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Document 32005D0457
2005/457/EC: Commission Decision of 4 April 2005 authorising the placing on the market of isomaltulose as a novel food or novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2005) 1001)
2005/457/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2005, che autorizza l’immissione in commercio dell’isomaltulosio come nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1001]
2005/457/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2005, che autorizza l’immissione in commercio dell’isomaltulosio come nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 1001]
GU L 160 del 23.6.2005, p. 28–30
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 144–146
(MT)
In force
23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2005
che autorizza l’immissione in commercio dell’isomaltulosio come nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 1001]
(Il testo in lingua olandese è l’unico facente fede)
(2005/457/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il tratto che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 ottobre 2003 la Cargill Incorporated, rappresentata dalla Cerestar, ha presentato una richiesta alle competenti autorità del Regno Unito relativa alla commercializzazione dell’isomaltulosio in qualità di nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare. |
(2) |
Il 19 marzo 2004 le competenti autorità del Regno Unito hanno presentato la relazione di valutazione iniziale. |
(3) |
Nella relazione di valutazione iniziale l’organo competente per la valutazione degli alimenti nel Regno Unito è giunto alla conclusione che le utilizzazioni proposte per l’isomaltulosio non presentano rischi per il consumo umano. |
(4) |
La Commissione ha inviato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri il 15 aprile 2004. |
(5) |
Entro un periodo di 60 giorni, secondo quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state presentate obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto, conformemente alla disposizione. |
(6) |
Nel corso di una riunione tenutasi il 10 dicembre 2004, gli esperti degli Stati membri hanno esaminato la relazione di valutazione iniziale per quanto riguarda la valutazione del rischio e non è stata necessaria un’ulteriore consultazione dell’agenzia europea per la sicurezza alimentare. |
(7) |
Per quanto riguarda le informazioni nutrizionali che figurano sull’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti contenenti isomaltulosio, si applicano le disposizioni della direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (2). |
(8) |
Sulla base della relazione di valutazione iniziale, si stabilisce che l’isomaltulosio è conforme ai criteri enunciati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
DECIDE:
Articolo 1
L’isomaltulosio, come descritto nell’allegato, può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo alimento o nuovo ingrediente alimentare per essere utilizzato nei prodotti alimentari.
Articolo 2
La denominazione «isomaltulosio» figura sull’etichetta del prodotto o nell’elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che lo contengono.
La dicitura «l’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio» figura in una nota indicata in modo ben visibile, cui rimanda un asterisco (*). La dicitura è stampata con caratteri aventi almeno le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l’elenco degli ingredienti.
Articolo 3
La società Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/120/CE della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 51).
ALLEGATO
SPECIFICAZIONI DELL’ISOMALTULOSIO
Definizione
Disaccaride riducente consistente in una frazione di glucosio ed una frazione di fruttosio collegate da un legame glucossidico alpha-1,6. È ricavato dal saccarosio mediante un procedimento enzimatico. Il prodotto commerciale è il monoidrato.
Denominazione chimica:
6-O-a-D-glucopiranosil-D-fruttofuranosio, monoidrato
Numero C.A.S.:
13718-94-0
Formula chimica:
C12H22O11 · H2O
Formula strutturale:
Peso formula:
360,3 (monoidrato)
Prova:
Non meno del 98 % su base anidra
Descrizione
Virtualmente inodore, cristalli bianchi o quasi bianchi dal sapore dolciastro
Perdita all’essiccazione:
Non più del 6,5 % (60 °C, 5 ore)
Piombo:
Non oltre 0,1 mg/kg
Determinazione mediante tecnica di assorbimento atomico adatta al livello specificato. La scelta delle dimensioni del campione e il metodo di preparazione dello stesso possono basarsi sui principi del metodo descritto nel FNP 5 (1), «Metodi strumentali».
(1) Food and Nutrition Paper 5, Rev.2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials. (JECFA) 1991, 322 pagine, inglese — ISBN 92-5-102991-1.