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Document 32006D0538

2006/538/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2006 , relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

GU L 224 del 16.8.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/538/oj

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16.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/21


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2006

relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC

(2006/538/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con la seconda frase dell’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 29 aprile 2004 a norma della decisione 2006/537/CE del Consiglio (2).

(2)

Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione, in attesa dell’entrata in vigore del medesimo.

(3)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (APC), relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’APC e relativo agli adeguamenti dell’APC, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER

Per la Commissione

Il presidente

J. M. BARROSO


(1)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 45.

(2)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.


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