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Document 32005R0886
Commission Regulation (EC) No 886/2005 of 10 June 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Miel de Granada) — (PDO)
Regolamento (CE) n. 886/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Granada» (DOP)]
Regolamento (CE) n. 886/2005 della Commissione, del 10 giugno 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Granada» (DOP)]
GU L 148 del 11.6.2005, p. 32–33
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 187–188
(MT)
In force
11.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/32 |
REGOLAMENTO (CE) N. 886/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Miel de Granada» (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Granada» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Poiché tale dichiarazione di opposizione non soddisfa alcuna delle condizioni di ricevibilità previste all’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, la suddetta denominazione deve essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 89 del 14.4.2004, pag. 3.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 737/2005 (GU L 122 del 14.5.2005, pag. 15).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
SPAGNA
Miel de Granada (DOP)