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Document 32005R0575

    Regolamento (CE) n. 575/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

    GU L 97 del 15.4.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/575/oj

    15.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 97/28


    REGOLAMENTO (CE) N. 575/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 14 aprile 2005

    che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 12 aprile 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

    (2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

    (3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


    ALLEGATO

    (EUR/100 kg)

    Prodotto

    Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

    Importo massimo della restituzione all'esportazione

    Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

    Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

    Burro

    ex ex 0405 10 19 9500

    132,00

    Burro

    ex ex 0405 10 19 9700

    131,00

    136,50

    Butteroil

    ex ex 0405 90 10 9000

    166,00


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