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Document 32004E0533

Azione comune 2004/533/PESC del Consiglio, del 28 giugno 2004, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l’azione comune 2003/871/PESC

GU L 234 del 3.7.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 96–96 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/533/oj

3.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/17


AZIONE COMUNE 2004/533/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan e che modifica l'azione comune 2003/871/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/871/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan sino al 30 giugno 2004.

(2)

In base al riesame dell'azione comune 2003/871/PESC è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale.

(3)

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell’Unione europea.

(4)

Il rappresentante speciale dell'Unione europea eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della PESC quali riportati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Afghanistan, quale riportato nell'azione comune 2003/871/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2005.

Articolo 2

L'azione comune 2003/871/PESC è modificata come segue:

1)

Il secondo trattino di cui alla lettera e) dell'articolo 3 è soppresso.

2)

L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE è pari a 794 000 EUR.»

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1o luglio 2004.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, p. 41.


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