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Document 32005D0458
2005/458/EC: Commission Decision of 21 June 2005 granting Italy the derogation provided for in Article 3(2) of Council Directive 92/102/EEC on the identification and registration of animals (notified under document number C(2005) 1826) (Text with EEA relevance)
2005/458/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2005) 1826] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/458/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2005) 1826] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 160 del 23.6.2005, p. 31–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 147–147
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002; abrogato da 32006D0080
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2005
che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali
[notificata con il numero C(2005) 1826]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/458/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
Considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri a escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quelli che detengono non più di tre capi di specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi, o non più di un suino, purché i suddetti animali siano destinati all’uso o al consumo personale e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti dalla direttiva. |
(2) |
Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari. |
(3) |
L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga. |
(4) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 355 del 5.12.1992 pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).