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Document 32005D0231

2005/231/CE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2005, che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone nel nord della Svezia, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

GU L 72 del 18.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 246–247 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/231/oj

18.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2005

che autorizza la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi situati in talune zone nel nord della Svezia, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2005/231/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 20 agosto 2004, le autorità svedesi hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata in alcune abitazioni e da alcune società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

(2)

Nel luglio 1981 è stata applicata un’aliquota ridotta sull’elettricità utilizzata nella Svezia settentrionale, dove il costo del riscaldamento è in media superiore del 25 % ai costi sostenuti nel resto del paese.

(3)

La riduzione del costo dell’elettricità a favore dei nuclei familiari e delle società del settore dei servizi nel nord del paese pone questi consumatori su un piano di parità rispetto ai consumatori delle regioni meridionali. Pertanto, la misura risponde ad obiettivi di politica regionale e di coesione.

(4)

L’aliquota fiscale ridotta sull’elettricità erogata nel nord della Svezia (20 EUR/MWh) rimane molto più elevata dell’aliquota comunitaria minima stabilita nella direttiva 2003/96/CE. Inoltre, la riduzione fiscale è proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento sostenute dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi nella Svezia settentrionale. Di conseguenza, questo livello di tassazione dovrebbe garantire l’effetto incentivante della tassazione in termini di maggiore efficienza energetica.

(5)

La riduzione richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che essa non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica comunitaria in materia di ambiente, energia e trasporti.

(6)

Questo approccio è conforme alla posizione adottata dalla Commissione nella causa C 42/03 (2), della normativa in materia di aiuti di Stato sulla riduzione fiscale applicabile fino al 31 dicembre 2005.

(7)

È pertanto opportuno autorizzare la Svezia ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata nella Svezia settentrionale fino al 31 dicembre 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata dai nuclei familiari e dalle società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato.

La riduzione è proporzionale alle spese supplementari di riscaldamento sostenute, a causa delle condizioni climatiche, nelle regioni più settentrionali della Svezia, rispetto al resto del paese.

L’aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare alle aliquote minime di cui all’articolo 10.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 dicembre 2005.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

(2)  GU C 189 del 9.8.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Regioni

Comuni

Norrbottens län

tutti

Västerbottens län

tutti

Jämtlands län

tutti

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


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