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Document 32005R1196

Regolamento (CE) n. 1196/2005 della Commissione, del 22 luglio 2005, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

GU L 194 del 26.7.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 160–162 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1196/oj

26.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 194/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1196/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura Combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'Allegato del detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.

(3)

Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’Allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’Allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 de questa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

codice NC

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Guanto costituito principalmente da tessuto. La maggior parte della superficie esterna del guanto, che comprende il dorso del guanto (ad eccezione del dorso delle dita), il polso, la parte tra le dita, una parte del pollice e i due lati esterni della mano, è in tessuto, spalmato, sul lato interno, di uno strato di materia plastica non alveolare.

Il palmo, la parte inferiore del pollice e delle altre dita, oltre che la punta delle quattro dita, sono di tessuto a maglia, spalmato, sulla sua superficie esterna, di materia plastica non alveolare.

Il dorso delle dita e del pollice è costituito da materia plastica alveolare, ricoperta con tessuto a maglia su entrambe le facce. Sul dorso delle dita e del pollice, in corrispondenza delle nocche, ci sono delle applicazioni in gomma; inoltre, sul lato esterno del dito indice è posta una sottile lamella, anch’essa in gomma.

Una fascia elastica ed un sistema di tipo velcro, all’altezza del polso, permettono di stringere il guanto, alla cui estremità è posta, inoltre, una chiusura con cordoncino scorrevole.

(Cfr. fotografie n. 635 A + B) (1)

6216 00 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo del codice NC 6216 00 00.

Si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale interpretativa 3 b) ed alla voce 6216.

Il guanto è destinato principalmente a mantenere le mani al caldo. Poiché il tessuto è la materia predominante della superficie e contribuisce alla funzione di mantenimento del calore, esso conferisce al guanto il suo carattere essenziale, ai sensi della regola generale interpretativa 3 b).

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(1)  La fotografia ha carattere puramente indicativo.


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