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Document 32006D0446

    2006/446/CE: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2006 , relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP) [notificata con il numero C(2006) 1548] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 176 del 30.6.2006, p. 104–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/446/oj

    30.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/104


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 aprile 2006

    relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

    (Caso COMP/B-1/38.348 — Repsol CPP)

    [notificata con il numero C(2006) 1548]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/446/CE)

    Il 12 aprile 2006 la Commissione ha adottato una decisione conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_348

    (1)

    La presente decisione è destinata a Repsol Comercial de Productos Petroliferos, con sede a Madrid, Spagna (di seguito «Repsol CPP»), società appartenente al gruppo petrolifero Repsol-YPF. L’oggetto del procedimento riguarda la fornitura di carburante alle stazioni di servizio in Spagna e la stipulazione di contratti di fornitura esclusiva a lungo termine, da parte di Repsol CPP, con le stazioni di servizio. Nella valutazione preliminare la Commissione ha ritenuto che le clausole di non concorrenza contenute negli accordi notificati da Repsol CPP, in particolare nei cosiddetti accordi DODO (2), di tipo usufrutto o superficie, sollevassero timori ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE nella misura in cui potessero determinare un importante effetto di preclusione dalla vendita al dettaglio di carburanti sul mercato spagnolo.

    (2)

    La Commissione ritiene adeguati gli impegni proposti da Repsol CPP per affrontare i problemi individuati sotto il profilo della concorrenza. In particolare, Repsol CPP si impegna ad offrire alle stazioni di servizio interessate un congruo incentivo finanziario per porre termine ai contratti di fornitura a lungo termine in corso e intende astenersi dal concludere nuovi contratti di esclusiva a lungo termine. Repsol CPP si impegna inoltre a non acquisire nuove stazioni di servizio DODO. La fornitura all’ingrosso di numerose stazioni di servizio sarà pertanto aperta alla concorrenza.

    (3)

    Alla luce degli impegni vincolanti per Repsol CPP, la presente decisione ritiene che l’intervento della Commissione non sia più giustificato.

    (4)

    Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 27 marzo 2006.


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 dell’8.3.2004, pag. 1).

    (2)  

    DODO

    =

    Distributor Owned, Distributor Operated.


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