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Document 32005D0729

2005/729/CE: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2005, che abroga la decisione 2005/136/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

GU L 274 del 20.10.2005, p. 89–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 26–27 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/729/oj

20.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/89


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2005

che abroga la decisione 2005/136/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(2005/729/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2005/136/CE (1), a seguito di una raccomandazione formulata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che nei Paesi Bassi esisteva un disavanzo eccessivo.

(2)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, il 2 giugno 2004 il Consiglio ha formulato ai Paesi Bassi raccomandazioni al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione del Consiglio, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), aveva fissato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo al 2005 al più tardi.

(3)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando, a giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione è stato corretto.

(4)

Le definizioni di «pubblico» e di «disavanzo» sono stabilite nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati, seconda edizione. I dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi sono forniti dalla Commissione.

(5)

In base ai dati forniti dalla Commissione dopo la comunicazione trasmessale dai Paesi Bassi entro il 1o marzo 2005, a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), e a quelli contenuti nella successiva comunicazione di conti pubblici riveduti ad Eurostat il 31 marzo 2005 e nelle previsioni della primavera 2005 dei servizi della Commissione, sono giustificate le seguenti conclusioni:

Il disavanzo delle pubbliche amministrazioni per il 2004 è stimato al 2,3 % del PIL (era stato del 3,2 % nel 2003). Il risultato del 2004 è rispondente alle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, in particolare per quanto riguarda la riduzione del disavanzo pubblico, al più tardi entro il 2005, al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL. La manovra di aggiustamento è stata realizzata nel 2004 mediante considerevoli misure di risparmio, in parte contenute nel bilancio 2004, in parte decise il 14 aprile 2004 nel quadro di un pacchetto di consolidamento aggiuntivo. Inoltre, un gettito fiscale più elevato del previsto ed entrate aggiuntive provenienti dalla vendita di gas naturale in concomitanza all’impennata dei prezzi del petrolio hanno contribuito a ridurre il disavanzo.

Le misure di bilancio adottate sono intese ad assicurare un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Per il 2005, le previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2005 pronosticano un’ulteriore flessione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche al 2,0 % del PIL, principalmente grazie a misure di risparmio, prevalentemente di natura strutturale, corrispondenti nel complesso a 0,5 punti percentuali del PIL. Si tratta di un valore in linea con l’obiettivo ufficiale di un disavanzo del 2,1 % del PIL. Per il 2006, le previsioni dei servizi della Commissione della primavera 2005, sulla base delle politiche rese note finora, pronosticano un ulteriore calo del disavanzo all’1,6 % del PIL, il che indica che si è in presenza di una correzione durevole.

Il risanamento di bilancio verrà realizzato in modo durevole grazie alla riduzione del disavanzo corretto per il ciclo; il saldo corretto per il ciclo dovrebbe diventare prossimo al pareggio una volta eliminato il disavanzo eccessivo. Nel 2004 il disavanzo corretto per il ciclo è sceso nettamente toccando l’1,2 % del PIL, rispetto al 2,0 % registrato nel 2003. Secondo le previsioni economiche dei servizi della Commissione della primavera 2005, il disavanzo corretto per il ciclo dovrebbe scendere nuovamente nel 2005 di 0,8 punti percentuali del PIL, per raggiungere lo 0,4 %, un valore prossimo al pareggio, e azzerarsi nel 2006.

Secondo la comunicazione del marzo 2005 nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi, nel 2004 il rapporto debito/PIL è stato mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 60 %. Secondo le previsioni economiche dei servizi della Commissione della primavera 2004, esso dovrebbe continuare a situarsi al di sotto di questa soglia nel 2005 e nel 2006.

(6)

Occorre pertanto abrogare la decisione 2005/136/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la correzione della situazione di disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi è stata portata a termine nel 2004, conformemente alla raccomandazione rivolta ai Paesi Bassi il 2 giugno 2004 ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato.

Articolo 2

La decisione 2005/136/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  GU L 47 del 18.2.2005, pag. 26.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione (GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).


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