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Document 32006D0512
2006/512/EC: Council Decision of 17 July 2006 amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission
2006/512/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
2006/512/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
GU L 200 del 22.7.2006, p. 11–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 100–102
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2011; abrog. impl. da 32011R0182
22.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2006
che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(2006/512/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha adottato la decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2). Tale decisione prevedeva un numero limitato di modalità per l'esercizio di tali competenze. |
(2) |
È opportuno modificare tale decisione per introdurvi un nuovo tipo di modalità d'esercizio delle competenze di esecuzione, la procedura di regolamentazione con controllo, che consenta al legislatore di opporsi all'adozione di un progetto di misure se fa presente che questo va oltre le competenze di esecuzione previste dall'atto di base, o che non è compatibile con lo scopo o il contenuto dell'atto o non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità. |
(3) |
È necessario seguire la nuova procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. |
(4) |
In questo stesso ambito è opportuno assicurare una migliore informazione del Parlamento europeo sui lavori dei comitati, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 1999/468/CE è così modificata:
1) |
alla fine del considerando 5 sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione di quelle che regolano la procedura di regolamentazione con controllo»; |
2) |
dopo il considerando 7 è inserito il seguente considerando:
|
3) |
il considerando 10 è sostituito dal seguente:
|
4) |
all'articolo 1, ultima riga: è aggiunto «5bis» tra «5» e «6»; |
5) |
all'articolo 2:
|
6) |
all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, i termini «paragrafo 2» sono sostituiti con «paragrafi 2 e 4»; |
7) |
dopo l'articolo 5 è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Procedura di regolamentazione con controllo 1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafi 2 e 4 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. Se le misure previste dalla Commissione sono conformi al parere del comitato, si applica la procedura seguente:
4. Se le misure previste dalla Commissione non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, si applica la procedura seguente:
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, in casi eccezionali debitamente motivati, un atto di base può prevedere:
6. Un atto di base può prevedere che, nel caso in cui, per imperativi motivi di urgenza, non possano essere rispettati i termini della procedura di regolamentazione con controllo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, si applichi la procedura seguente:
|
8) |
alla fine della prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7, è aggiunto quanto segue: «con modalità che assicurano la trasparenza del sistema di trasmissione e l'identificazione delle informazioni trasmesse e delle varie fasi della procedura.». |
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.