi di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina nel Regno Unito conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4086]

(Fa fede soltanto il testo in lingua inglese)

(2006/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 definisce norme relative all’istituzione di sistemi per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Esso dispone che gli animali di un allevamento debbano essere identificati entro i termini indicati nel regolamento in questione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 dispone peraltro che gli animali delle specie ovina e caprina debbano essere identificati sulla base di un primo e di un secondo mezzo di identificazione indicati nel regolamento. Si dispone che il secondo mezzo di identificazione possa essere sostituito, fino al 1o gennaio 2008, da un sistema conforme alle disposizioni del regolamento e approvato dalla Commissione, fatta eccezione per gli animali oggetto di scambi intracomunitari.

(3)

Gli animali delle specie ovina e caprina oggetto di scambi intracomunitari devono pertanto conformarsi pienamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004. L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento in questione dispone che gli animali siano identificati mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall’autorità competente e conforme alle caratteristiche tecniche elencate nell’allegato, sezione A, punto 4.

(4)

La decisione 2005/617/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 21/2004 (2) concede un’approvazione provvisoria dei sistemi in questione fino al 30 aprile 2006. La decisione dispone che l’approvazione dei due sistemi venga riesaminata entro il 31 gennaio 2006, alla luce degli esiti delle ispezioni.

(5)

In collaborazione con il Regno Unito, la Commissione ha realizzato ispezioni in loco per valutare il funzionamento dei sistemi e verificare l’attuazione degli impegni assunti dal Regno Unito in relazione ai sistemi in questione. La relazione finale e un piano d’azione accettabile, elaborati dal Regno Unito, sono attualmente disponibili e sono stati discussi nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6)

Il Regno Unito si è impegnato ad affrontare i problemi sollevati nel corso delle ispezioni in loco per valutare il funzionamento dei sistemi, nonché in particolare di completare tempestivamente il piano d’azione previsto adottando le necessarie misure per rafforzare i sistemi e garantire la conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 entro il 31 dicembre 2006.

(7)

I sistemi per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in Gran Bretagna e nell’Irlanda del Nord devono quindi essere approvati a titolo temporaneo per un nuovo periodo, in modo da permettere la sostituzione del secondo mezzo di identificazione per gli animali delle specie ovina e caprina in base al sistema in questione, fatta eccezione per gli animali oggetto di scambi intracomunitari.

(8)

Per evitare qualsiasi perturbazione degli scambi, l’approvazione temporanea dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali e delle specie ovina e caprina in Gran Bretagna e nell’Irlanda del Nord deve essere retroattiva a decorrere dal 30 aprile 2006, in modo da coprire tutto il periodo d’attuazione dei sistemi.

(9)

L’autorità competente deve effettuare gli opportuni controlli in loco per verificare l’adeguata attuazione dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

(10)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I sistemi per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 21/2004, attuati dal Regno Unito in Gran Bretagna e nell’Irlanda del Nord, sono approvati per il periodo dal 1o maggio 2006 al 30 giugno 2007.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni da definire conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 21/2004 il Regno Unito si adopera affinché adeguati controlli in loco vengano effettuati annualmente dall’autorità competente per verificare il rispetto, da parte degli allevatori, degli obblighi in materia di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini, conformemente a quanto indicato nell’articolo 1.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 214 del 19.8.2005, pag. 63.


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