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Document 32005R0695
Council Regulation (EC) No 695/2005 of 26 April 2005 amending Regulation (EEC) No 1883/78 laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
Regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia»
Regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia»
GU L 114 del 4.5.2005, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2009; abrog. impl. da 32008R0072
4.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 695/2005 DEL CONSIGLIO
del 26 aprile 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia»
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Per le misure d’intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78 (2), in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all’altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso. |
(2) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità, secondo un metodo ed un tasso d’interesse uniformi. |
(3) |
Può succedere che in uno Stato membro il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme. |
(4) |
In questi casi, qualora la differenza tra i tassi di interesse sia superiore al doppio del tasso uniforme di interesse per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l’applicazione di un meccanismo correttore di questo tipo di situazione. È opportuno tuttavia che tale differenza resti parzialmente a carico dello Stato membro in questione allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso. |
(5) |
È opportuno che l’applicazione di tale meccanismo sia temporanea e si applichi pertanto agli esercizi finanziari 2005 e 2006. È necessario che tale disposizione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario corrente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi 2005 e 2006, la Commissione può applicare, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).