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Document 32005D0902

2005/902/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , relativa all’ordine dell’esercizio della presidenza del Consiglio

GU L 175M del 29.6.2006, p. 201–202 (MT)
GU L 328 del 15.12.2005, p. 60–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32007D0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/902/oj

15.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/60


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

relativa all’ordine dell’esercizio della presidenza del Consiglio

(2005/902/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 203, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 116, secondo comma,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 95/2/CE, Euratom, CECA (1) il Consiglio ha stabilito l’ordine dell’esercizio della presidenza del Consiglio per gli Stati membri dell’Unione europea alla data del 1o gennaio 1995.

(2)

Il 1o maggio 2004 dieci nuovi Stati membri hanno aderito all’Unione europea.

(3)

È opportuno dunque prevedere l’ordine dell’esercizio della presidenza del Consiglio includendovi i nuovi Stati membri.

(4)

La presente decisione è adottata fatti salvi gli adattamenti dell’ordine dell’esercizio della presidenza che il Consiglio adotterà a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’ordine in cui gli Stati membri sono chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 2006 è fissato nell’allegato.

2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta degli Stati membri interessati, può decidere che uno Stato membro eserciti la presidenza in un periodo diverso da quello indicato nell’elenco stabilito nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2006.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 220. Decisione modificata dalla decisione 2002/105/CE, CECA, Euratom (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 17).


ALLEGATO

Austria

gennaio-giugno

2006

Finlandia

luglio-dicembre

2006

Germania

gennaio-giugno

2007

Portogallo

luglio-dicembre

2007

Slovenia

gennaio-giugno

2008

Francia

luglio-dicembre

2008

Repubblica ceca

gennaio-giugno

2009

Svezia

luglio-dicembre

2009

Spagna

gennaio-giugno

2010

Belgio

luglio-dicembre

2010

Ungheria

gennaio-giugno

2011

Polonia

luglio-dicembre

2011

Danimarca

gennaio-giugno

2012

Cipro

luglio-dicembre

2012

Irlanda

gennaio-giugno

2013

Lituania

luglio-dicembre

2013

Grecia

gennaio-giugno

2014

Italia

luglio-dicembre

2014

Lettonia

gennaio-giugno

2015

Lussemburgo

luglio-dicembre

2015

Paesi Bassi

gennaio-giugno

2016

Slovacchia

luglio-dicembre

2016

Malta

gennaio-giugno

2017

Regno Unito

luglio-dicembre

2017

Estonia

gennaio-giugno

2018


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