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Document 32005D0459
2005/459/EC: Commission Decision of 22 June 2005 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of pinoxaden in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2005) 1839) Text with EEA relevance
2005/459/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 2005, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1839] Testo rilevante ai fini del SEE
2005/459/CE: Decisione della Commissione, del 22 giugno 2005, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1839] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 160 del 23.6.2005, p. 32–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 148–149
(MT)
In force
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2005
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 1839]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/459/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 31 marzo 2004 la società Syngenta Ltd. ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva pinoxaden, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che in base ad un primo esame il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra ottemperare alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra ottemperare anche alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
La presente decisione è destinata a confermare formalmente a livello comunitario che il fascicolo ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelle di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
I provvedimenti previsti dalla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, ottempera in linea di massima alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato II della medesima direttiva.
Il fascicolo ottempera inoltre alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione europea quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le conclusioni dell'esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni circa la possibilità o no di iscrivere la sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e le relative condizioni.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
N. |
Nome comune, Numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della richiesta |
Stato membro relatore |
1 |
Pinoxaden N. CIPAC non ancora attribuito |
Syngenta Ltd. |
31.3.2004 |
UK |