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Document 32004R1992
Commission Regulation (EC) No 1992/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC) No 2799/1999 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the grant of aid for skimmed milk and skimmed-milk powder intended for animal feed and the sale of such skimmed-milk powder
Regolamento (CE) n. 1992/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
Regolamento (CE) n. 1992/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
GU L 344 del 20.11.2004, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014
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20.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15,
considerando quando segue:
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(1) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell’evoluzione del prezzo di mercato e dei prezzi di vendita del latte scremato in polvere d’intervento, è opportuno che l’importo dell’aiuto sia ridotto. |
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(2) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999. |
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(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto è fissato a:
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a) |
3,23 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; |
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b) |
2,85 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %; |
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c) |
40,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; |
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d) |
35,28 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 4).