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Documento 32006R1147
Commission Regulation (EC) No 1147/2006 of 27 July 2006 granting no refund for skimmed milk powder in the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 582/2004
Regolamento (CE) n. 1147/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006 , che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 1147/2006 della Commissione, del 27 luglio 2006 , che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
GU L 207 del 28.7.2006, p. 14—14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1147/2006 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2006
che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara permanente è indetta in virtù del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2). |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in relazione alla gara succitata, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara avente termine il 25 luglio 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento per il periodo di gara avente termine il 25 luglio 2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).