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Document 32005R0566
Commission Regulation (EC) No 566/2005 of 14 April 2005 amending the rates of the refunds applicable to certain milk products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Regolamento (CE) n. 566/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Regolamento (CE) n. 566/2005 della Commissione, del 14 aprile 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
GU L 97 del 15.4.2005, p. 6–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 566/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2005
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 24 marzo 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 468/2005 della Commissione (2). |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 468/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 468/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 aprile 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).
(2) GU L 78 del 24.3.2005, pag. 9.
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 aprile 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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— |
— |
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|
26,53 |
28,00 |
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
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|
|
|
32,54 |
34,67 |
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|
61,57 |
65,60 |
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ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
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|
40,70 |
44,00 |
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|
126,58 |
136,25 |
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|
119,33 |
129,00 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.