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Document 32006E0051

    Posizione comune 2006/51/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    GU L 26 del 31.1.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 270M del 29.9.2006, p. 99–99 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/02/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/51/oj

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/28


    POSIZIONE COMUNE 2006/51/PESC DEL CONSIGLIO

    del 30 gennaio 2006

    che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC (1), che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 21 febbraio 2004.

    (2)

    La posizione comune 2005/146/PESC del Consiglio (2), adottata il 21 febbraio 2005, ha prorogato la posizione comune 2004/161/PESC fino al 20 febbraio 2006.

    (3)

    Tenuto conto della situazione in Zimbabwe, la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2007.

    Articolo 2

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

    Articolo 3

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

    Per il Consiglio

    La presidente

    U. PLASSNIK


    (1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

    (2)  GU L 49 del 22.2.2005, pag. 30.


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