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Document 32004R1895

Regolamento (CE) n° 1895/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

GU L 328 del 30.10.2004, p. 60–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1895/oj

30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/60


REGOLAMENTO (CE) N o 1895/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2)

A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L' alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE e 41/2004 CE costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2.   L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

3.   L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4.   Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 92 52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 22 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

NN. 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE E 41/2004 CE

I.   Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo di alcole espresso in hl

(100 % vol)

Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999

(articoli)

Tipo di alcole

Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]

Spagna

Partita n. 35/2004 CE

Tarancón

A-1

24 108

27

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

A-6

24 492

27

Greggio

B-1

24 609

27

Greggio

B-2

18 278

27

Greggio

B-3

8 513

27

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Spagna

Partita n. 36/2004 CE

Tarancón

B-3

16 102

27

Greggio

Bioetanol Galicia SA

B-5

24 602

27

Greggio

B-6

9 296

27

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 37/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

11 230

27

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

9

22 080

27

Greggio

8

16 690

27

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 38/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

31

22 540

27

Greggio

Bioetanol Galicia SA

29

22 500

27

Greggio

33

4 200

30

Greggio

33

18 130

28

Greggio

32

22 170

27

Greggio

39

1 760

27

Greggio

38

8 700

27

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Francia

Partita n. 39/2004 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

45 060

27

Greggio

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

B1

4 940

27

Greggio

DEULEP

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

504

7 460

30

Greggio

506

6 510

27

Greggio

604

2 600

27

Greggio

605

9 120

30

Greggio

605

30

30

Greggio

606

4 590

30

Greggio

606

2 030

30

Greggio

607

8 530

30

Greggio

608

9 130

30

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Italia

Partita n. 40/2004 CE

CAVINO — Faenza

16A

22 301,71

27

Greggio

Sekab (Svensk Etanolkemi AB

VILLAPANA — Faenza

9A

10 000,00

27

Greggio

CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)

24A

4 500,07

35

Greggio

D’AURIA — Ortona (CH)

3A-9A-61A

3 417,29

35

Greggio

BONOLLO — Paduni (FR)

40A

9 780,93

35

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Lote n. 41/2004 CE

ENODISTIL — Alcamo

3A-11A-20A-21A

30 000,00

27/30

Greggio

Altia Corporation

Totale

 

30 000

 

 

II.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

IV.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61].


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