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Document 32004D0687

    2004/687/CE:Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2004, che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3661]

    GU L 313 del 12.10.2004, p. 23–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/687/oj

    12.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 313/23


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 ottobre 2004

    che fissa, per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

    [notificata con il numero C(2004) 3661]

    (2004/687/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

    (2)

    Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardino i pagamenti realmente effettuati dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo nel debito conto la proporzione dei vigneti comunitari nello Stato membro interessato.

    (4)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

    (5)

    In virtù dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione è più elevato nelle regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

    (6)

    Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

    (7)

    Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % delle dotazioni iniziali, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2004/2005, tale disposizione si applica alla Grecia, le cui spese sostenute per l’esercizio 2004 rappresentano il 71,47 % della propria dotazione iniziale.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per la campagna 2004/2005, la ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura nell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

    (2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).

    (3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).


    ALLEGATO

    Ripartizione finanziaria indicativa per la campagna 2004/2005

    Stato membro

    Superficie (ha)

    Ripartizione finanziaria (EUR)

    Repubblica ceca

    189

    1 743 010

    Germania

    1 971

    12 671 756

    Grecia

    1 360

    9 704 037

    Spagna

    19 379

    145 492 269

    Francia

    13 541

    107 042 204

    Italia

    14 529

    103 020 889

    Cipro

    196

    2 378 955

    Lussemburgo

    14

    112 000

    Ungheria

    1 261

    10 086 046

    Malta

    17

    171 637

    Austria

    1 271

    7 224 984

    Portogallo

    6 987

    44 532 820

    Slovenia

    172

    2 919 879

    Slovacchia

    801

    2 899 514

    TOTALE

    61 688

    450 000 000


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