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Document 32006L0061
Commission Directive 2006/61/EC of 7 July 2006 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for atrazine, azinphos-ethyl, cyfluthrin, ethephon, fenthion, methamidophos, methomyl, paraquat and triazophos (Text with EEA relevance)
Direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 206 del 27.7.2006, p. 12–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396
27.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 206/12 |
DIRETTIVA 2006/61/CE DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2006
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i livelli di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I livelli massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole. |
(2) |
Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica, quando le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure quando le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando non sono state suffragate dai dati necessari le utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario. |
(3) |
La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali LMR di numerosi antiparassitari sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori con la dieta alimentare. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione degli LMR comunitari. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione. |
(4) |
L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (5). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori. |
(5) |
Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti. |
(6) |
I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
L’allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
L’allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.
(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).
(5) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO I
L’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è modificato come segue:
1) |
è aggiunta la riga seguente relativa all’atrazina:
|
2) |
il testo delle righe relative ad azinfos-etile, etefon e triazofos è sostituito dal testo seguente:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO II
L’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue:
1) |
nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE il testo delle righe relative all’azinfos-etile e al triazofos è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/363/CEE il testo della riga relativa al fention è sostituito dal seguente:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO III
L’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue.
1) |
È aggiunta la colonna seguente relativa al fention:
|
2) |
Il testo delle colonne relative ad atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos è sostituito dal testo seguente:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»