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Document 32006D0570

    2006/570/CE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2004 , relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo [notificata con il numero C(2004) 4771]

    GU L 227 del 19.8.2006, p. 46–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/570/oj

    19.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 227/46


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2004

    relativa all’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione in favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo

    [notificata con il numero C(2004) 4771]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (2006/570/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 31 gennaio 2001, la Germania ha notificato alla Commissione un aiuto a favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Ulteriori informazioni sono pervenute con le lettere dell’11 maggio 2001, protocollata il 16 maggio 2001, e del 9 ottobre 2001, protocollata l’11 ottobre 2001.

    (2)

    Nella lettera del 9 ottobre 2001 le autorità tedesche hanno comunicato che il regime di aiuto esisteva già dal 1970 e che finora non era stato notificato. L’aiuto è stato pertanto iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

    (3)

    Con lettera del 7 febbraio 2003, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto in oggetto. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale la Commissione ha dichiarato che non intendeva sollevare obiezioni riguardo ad una parte della misura (gli aiuti all’esercizio a finalità sociale), in quanto conforme alle disposizioni della sezione 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (di seguito «orientamenti comunitari») (2) e pertanto compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.

    (5)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati con lettere del 29 aprile 2003, 5 maggio 2003 e 26 maggio 2003, protocollate rispettivamente il 2 maggio 2003, il 6 maggio 2003 e il 28 maggio 2003, nonché con e-mail del 12 febbraio 2003, protocollato il 14 febbraio 2003.

    (6)

    La Germania ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione con lettera del 4 aprile 2003, protocollata l’8 aprile 2003 e, con lettera del 29 agosto 2003, protocollata il 3 settembre 2003, ha espresso il proprio parere in merito alle osservazioni dei terzi interessati.

    (7)

    Il 19 maggio 2004 il procedimento è stato diviso in due parti e la Commissione ha adottato una decisione finale (4) con cui ha approvato pro futuro gli aiuti notificati, che la Germania intendeva concedere per il periodo 2001-2005.

    (8)

    Con lettera del 14 settembre 2004, protocollata il 16 settembre 2004, la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni in merito alla parte non notificata della misura, come richiesto dalla Commissione con lettera del 24 maggio 2004.

    (9)

    La presente decisione riguarda esclusivamente gli aiuti a favore delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo, ai quali la Germania ha dato illegalmente esecuzione anteriormente al 2001 (sono esclusi gli aiuti al funzionamento a finalità sociale).

    II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

    II.1.   Finalità e base giuridica del regime

    (10)

    La misura in esame mira a favorire la cooperazione interaziendale tra imprese agricole e forestali della Baviera attraverso sovvenzioni a favore di associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e di mutua assistenza, sulla base del Gesetzes zur Förderung der Bayerischen Landwirtschaft (LwFöG, legge per la promozione dell’agricoltura della Baviera, di seguito «legge a favore dell’agricoltura») dell’8 agosto 1974.

    II.2.   Beneficiari

    (11)

    Beneficiari del regime sono le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo e il Kuratorium Bayerischer Maschinen und Betriebshilferinge e.V. (Consiglio di gestione delle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo e di mutua assistenza, di seguito «KBM»).

    (12)

    Le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo sono degli enti di mutua assistenza costituite dagli agricoltori a livello locale o regionale. L’articolo 9 della legge a favore dell’agricoltura statuisce che tali enti possano operare unicamente nei seguenti settori:

    a)

    aiuti al funzionamento a finalità sociale (già autorizzati dalla Commissione, cfr. considerando 3): le associazioni organizzano lo scambio di mano d’opera agricola in caso di malattia, incidente o altri casi d’emergenza analoghi;

    b)

    aiuti al funzionamento a favore dell’agricoltura e della silvicoltura: le associazioni organizzano lo scambio di mano d’opera in agricoltura e silvicoltura, soprattutto per far fronte ai picchi stagionali e per l’esecuzione di mansioni specializzate che in alcuni casi richiedono personale altamente qualificato di cui spesso le aziende sono prive;

    c)

    coordinamento dell’offerta di alloggi turistici in aziende agricole e silvicole;

    d)

    uso collettivo di macchinari: le associazioni organizzano e coordinano lo scambio di macchinari tra aziende, consentendo agli agricoltori di evitare l’acquisto di macchine speciali, in molti casi economicamente insostenibile per le piccole aziende.

    (13)

    Le associazioni fungono unicamente da intermediarie. I servizi veri e propri (fornitura di macchinari e mano d’opera) sono prestati dagli agricoltori, che percepiscono un corrispettivo dalle aziende che di essi si avvalgono (ossia altri agricoltori), equivalente al prezzo di mercato. Come contropartita per le loro prestazioni, le associazioni percepiscono sia una quota di adesione sia un compenso specifico per la prestazione effettuata.

    (14)

    Non tutte le attività delle associazioni sono sovvenzionate dallo Stato. Questo vale in particolare per il coordinamento degli alloggi turistici, che non fruisce di alcuna sovvenzione e deve essere contabilizzato separatamente in bilancio.

    (15)

    Per legge, le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo devono limitarsi alle «attività fondamentali» elencate al considerando 12 (5), che (salvo alcune limitate eccezioni) sono sovvenzionate. Qualora le suddette associazioni fondino imprese controllate, giuridicamente indipendenti, queste ultime possono svolgere anche altre attività [articolo 10, lettera c), della legge a favore dell’agricoltura] a condizione che ciò non pregiudichi l’espletamento delle attività fondamentali. Tra le «attività non fondamentali», da iscrivere separatamente in bilancio (articolo 12 della legge a favore dell’agricoltura), figurano:

    a)

    la manutenzione degli spazi verdi;

    b)

    la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti organici;

    c)

    la prestazione di servizi di trasporto nel settore agricolo e silvicolo;

    d)

    i lavori forestali;

    e)

    la prestazione di servizi ai comuni, quali ad esempio rimozione di neve, lavori di pulizia e attività simili.

    (16)

    KBM è l’organizzazione centrale cui fanno capo le associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2000 KBM comprendeva 83-90 associazioni, che contavano circa 100 000 aziende agricole e forestali. KBM ha ricevuto pagamenti per l’espletamento dei seguenti servizi:

    a)

    funzione di interlocutore centrale del ministero dell’Agricoltura e delle foreste bavarese;

    b)

    gestione di fondi pubblici destinati alle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo;

    c)

    assunzione di dirigenti a tempo pieno e di altro personale per le associazioni;

    d)

    consulenza e sostegno alle associazioni per tutte le questioni relative all’uso collettivo di macchinari e manodopera;

    e)

    prestazione dei propri servizi alle associazioni estesa a tutto il territorio della Baviera;

    f)

    supervisione generica e specializzata dei gestori delle associazioni;

    g)

    organizzazione di attività di formazione e qualificazione del personale delle associazioni.

    II.3.   Dotazione di bilancio

    (17)

    Le autorità tedesche hanno informato che KBM e le associazioni per l’uso collettivo di macchinario fruiscono di aiuti dal 1974. L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6), statuisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di dieci anni. Il procedimento di indagine formale della Commissione è stato avviato nel 2001 e di conseguenza il periodo di dieci anni di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento decorre dal 1991. Gli aiuti erogati anteriormente a tale periodo non possono quindi essere oggetto d’esame.

    (18)

    I dati di bilancio trasmessi dalle autorità tedesche, riportati nella tabella che segue, si riferiscono alle somme erogate a KBM e alle associazioni per l’uso collettivo di macchinario unicamente nel periodo 1992-2000.

    (in EUR)

    Anno

    Aiuti erogati a KBM

    di cui a favore delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario

    1992

    5 268 000,00

     

    1993

    5 882 000,00

     

    1994

    6 120 163,82

    5 774 370,02

    1995

    6 005 123,14

    5 661 987,48

    1996

    6 005 123,14

    5 636 740,37

    1997

    5 112 918,81

    4 777 826,08

    1998

    5 252 757,14

    4 912 490,12

    1999

    5 007 205,07

    4 734 342,77

    2000

    4 387 906,92

    4 035 399,63

    II.4.   Natura ed entità degli aiuti

    (19)

    Il regime è stato finanziato dal Land Baviera. Gli aiuti sono stati concessi in forma di contributi versati direttamente all’organizzazione cui fanno capo le associazioni, ovvero KBM, la quale ha in parte ridistribuito i fondi alle associazioni ad essa aderenti sotto forma di erogazioni e servizi. L’aiuto fruito da queste ultime è stato calcolato in percentuale della spesa destinata all’espletamento delle attività fondamentali.

    II.5.   Motivazione dell’avvio del procedimento di indagine formale

    (20)

    L’esame preliminare non aveva permesso di determinare se i fondi pubblici erogati a KBM costituissero un compenso per le prestazioni da esso fornite alle associazioni, senza superare i prezzi di mercato di dette prestazioni, o se fossero superiori ai prezzi di mercato e quindi costituissero una sovvenzione ai costi di esercizio di KBM. Non era chiaro se tali presunti aiuti fossero disciplinati dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante disposizioni sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti «de minimis» (7). La Commissione non aveva inoltre elementi per poter stabilire se tali aiuti fossero connessi a investimenti o ad altre spese sovvenzionabili, o se fossero disciplinati dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante disposizioni sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (8). Era pertanto possibile che detti aiuti dovessero essere classificati come aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune (9).

    (21)

    Lo stesso discorso valeva per le somme erogate a favore delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, non essendo chiaro in particolare se i fondi pubblici pervenuti alle associazioni attraverso erogazioni concesse da KBM fossero stati utilizzati per ridurre il costo dei servizi prestati agli agricoltori, nel qual caso si sarebbe potuto ravvisare unicamente un aiuto a favore degli agricoltori, o se i beneficiari finali di una parte dei fondi fossero le associazioni, in quanto imprese, e che pertanto si configurasse un aiuto alle medesime.

    (22)

    Dall’esame preliminare della misura è emerso inoltre che dell’aiuto hanno fruito almeno in parte aziende agricole e forestali. La Commissione nutriva forti dubbi sul fatto che gli aiuti al funzionamento e all’uso collettivo di macchinari agricoli potessero essere autorizzati sulla base del disposto della sezione 14 degli orientamenti comunitari e si chiedeva se non si trattasse piuttosto di aiuti al finanziamento a favore di produttori agricoli.

    (23)

    Occorreva inoltre stabilire se i diversi settori di attività delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo fossero nettamente distinti e se gli aiuti di Stato erogati alle associazioni non producessero effetti distorsivi sulla concorrenza in altri settori economici (ovvero in settori diversi da quelli in cui le associazioni espletano ufficialmente le loro attività fondamentali).

    III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

    III.1.   Obiezioni sollevate in relazione alla misura

    (24)

    Alla Commissione sono pervenute diversi reclami, in cui si afferma che le attività delle associazioni non si limitano unicamente alle attività fondamentali indicate al considerando 12, ma comprenderebbero bensì altri servizi, tra cui servizi comunali (ad esempio la rimozione della neve, la costruzione e la manutenzione di strade, la costruzione di impianti di depurazione), manutenzione di giardini e cura del paesaggio, costruzione di campi sportivi e campi di golf, in concorrenza con altre imprese commerciali.

    (25)

    Nei reclami si afferma che non è possibile separare realmente i settori finanziati con mezzi pubblici da quelli non sovvenzionati, vista l’estrema prossimità, in termini di risorse e di spazi, tra le associazioni e le loro controllate, che tendono a confondersi in un’unica struttura, nonché a causa dell’insufficiente delimitazione dei settori principali di attività delle associazioni rispetto alle loro altre attività. È stato inoltre argomentato che gli aiuti avrebbero potuto essere utilizzati per il sovvenzionamento incrociato di altre attività economiche, con conseguenti effetti distorsivi sulla concorrenza anche in settori diversi da quello agricolo.

    III.2.   Osservazioni di terzi pervenute nel corso del procedimento di indagine formale

    (26)

    Nel corso del procedimento di indagine formale alla Commissione sono pervenute quattro osservazioni. Gli interessati non sollevano obiezioni riguardo al sovvenzionamento delle attività fondamentali delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, ovvero agli aiuti al finanziamento a finalità sociale ed economica, nonché all’uso collettivo del macchinario.

    (27)

    Le osservazioni si sono incentrate sulle attività non fondamentali svolte dalle associazioni attraverso le loro controllate, quali ad esempio la rimozione di neve in inverno o i lavori di mantenimento dei giardini e cura del paesaggio per conto di terzi. In alcuni casi non è possibile distinguere le imprese controllate dalle associazioni, poiché operano con lo stesso nome e lo stesso personale. Le informazioni trasmesse dai terzi interessati fanno inoltre supporre che le associazioni operino direttamente sul mercato offrendo determinate prestazioni (ad esempio la vendita di mezzi di produzione). Uno dei terzi interessati ha fornito informazioni dettagliate, dalle quali risulta che le associazioni hanno offerto fitofarmaci a prezzi probabilmente inferiori al prezzo di vendita del produttore e comunque ad un prezzo inferiore a quello corrente di mercato. In altri casi, stando a quanto dichiarato dai terzi interessati, le imprese commerciali controllate avrebbero partecipato a gare d’appalto pubbliche, offrendo servizi la cui prestazione è stata subappaltata ad altre imprese, tra cui le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo. Per tale motivo i terzi interessati reputano che sia impossibile operare una netta distinzione tra le attività fondamentali e le altre attività commerciali delle associazioni in parola.

    (28)

    L’unità strutturale esistente, in termini di spazio e di personale, tra le associazioni e KBM nonché le rispettive imprese controllate non consentirebbe di evitare il sovvenzionamento incrociato delle attività commerciali ipotizzato al considerando 25. Uno dei soggetti intervenuti reputa inoltre che le associazioni sfruttino in modo abusivo la loro posizione dominante sul mercato, ai sensi dell’articolo 82 del trattato CE, e che adottino pratiche e accordi tra imprese restrittivi della concorrenza, ai sensi dell’articolo 81, del trattato CE.

    (29)

    Va rilevato che gli elementi presentati dai terzi interessati a sostegno delle loro affermazioni non riguardano specificamente il periodo anteriore al 2001, oggetto della presente decisione. La Commissione ritiene che tali elementi siano tuttavia pertinenti, se si deve stabilire se anche prima del 2001 sussistesse la possibilità di procedere a sovvenzionamenti incrociati e di falsare la concorrenza in settori diversi da quello agricolo.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (30)

    Nella lettera del 4 aprile 2003 le autorità tedesche sostengono che KBM e le associazioni non sono imprese ai sensi della normativa sugli aiuti. KBM non offre prodotti o servizi in un determinato mercato e le attività delle associazioni nell’ambito dei settori sovvenzionati con fondi pubblici (attività fondamentali) non possono essere classificate come attività economiche, non avendo finalità di lucro.

    (31)

    Nelle informazioni complementari trasmesse con lettera del 14 settembre 2004 le autorità tedesche sostengono che il divieto statutario di esercitare attività economiche imposto alle associazioni dovrebbe bastare a dimostrare che gli aiuti sono fruiti unicamente dagli agricoltori, senza che siano necessari altri elementi di prova. Dai dati presentati dalla Germania risulta che i contributi finanziari trasmessi dalle associazioni agli agricoltori sono destinati in massima parte all’assistenza sociale. In conclusione, secondo le autorità tedesche si può affermare che i contributi versati dal Land Baviera a KBM e alle associazioni sono interamente trasferiti agli agricoltori, che ne sono gli unici beneficiari.

    (32)

    Nella lettera del 4 aprile 2003 le autorità tedesche sostengono che gli aiuti accordati agli agricoltori attraverso le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo rientrano nella definizione di aiuti «soft» di cui alla sezione 14 degli orientamenti comunitari e che sono state rispettate le disposizioni ivi contenute. Gli aiuti potrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato comune.

    (33)

    Nella lettera del 4 aprile 2003, le autorità tedesche citano la sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 (Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg) (10), nella quale si afferma che le sovvenzioni statali concesse a titolo di compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico in determinate condizioni non costituiscono un aiuto, qualora costituiscano unicamente una contropartita per tale prestazione. Le autorità tedesche reputano che nella fattispecie siano riunite le condizioni sopraindicate.

    (34)

    In ordine alle riserve espresse dai terzi interessati in merito agli effetti del regime su talune attività non attinenti al settore agricolo esercitate dalle associazioni e in ordine all’ipotizzato sovvenzionamento incrociato di altri settori economici, si riporta nei paragrafi che seguono quanto comunicato dalle autorità tedesche.

    (35)

    Nella lettera del 14 settembre 2004 la Germania ha dichiarato che nel periodo dal 1994 al 2000 sono state costituite in totale tredici imprese controllate indipendenti per l’esercizio delle attività indicate al considerando 15.

    (36)

    In base all’articolo 12, paragrafo 5, della legge a favore dell’agricoltura, KBM, le associazioni e le singole aziende controllate sono tenute a tenere una contabilità separata. Le autorità bavaresi hanno accuratamente verificato l’adempimento di tale obbligo.

    (37)

    Visto che KBM e le associazioni potevano esercitare solo le attività definite fondamentali nei loro statuti e che le aziende commerciali controllate potevano invece svolgere solo le cinque attività definite non fondamentali dalla legge, le autorità tedesche non hanno ritenuto necessario che venisse registrata la ripartizione delle ore di lavoro.

    (38)

    Le autorità affermano che, per non correre il rischio di un sovvenzionamento incrociato di settori diversi dall’agricoltura, è stato istituito un pacchetto completo di misure e un meccanismo di controllo atto ad assicurare che gli aiuti siano utilizzati unicamente per l’esercizio delle tre attività fondamentali delle associazioni; queste misure comportano in particolare:

    a)

    l’obbligo di tenere una contabilità e dei bilanci separati per KBM, le associazioni e le loro controllate;

    b)

    una chiara limitazione dei settori di attività (attività fondamentali per le associazioni, attività non fondamentali per le aziende controllate);

    c)

    una limitazione delle attività non fondamentali a cinque settori chiaramente definiti dalla legge a favore dell’agricoltura;

    d)

    il calcolo degli aiuti da erogare sulla base dei «costi necessari» (articolo 12, paragrafo 1, della suddetta legge); a tal fine le autorità bavaresi hanno verificato per ogni singola voce di spesa se questa fosse connessa alle attività fondamentali delle associazioni;

    e)

    l’esplicita esclusione delle attività non fondamentali dal beneficio delle sovvenzioni (articolo 12, paragrafo 3, della legge a favore dell’agricoltura);

    f)

    la riduzione del 10 % delle sovvenzioni per le associazioni che controllano aziende aventi fini commerciali (articolo 12, paragrafo 6, della suddetta legge).

    V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    V.1.   Esistenza dell’aiuto

    (39)

    L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE statuisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (40)

    Tali condizioni sono riunite, come illustrato nei punti che seguono.

    (41)

    La misura di aiuto in esame è stata finanziata mediante risorse statali.

    V.1.1.   Aiuti a favore di KBM

    (42)

    Oggetto delle attività di KBM non sono la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti figuranti all’allegato I del trattato CE.

    (43)

    Le autorità tedesche hanno trasmesso un elenco delle attività svolte da KBM (cfr. considerando 16). Alcune di queste attività non sono di natura economica. In particolare la funzione di KBM quale interlocutore centrale nei confronti del ministero per l’Agricoltura e la silvicoltura bavarese, la supervisione generica e specialistica dei gestori delle associazioni e la gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle associazioni non possono definirsi come prestazioni fornite su un determinato mercato e non sono quindi classificabili come attività economiche. In riferimento a tali attività KBM non può dunque essere considerata un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (44)

    I contributi a copertura dei costi amministrativi sostenuti da KBM non rispondono a tutti i criteri fissati dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non costituiscono quindi aiuti ai sensi del suddetto articolo.

    (45)

    KBM esercita tuttavia anche attività di tipo economico:

    a)

    la prestazione di taluni servizi di consulenza alle associazioni;

    b)

    le attività di formazione e qualificazione del personale delle associazioni;

    c)

    lo sviluppo di programmi informatici successivamente venduti agli agricoltori.

    (46)

    Dal momento che questi prodotti e servizi sono offerti su un determinato mercato e poiché si tratta di attività di carattere economico, KBM deve considerarsi un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (11).

    (47)

    Dei servizi di consulenza, formazione e qualificazione prestati da KBM, secondo quanto affermato, beneficiano principalmente le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e le loro controllate, dal momento che detti servizi sono offerti loro a titolo gratuito o dietro versamento di un contributo alle spese inferiore al prezzo di mercato. Le autorità tedesche non hanno tuttavia trasmesso informazioni che permettano di stabilire se le somme corrisposte annualmente a KBM corrispondano ai costi sostenuti da questo organismo per l’esercizio delle suddette attività, e quindi di accertare se il compenso delle prestazioni che KBM effettua a favore delle associazioni per conto del Land Baviera corrisponda al prezzo di mercato, o se non sia invece superiore ai costi sostenuti. Inoltre l’erogazione di fondi pubblici a KBM non è espressamente vincolata al trasferimento della totalità dell’elemento di aiuto alle associazioni o alle loro controllate. Sulla base delle informazioni trasmesse non è possibile escludere del tutto che le misure in esame contengano un elemento di aiuto a favore di KBM.

    (48)

    Non è inoltre possibile stabilire se il predetto aiuto sia di entità così limitata da non costituire un aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, non essendo riunite tutte le condizioni previste all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (49)

    Si deve presumere che la misura a favore delle attività di carattere economico di KBM incida sugli scambi tra gli Stati membri. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (12) non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che non vi siano effetti sugli scambi tra Stati membri. Né la portata relativamente limitata dell’aiuto né la dimensione relativamente limitata delle imprese beneficiarie permettono infatti di escludere a priori un eventuale pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri.

    (50)

    Il finanziamento concesso a KBM va pertanto considerato un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di detto KBM.

    V.1.2.   Aiuto a favore delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo

    (51)

    Le associazioni esercitano attività di tipo economico, in quanto offrono servizi (coordinamento dell’utilizzo dei macchinari, scambio di manodopera, ecc.) su un mercato reale o potenziale percependo un corrispettivo. Le associazioni sono pertanto un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (52)

    Le associazioni non sono proprietarie dei macchinari e non assumono direttamente la manodopera che mettono a disposizione. La loro attività principale è quindi limitata alla mediazione, attività equiparabile a quella di un agente immobiliare o di un’agenzia di collocamento, che mettono in contatto tra loro gli offerenti e i richiedenti. Le associazioni non operano nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti figuranti all’allegato I del trattato CE.

    (53)

    Per svolgere le «attività fondamentali» le associazioni sostengono costi d’esercizio e di personale, quali ad esempio salari del personale, affitto degli uffici e altre spese amministrative. In assenza dell’aiuto statale, tali costi sarebbero finanziati mediante le quote di adesione e i pagamenti ad hoc effettuati dagli agricoltori per la disponibilità di manodopera e/o macchinari. Gli aiuti statali erogati alle associazioni consentono principalmente di ridurre le quote di adesione e i pagamenti ad hoc. Si può ritenere che almeno di una parte di questi aiuti beneficino gli agricoltori, soci delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, e dalla documentazione trasmessa risulta che gran parte dei finanziamenti percepiti dalle associazioni attraverso KBM è stata realmente trasferita agli agricoltori.

    (54)

    Le autorità tedesche non hanno però presentato elementi che permettano di escludere che una parte dell’elemento di aiuto non sia tuttavia rimasta alle associazioni, visto che la legge non imponeva a queste ultime di trasferire interamente agli agricoltori, sotto forma di servizi a prezzi ridotti, l’aiuto percepito.

    (55)

    Le associazioni e le loro controllate hanno tratto anche dei vantaggi economici dai servizi prestati da KBM, in forma di consulenze, formazione e qualificazione del personale, nella misura in cui detti servizi sono stati forniti a titolo gratuito o contro pagamento di un corrispettivo inferiore a quello del prezzo di mercato.

    (56)

    La Germania non ha trasmesso alla Commissione informazioni che le permettano di determinare l’entità dell’aiuto erogato in tale forma alle associazioni.

    (57)

    Non è pertanto possibile stabilire se l’aiuto, di cui hanno eventualmente beneficiato le associazioni sotto forma di versamenti e servizi da parte di KBM, sia di entità così limitata da essere considerato un aiuto de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (58)

    Sulla base delle informazioni disponibili si deve perciò presumere che la misura abbia favorito talune imprese (le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo) in Baviera.

    (59)

    Si deve inoltre ritenere che la misura a favore delle associazioni possa falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri, dato che alcuni servizi prestati dalle associazioni possono essere offerti anche a livello transfrontaliero. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia non esiste una soglia e un limite percentuale entro il quale si possano escludere effetti sugli scambi tra gli Stati membri. Né la portata relativamente limitata dell’aiuto né le dimensioni relativamente ridotte delle imprese favorite escludono a priori la possibilità che sia stato arrecato pregiudizio agli scambi tra gli Stati membri (13).

    (60)

    Nella fattispecie la misura costituisce pertanto un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore delle associazioni per l’uso collettivo del macchinario agricolo.

    V.1.3.   Aiuti alle aziende controllate delle associazioni

    (61)

    L’esame dei problemi attinenti al diritto commerciale o al diritto fiscale negli Stati membri nonché delle questioni sollevate in questo contesto nei reclami presentati da operatori economici è di competenza degli Stati membri. Nella fattispecie, gli aiuti accordati dalle autorità tedesche potrebbero tuttavia produrre effetti distorsivi sulla concorrenza e di conseguenza la Commissione li ha esaminati in questa prospettiva.

    (62)

    Nelle osservazioni trasmesse da terzi interessati si ipotizza che gli aiuti accordati alle associazioni e a KBM siano stati utilizzati per il sovvenzionamento incrociato di attività non fondamentali svolte dalle controllate delle associazioni.

    (63)

    Non potendosi dimostrare in modo convincente che esiste una netta separazione giuridica e di fatto tra le attività dell’impresa madre (le associazioni) e della sua controllata, non si può escludere che parte dei finanziamenti pubblici accordati alla prima sia stata eventualmente fruita dall’impresa controllata.

    (64)

    Occorre pertanto esaminare la situazione giuridica e di fatto esistente nel periodo 1994-2000 sotto il profilo degli obblighi e delle misure cautelative adottate dalla Germania per evitare il sovvenzionamento incrociato delle aziende controllate dalle associazioni.

    (65)

    Le autorità tedesche affermano nelle loro osservazioni che esisteva una completa separazione a livello di bilancio, uffici, personale, nonché di fatto tra le associazioni e le loro controllate. Dalla documentazione disponibile emerge tuttavia un quadro diverso.

    (66)

    L’articolo 12, paragrafo 1, della legge a favore dell’agricoltura dispone che le associazioni e le loro controllate tengano la contabilità e i bilanci separati. Da quanto risulta, in Baviera tale obbligo è stato rispettato e il suo adempimento controllato.

    (67)

    Sotto il profilo logistico tuttavia tra le associazioni e le loro controllate vi sono apparentemente molti punti di contatto. In molti casi hanno utilizzato gli stessi edifici; risulta infatti, ad esempio, che KBM e le sue controllate MR Bayern GmbH e «meinhof.de AG» abbiano lo stesso indirizzo e recapito telefonico ed utilizzino anche gli stessi uffici.

    (68)

    La legge a favore dell’agricoltura non prescrive la separazione a livello di organico. Di solito KBM, le associazioni e le loro controllate si avvalgono dello stesso personale. Nel caso particolare delle associazioni la manodopera era nella maggioranza dei casi assunta dalle aziende controllate. Il presidente del direttivo di KBM ricopriva, e ricopre tuttora, anche la carica di presidente del consiglio di vigilanza di «meinhof.de AG» e l’amministratore di MR Bayern GmbH era anche amministratore di «meinhof.de AG».

    (69)

    Sembra che le autorità tedesche fossero a conoscenza di questa sovrapposizione tra le associazioni e le aziende controllate. In una lettera del ministero dell’Agricoltura e della silvicoltura bavarese del 1997, che fissa i principi cui ci si deve attenere per l’ispezione contabile presso le associazioni, si afferma in particolare che il lavoro svolto dal personale delle associazioni a nome delle aziende controllate aventi finalità commerciali deve essere fatturato sulla base dei prezzi di mercato e che i compensi relativi a tali prestazioni delle associazioni devono essere detratti dai «costi necessari», sulla cui base sono calcolati gli aiuti di Stato erogati alle associazioni stesse.

    (70)

    In assenza tuttavia di una contabilità dettagliata del lavoro svolto, che consenta di stabilire quante ore i dipendenti abbiano lavorato per le associazioni o per le loro controllate, e visto che si usavano gli stessi uffici, sarebbe impossibile determinare con precisione il tempo dedicato dai dipendenti delle associazioni alle attività delle imprese controllate.

    (71)

    L’automatica riduzione del 10 % dell’aiuto statale, applicata nel caso l’associazione eserciti (attraverso una delle sue controllate commerciali) una delle attività non fondamentali, induce a ritenere che non fosse possibile separare completamente le attività, perché l’esistenza di un’azienda controllata con finalità commerciali veramente indipendente non avrebbe inciso sui «costi necessari» che le associazioni devono sostenere per espletare le attività fondamentali.

    (72)

    A ciò si aggiunga che la Germania nel 2001 ha introdotto un sistema di registrazione dettagliata dell’attività lavorativa, in base al quale ogni singola associazione dovrebbe registrare per sei mesi quante ore il personale ha dedicato rispettivamente all’associazione (attività fondamentali) e alle aziende controllate con finalità commerciali (attività non fondamentali). Tale sistema è stato introdotto per stabilire quanto tempo dedicavano i dipendenti delle associazioni alle attività non fondamentali e la sua introduzione conferma indirettamente il sospetto della Commissione che prima del 2001 non esistesse una totale e reale separazione a livello di personale e di attività.

    (73)

    Anche la pubblicità nella stampa e sul sito Internet era realizzata congiuntamente e dagli elementi disponibili risulta che le aziende controllate commerciali hanno utilizzato generosamente il logo delle associazioni. La società controllata «meinhof.de AG», ad esempio, utilizzava il logo «MR», ossia il logo delle associazioni, per i buoni d’ordine, le informazioni ai soci e sul proprio sito Internet. Negli annunci pubblicati nella stampa locale è impossibile per i lettori distinguere le associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo dalle loro aziende controllate. Né è chiaro, inoltre, come siano stati tra di esse ripartiti i costi per la pubblicità.

    (74)

    La Commissione reputa pertanto che la Germania non fosse dotata di un sistema che consentisse di escludere effettivamente a priori il sovvenzionamento incrociato tra le associazioni e le loro controllate. Non si può pertanto escludere che una parte degli aiuti percepiti dalle associazioni o da KBM siano finiti alle aziende controllate attraverso, ad esempio, il personale o i servizi di cui le controllate disponevano a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli del mercato.

    (75)

    Sulla scorta delle informazioni disponibili, non si può stabilire se l’elemento di aiuto così fruito dalle aziende controllate sia di entità talmente limitata da non costituire un aiuto di Stato ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001.

    V.1.4.   Servizi di interesse economico generale

    (76)

    In ordine alla riserva avanzata dalla Germania nell’ambito delle proprie osservazioni, che cioè la misura in esame non rientri nella nozione di aiuto, in forza della sentenza della Corte di giustizia nella causa Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg (14), la Commissione fa presente che, a prima vista, non sembrano riunite tutte le condizioni indicate nella predetta sentenza. Anzitutto, il coordinamento degli scambi di manodopera tra aziende agricole, secondo le modalità descritte, è una normale attività economica e non un servizio di interesse generale connesso ad un obbligo di servizio pubblico esattamente definito. In secondo luogo, i parametri utilizzati per il calcolo dell’entità del compenso non sono stati fissati preliminarmente. In terzo luogo, le autorità tedesche non hanno dimostrato che l’importo versato a titolo di compensazione non è di entità superiore a quanto necessario a coprire interamente, o in parte, i costi sostenuti, tenendo conto dei relativi introiti e di un congruo profitto per la prestazione di un servizio di interesse generale.

    V.1.5.   Aiuti agli agricoltori

    (77)

    La misura favorisce anche le aziende agricole, le quali hanno potuto fruire di una rete regionale di associazioni che procurano macchinari e manodopera in cambio del pagamento di una quota di adesione inferiore alla totalità dei costi sostenuti, ovvero alla totalità dei corrispondenti onorari per i servizi di mediazione.

    (78)

    La Germania ha riferito che, nel periodo considerato, l’intensità degli aiuti erogati alle associazioni era pari a circa il 50 % dei «costi necessari». Tenendo conto dell’importo complessivo degli aiuti (circa 5 milioni di EUR all’anno) e del numero degli agricoltori (circa 100 000) che hanno potuto fruire, in quanto soci, dei servizi delle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo, si stabilisce che, anche qualora l’intera somma fosse stata messa a disposizione degli agricoltori, l’importo di cui questi avrebbero singolarmente beneficiato non avrebbe superato in media 50 EUR all’anno.

    (79)

    L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, recante disposizioni relative all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore agricolo e della pesca (15), statuisce, alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione in tale campo, che gli aiuti di entità estremamente ridotta, erogati nel settore agricolo a determinate condizioni, devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha stabilito in particolare che gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese nell’arco di tre anni sia inferiore allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura (a tale riguardo si ricorda che l’importo complessivo degli aiuti al settore agricolo accordati dalla Germania nell’anno 2001 è stato pari a 133 470 000 EUR).

    (80)

    L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1860/2004 statuisce che il predetto regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino le condizioni da esso stabilite. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che tali condizioni siano state rispettate: l’aiuto concesso ai singoli agricoltori è di entità molto ridotta, l’importo complessivo erogato dalle autorità tedesche è stato di soli 5 milioni di EUR annui, l’aiuto non era a favore di attività connesse all’esportazione, non era condizionato all’impiego preferenziale di prodotti locali rispetto ai prodotti d’importazione e non era fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato. La Commissione ha già effettuato l’analisi economica prescritta dal regolamento, segnatamente nell’ambito della decisione relativa all’aiuto N 145/04 (16).

    (81)

    Va rilevato che la Commissione ha esaminato la compatibilità di tale misura con la sezione 14 degli orientamenti comunitari nella propria decisione di autorizzare in futuro l’erogazione di tali aiuti agli agricoltori (17), concludendo che la misura di aiuto è compatibile con il trattato CE in considerazione delle circostanze particolari. Nella fattispecie, in base ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 1860/2004 non occorre un esame alla luce della sezione 14 degli orientamenti comunitari.

    (82)

    Gli aiuti concessi agli agricoltori sotto forma di servizi prestati dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo a prezzo ridotto non costituiscono quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    V.1.6.   Conclusione

    (83)

    In base a quanto precede, la Commissione conclude che la misura in esame costituisce un aiuto, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di KBM, delle singole associazioni, nonché delle loro controllate. Non costituisce invece un aiuto a favore degli agricoltori.

    V.2.   Applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE

    (84)

    Occorre pertanto esaminare se si possano far valere le deroghe al divieto generale di erogazione di aiuti previste ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 87 del trattato CE. Gli aiuti in specie non sono aiuti a carattere sociale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE, né aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, né di aiuti connessi alla divisione della Germania, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE. Non si possono fare valere le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), del trattato CE, né queste sono state invocate dalla Germania. L’unica possibile disposizione derogatoria applicabile è l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    V.2.1   Compatibilità degli aiuti concessi a KBM

    (85)

    Come esposto ai considerando da 42 a 50, non è chiaro se gli aiuti erogati a KBM rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001. Stando alle informazioni trasmesse, gli aiuti erogati non erano connessi ad investimenti e non sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 70/2001, né sono state invocate altre circostanze a sostegno dell’ammissibilità dell’aiuto.

    (86)

    In base alla giurisprudenza consolidata, il finanziamento accordato a KBM non può essere considerato un aiuto al funzionamento compatibile con il mercato comune (18), in quanto i fondi non sono stati successivamente trasferiti verso le associazioni e il loro importo supera i massimali fissati dal regolamento (CE) n. 69/2001.

    V.2.2.   Compatibilità degli aiuti a favore delle associazioni e delle loro controllate

    (87)

    Come già esposto ai considerando da 42 a 60, le associazioni e le loro controllate hanno beneficiato dei servizi che KBM ha prestato sotto forma di attività di consulenza, formazione e qualificazione del personale. Tali misure sono da considerarsi aiuti alla formazione ed alla qualificazione a norma del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (19). Ai servizi di consulenza potrebbe essere applicato il regolamento (CE) n. 70/2001. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità tedesche non consentono tuttavia di valutare se siano state rispettate le disposizioni dei predetti regolamenti.

    (88)

    In ordine agli importi che KBM ha versato direttamente alle associazioni, valgono mutatis mutandis le osservazioni riportate ai considerando 85 e 86. Non si può escludere che parte dell’aiuto sia stato trattenuto dalle associazioni e forse trasferito alle loro controllate, a causa dell’insufficiente separazione tra le associazioni e le loro imprese controllate.

    (89)

    D’altro canto, dai dati trasmessi dalle autorità tedesche risulta che gran parte degli aiuti sono stati effettivamente trasferiti agli agricoltori. Secondo la Commissione, si può ritenere che i contributi concessi dalla Baviera alle associazioni attraverso KBM siano pervenuti agli agricoltori, nella misura in cui questi corrispondono al costo medio dei servizi, come dimostrato dalle autorità tedesche.

    (90)

    Conseguentemente i pagamenti relativi ad importi di entità superiore ai costi medi calcolati per il servizio considerato, di cui è stata dimostrata la fruizione da parte degli agricoltori, e i pagamenti che superano il massimale di 100 000 EUR per beneficiario in un triennio, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, si configurano come aiuti al funzionamento non compatibili con il mercato comune.

    V.3.   Selezione di KBM

    (91)

    La legge bavarese a favore dell’agricoltura contempla la designazione e il sovvenzionamento di un’unica organizzazione con le funzioni di KBM, autorizzata già nel 1972. Nelle osservazioni inviate, le autorità tedesche hanno comunicato che si tratta di un ente di mutua assistenza degli agricoltori bavaresi, che occupa una posizione particolare non essendovi un altro ente analogo che possa essere suo concorrente.

    (92)

    La scelta di KBM non appare, a prima vista, in contrasto con le disposizioni comunitarie in materia di coordinamento delle procedure di appalto dei servizi pubblici. La Commissione si riserva tuttavia espressamente di esaminare ulteriormente la misura sotto il profilo del diritto comunitario in materia di appalti.

    VI.   CONCLUSIONI

    (93)

    La Commissione conclude che la Germania ha illegalmente dato esecuzione alla misura oggetto della presente decisione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi la Commissione ritiene quanto segue.

    (94)

    Gli aiuti di cui hanno fruito gli agricoltori sotto forma di mediazione per accedere ai macchinari e alla manodopera non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (95)

    Gli aiuti erogati a KBM sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui non sono andati a beneficio delle associazioni. La Germania deve pertanto essere invitata a recuperare gli aiuti non compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001.

    (96)

    Gli aiuti erogati alle associazioni e alle loro controllate sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui non sono stati trasferiti agli agricoltori. La Germania è tenuta a comprovare in che misura gli aiuti siano stati trasferiti agli agricoltori. Per tale calcolo, deve basarsi sui costi medi dei servizi prestati dalle associazioni senza le aziende commerciali da loro controllate, onde evitare che siano inclusi gli importi eventualmente fruiti dalle loro controllate.

    (97)

    La Germania deve essere invitata a recuperare gli aiuti non compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, che non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I finanziamenti concessi dalla Germania agli agricoltori tedeschi, sotto forma di servizi di coordinamento per l’accesso ai macchinari e alla manodopera forniti dalle associazioni bavaresi per l’uso collettivo di macchinario agricolo, non costituiscono aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    Articolo 2

    Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania al Kuratoriums Bayerischer Maschinen und Betriebshilferinge e.V. sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui i finanziamenti non sono stati trasferiti alle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo e hanno superato il massimale, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.

    Articolo 3

    Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania alle associazioni per l’uso collettivo del macchinario agricolo e alle loro aziende controllate è incompatibile con il mercato comune, qualora la Germania non dimostri, conformemente a quanto indicato all’articolo 4, che i finanziamenti sono stati trasferiti agli agricoltori e qualora superino il massimale, fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001, di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.

    Articolo 4

    Per determinare l’entità degli aiuti incompatibili con il mercato comune, di cui agli articoli 2 e 3, la Germania è tenuta a presentare un calcolo dei costi medi sostenuti per la fornitura dei servizi agli agricoltori dalle associazioni per l’uso collettivo di macchinario agricolo che non hanno aziende commerciali controllate.

    Articolo 5

    La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3, già posti illegalmente a loro disposizione.

    Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20).

    Articolo 6

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 82 del 5.4.2003, pag. 12.

    (2)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

    (3)  Vedasi la nota 1.

    (4)  C(2004) 1629 def.

    (5)  Ai fini della presente decisione per «attività fondamentali» si intendono quelle attività che possono fruire di aiuti in base al diritto tedesco.

    (6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

    (7)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    (8)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

    (9)  Conformemente a quanto indicato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee, gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa delle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-459/93, Siemens SA/Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, punti 48 e 77, e giurisprudenza ivi citata).

    (10)  Racc. 2003, pag. I-7747.

    (11)  In base alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee la nozione di impresa nell’ambito del diritto della concorrenza si riferisce ad una entità che esercita attività di carattere economico, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dal tipo di finanziamento (cfr. tra l’altro la sentenza nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri/Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Racc. 2000, pag. I-6451, punto 74). In base alla giurisprudenza costante per attività economica si intende qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (sentenza nella causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. 1987, pag. 2599, punto 7, e sentenza nella causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. 1998, pag. I-3851, punto 36, nonché la succitata causa Pavlov, punto 75).

    (12)  Vedasi la nota 10.

    (13)  Vedasi la nota 10.

    (14)  Vedasi la nota 10.

    (15)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

    (16)  C(2004) 2669 del 14 luglio 2004, Francia, Aiuti ai produttori di latte colpiti dal fallimento dell'impresa Parmalat.

    (17)  Vedasi la nota 4.

    (18)  Vedasi la nota 11.

    (19)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

    (20)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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