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Document 32005D0458

2005/458/CE: Decisione della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2005) 1826] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 160 del 23.6.2005, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 147–147 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/1002; abrogato da 32006D0080

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/458/oj

23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

che concede all’Italia la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

[notificata con il numero C(2005) 1826]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE permette di autorizzare gli Stati membri a escludere dall’elenco dei detentori di animali, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, quelli che detengono non più di tre capi di specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto premi, o non più di un suino, purché i suddetti animali siano destinati all’uso o al consumo personale e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti dalla direttiva.

(2)

Le autorità italiane hanno chiesto tale autorizzazione per i detentori di non più di un suino e hanno dato adeguate garanzie riguardo ai controlli veterinari.

(3)

L’Italia può perciò essere autorizzata ad applicare la deroga.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 355 del 5.12.1992 pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).


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