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Document 32005D0153

    2005/153/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

    GU L 51 del 24.2.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 108–109 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/153(1)/oj

    24.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 51/17


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 17 febbraio 2005

    che autorizza il Regno Unito ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

    (2005/153/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera del 18 giugno 2004 le autorità del Regno Unito hanno chiesto alla Commissione una deroga che consenta loro di continuare ad applicare ai combustibili solidi meno pregiati un’esenzione dall’imposta sul cambiamento climatico (CCL), a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

    (2)

    La CCL del Regno Unito è destinata a favorire l’efficienza energetica e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel settore non domestico. Si applica al gas, al carbone, all’elettricità e al GPL utilizzati per il riscaldamento nelle imprese e nel settore pubblico.

    (3)

    Le esenzioni dalla CCL sono state introdotte nel 2001 per favorire le buone prassi ambientali. Sono stati esentati dall’imposta i combustibili solidi di valore inferiore a 15 GBP/t, come i rifiuti e i residui mescolati dell’industria carboniera e del coke.

    (4)

    Con l’entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE gli Stati membri che non hanno sottoposto a tassazione questi combustibili devono introdurre tali imposte.

    (5)

    L’esenzione fiscale in questione favorisce l’utilizzazione dei combustibili solidi meno pregiati per la produzione di energia, evitando che siano inviati nelle discariche. Anche se l’uso di questi combustibili per la produzione di energia sarebbe in effetti preferibile all’invio in discarica da un punto di vista di politica ambientale, il principio «chi inquina, paga» comporterebbe l’applicazione di un’aliquota di tassazione inferiore ai combustibili solidi meno pregiati, in base al loro contenuto energetico. Tenuto conto, tuttavia, della qualità e del contenuto energetico variabili di questi materiali e delle conseguenti difficoltà nel fissare un’aliquota di tassazione esatta, nonché dell’esiguità degli importi in questione, un’esenzione totale potrebbe essere accettabile come misura temporanea. L’esenzione dovrebbe quindi avere durata limitata.

    (6)

    Per l’erario britannico, il costo annuo dello sgravio attualmente applicato si aggira per tutto il settore intorno alle 100 000 GBP. Se l’esenzione fiscale costituisce un aiuto di Stato, si applicano le normali regole. Lo sgravio risulta conforme al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (2). Tuttavia, se il beneficio per l’impresa fosse superiore al massimale definito nel regolamento summenzionato, occorrerebbe notificarlo alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (3).

    (7)

    La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni per verificare se esse non comportino distorsioni della concorrenza o non ostacolino il funzionamento del mercato interno e se non siano incompatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Regno Unito è autorizzato ad applicare un’esenzione d’accisa a favore dei combustibili solidi meno pregiati, di valore, cioè, inferiore alle 15 GBP/t.

    Articolo 2

    La presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-C. JUNCKER


    (1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).

    (2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    (3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


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