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Document 32004R0880

Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo "sostanze coloranti, compresi i pigmenti" (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 162 del 30.4.2004, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; abrogato da 32021R0758

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/880/oj

32004R0880

Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo "sostanze coloranti, compresi i pigmenti" (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0068 - 0069


Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo "sostanze coloranti, compresi i pigmenti"

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio(2), e in particolare l'articolo 9 D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'utilizzo di additivi deve essere autorizzato a livello comunitario.

(2) Il betacarotene, utilizzato per i canarini e la cantaxantina, utilizzata per uccelli ornamentali e da compagnia, a cui si fa riferimento nell'allegato al regolamento, sono stati autorizzati in via provvisoria per la prima volta con il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998(3). L'autorizzazione provvisoria di questi additivi è stata portata fino al 14 dicembre 2003 dal regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001(4).

(3) Nuovi dati relativi all'efficacia sono stati presentati dalle aziende che producono entrambi gli additivi insieme alla domanda per ottenere un'autorizzazione senza limiti di tempo.

(4) La valutazione della domanda di autorizzazione per un periodo senza limiti di tempo presentata per i preparati a base di "Carotinoidi e xantofille" del gruppo "Sostanze coloranti, compresi i pigmenti" prova che le condizioni fissate dalla direttiva 70/524/CEE sono rispettate.

(5) La valutazione della domanda indica che sono necessarie talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi betacarotene e cantaxantina. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(5).

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, settore "Alimentazione degli animali",

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi che appartengono alla parte 1 "Carotinoidi e xantofille" del gruppo "Sostanze coloranti, compresi i pigmenti", a cui si fa riferimento nell'allegato, sono autorizzati come additivi negli alimenti per gli animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

(3) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

(4) GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

(5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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