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Document 32004R1831

Regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

GU L 321 del 22.10.2004, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 275–277 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1831/oj

22.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione (4) ha stabilito le modalità dettagliate di applicazione di taluni criteri enunciati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale.

(3)

In ragione degli sviluppi nell’ambito della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (5), e delle modifiche del procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali di cui al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione (6), occorre aggiornare di conseguenza le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 930/2000.

(4)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:

1)

All’articolo 2, sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2.   Nel caso di una indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale violerebbe l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (7) in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6 o dell’ex articolo 17 di tale regolamento per prodotti identici o comparabili alla varietà di pianta interessata.

3.   L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto.

2)

All’articolo 2, il paragrafo 2 diventa paragrafo 4.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

La lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

qualora sia costituita da una “denominazione di fantasia”:

i)

se consiste di una sola lettera;

ii)

se consiste di, o contiene come elemento separato, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile in una lingua ufficiale della Comunità; tuttavia, se tale serie è un’abbreviazione consueta, tale abbreviazione consueta è limitata ad un massimo di due gruppi contenenti ciascuno fino a tre caratteri, collocati a ciascun estremo della denominazione;

iii)

se contiene un numero, a meno che tale numero sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà apparentate per il metodo di ottenimento;

iv)

se consiste di più di tre termini o elementi, a meno che il concatenamento dei termini renda facile il riconoscimento o la riproduzione;

v)

se consiste di un termine o elemento eccessivamente lungo oppure contiene tale termine o elemento;

vi)

se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (salvo il caso in cui la prima lettera è maiuscola e il resto della denominazione è in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno;»

b)

Alla lettera b), il testo del punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, un deponente, un esponente o un disegno.»

4)

All’articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

con l’espressione “possa essere confusa con” si intende fare riferimento, tra l’altro, ad una denominazione varietale differente per una sola lettera o per gli accenti sulle lettere rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori. Tuttavia, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una sola lettera in un’abbreviazione consueta che costituisce entità separata della denominazione varietale. Inoltre, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una lettera la cui evidenza sia tale da rendere la denominazione chiaramente distinta da denominazioni varietali già registrate. Differenze di due o più lettere non sono considerate atte a generare confusione, tranne nel caso in cui vi sia un semplice cambiamento di posto di due lettere. La differenza di una cifra tra due numeri (ove sia ammissibile la presenza di un numero in una denominazione di fantasia) non è da considerarsi atta a generare confusione.

Fatto salvo l’articolo 6, la presente disposizione non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento. Ove tra due codici vi sia una differenza di un solo carattere, una sola lettera o un solo numero, tale differenza è da considerarsi atta a consentire di distinguere i due codici in modo soddisfacente. In sede di raffronto tra denominazioni sotto forma di codice, vanno ignorati gli spazi vuoti.»

5)

All’articolo 5, la lettera b) è soppressa.

6)

L’articolo 6 è modificato come segue:

a)

Alla lettera e), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà,»

b)

Alla lettera e), il punto iii) è soppresso.

c)

È aggiunta la seguente lettera f):

«f)

comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all’approvazione dell’autorità competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(3)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28).

(4)  GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.

(5)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(6)  GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14).

(7)  GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1.».


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