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Documento 22005D0559
2005/559/: Decision No 2/2005 of the EC-EFTA Joint Committee on common transit of 17 June 2005 amending the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
2005/559/: Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-EFTA «transito comune», del 17 giugno 2005, che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito
2005/559/: Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-EFTA «transito comune», del 17 giugno 2005, che modifica la convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito
GU L 334M del 12.12.2008, p. 238—241
(MT)
GU L 189 del 21.7.2005, p. 59—60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Em vigor
21.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/59 |
DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»
del 17 giugno 2005
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2005/559/CE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
L’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto alla partenza sono considerate informazioni obbligatorie da indicare nella casella 18 della dichiarazione di transito. |
(2) |
Nei terminal per container dove il volume di traffico è elevato, è possibile che i dati relativi ai mezzi di trasporto stradale utilizzati per il trasporto non siano noti al momento in cui sono espletate le formalità relative al transito. Tuttavia, i dati che permettono l’identificazione del container in cui saranno collocate le merci destinate al transito sono disponibili, in quanto già inseriti nella casella 31 della dichiarazione di transito. |
(3) |
In tali circostanze e considerato che le merci possono essere controllate in questo modo, è opportuno garantire un adeguato grado di flessibilità, consentendo di non compilare la casella 18 della dichiarazione di transito, purché sia possibile garantire che i dati richiesti saranno indicati successivamente nella casella opportuna. |
(4) |
La convenzione deve pertanto essere modificata di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato A7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato ai sensi dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Fatto a Berna, il 17 giugno 2005.
Per il comitato misto
Il presidente
Rudolf DIETRICH
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/2002 (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 18).
ALLEGATO
Nell’allegato A7 dell'appendice III, titolo II, punto I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, nella nota esplicativa della casella 18, è inserito come secondo comma quanto segue:
«Tuttavia, quando le merci sono collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare l’obbligato principale a non compilare la casella, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità dei mezzi di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e se esse possono garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.»