This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0729
2005/729/EC: Council Decision of 7 June 2005 abrogating Decision 2005/136/EC on the existence of an excessive deficit in the Netherlands
2005/729/CE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2005, che abroga la decisione 2005/136/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
2005/729/CE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2005, che abroga la decisione 2005/136/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
GU L 274 del 20.10.2005, p. 89–90
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 26–27
(MT)
In force
20.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/89 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2005
che abroga la decisione 2005/136/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi
(2005/729/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2005/136/CE (1), a seguito di una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo. |
(2) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il 2 giugno 2004 il Consiglio ha formulato ai Paesi Bassi raccomandazioni al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione del Consiglio, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), aveva fissato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo al 2005 al più tardi. |
(3) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando, a giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione è stato corretto. |
(4) |
Le definizioni di «pubblico» e di «disavanzo» sono stabilite nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati, seconda edizione. I dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione. |
(5) |
In base ai dati forniti dalla Commissione dopo la comunicazione trasmessale dai Paesi Bassi entro il 1o marzo 2005, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), e a quelli contenuti nella successiva comunicazione di conti pubblici riveduti ad Eurostat il 31 marzo 2005 e nelle previsioni della primavera 2005 dei servizi della Commissione, sono giustificate le seguenti conclusioni:
|
(6) |
Occorre pertanto abrogare la decisione 2005/136/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la correzione della situazione di disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi è stata portata a termine nel 2004, conformemente alla raccomandazione rivolta ai Paesi Bassi il 2 giugno 2004 ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato.
Articolo 2
La decisione 2005/136/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 47 del 18.2.2005, pag. 26.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(3) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).