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Documento 32004R0723
Council Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 of 22 March 2004 amending the Staff Regulations of officials of the European Communities and the Conditions of Employment of other servants of the European Communities
Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
GU L 124 del 27.4.2004, p. 1—118
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Em vigor
Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 27/04/2004 pag. 0001 - 0118
Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13, vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del Comitato dello statuto(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere della Corte di giustizia(3), visto il parere della Corte dei conti(4), considerando quanto segue: (1) Dal 1962, anno in cui sono stati adottati per la prima volta lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, vi sono stati nella società progressi e innovazioni sostanziali. È opportuno che il quadro normativo applicabile alla funzione pubblica europea sia adattato a tali progressi e innovazioni, per andare incontro alle mutate esigenze delle istituzioni e del loro personale, nel rispetto di una cultura e di una tradizione amministrative della Comunità basate sul principio del servizio ai cittadini. (2) La Comunità europea dovrebbe perciò disporre di un'amministrazione pubblica europea di alta qualità che le consenta di svolgere la propria missione al più alto livello possibile conformemente ai trattati e di sostenere le sfide, interne ed esterne, che le si presenteranno in futuro. (3) È necessario, di conseguenza, stabilire un quadro che consenta alla Comunità di assumere personale del più alto livello in termini di produttività e di integrità, scelto su una base geografica più vasta possibile tra i cittadini degli Stati membri, e a tale personale di eseguire le proprie mansioni in condizioni che garantiscano il funzionamento ottimale del servizio. (4) L'obiettivo generale è di garantire che le risorse umane siano gestite nel modo più efficace possibile nell'ambito di una funzione pubblica europea caratterizzata dai principi di competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e permanenza, oltre che da diversità culturale e linguistica. (5) È opportuno assicurare l'unicità della funzione pubblica europea e l'applicazione di regole comuni a tutte le istituzioni e agenzie che lavorano per conto delle Comunità. L'esistenza di uno statuto unico dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni e le agenzie in materia di politica del personale, nell'interesse del buon funzionamento delle Comunità e dell'impiego efficiente delle risorse umane. (6) Le agenzie devono essere comprese nel campo di applicazione delle regole relative al personale per preservare l'applicazione uniforme delle disposizioni e in particolare per assicurare la mobilità del personale. (7) È importante vegliare al rispetto del principio della non discriminazione sancito dal trattato CE e, di conseguenza, proseguire l'ulteriore sviluppo della politica del personale nel senso della garanzia di pari opportunità per tutti, indipendentemente da sesso, abilità fisica, età, identità razziale o etnica, orientamento sessuale e stato civile. (8) I funzionari che vivono in unioni di fatto riconosciute da uno Stato membro come unioni stabili e che non hanno accesso giuridico al matrimonio devono beneficiare degli stessi vantaggi delle unioni matrimoniali. (9) Occorre fare esplicitamente riferimento a misure di carattere sociale e a condizioni di lavoro che soddisfino adeguate norme sanitarie e di sicurezza; tali misure devono contribuire a conciliare vita professionale e vita privata, a promuovere la parità di opportunità, a proteggere la salute e a garantire la sicurezza dell'individuo. (10) È manifestamente necessario rafforzare il principio di un'evoluzione della carriera basata sul merito e stabilire un più stretto legame tra prestazioni e remunerazione offrendo maggiori incentivi al conseguimento di buoni risultati; a tal fine devono essere apportate modifiche strutturali al sistema delle carriere, garantendo al contempo l'equivalenza tra i profili di carriera medi della nuova e della vecchia struttura, nel rispetto della tabella dell'organico e della disciplina di bilancio. (11) L'ammodernamento del sistema delle carriere richiede un maggiore riconoscimento dell'esperienza professionale dei funzionari e del principio della formazione permanente. È, di conseguenza, opportuno sopprimere le categorie in cui è attualmente inquadrato il personale, riclassificare il personale nei nuovi gruppi di funzioni di amministratore (AD) e assistente (AST) e agevolare l'avanzamento dal secondo al primo attraverso un nuovo meccanismo di certificazione. (12) Sembra necessario mettere a punto un sistema di garanzia dell'equivalenza dei profili di carriera medi che, considerato in toto, compensi tra loro in maniera equa e ragionevole l'incremento del numero totale di gradi e la riduzione del numero di scatti all'interno di ciascun grado. (13) Al fine di preservare il carattere multilinguistico delle istituzioni europee, è importante porre maggiormente l'accento, nel quadro delle assunzioni e delle promozioni, sulle competenze linguistiche e sulla capacità di lavorare in una terza lingua comunitaria. (14) L'imparzialità è un principio fondamentale del servizio pubblico, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5). È perciò indispensabile chiarire gli obblighi dei funzionari nelle situazioni in cui vi sia un conflitto di interessi reale o potenziale, sia durante il servizio attivo che dopo la cessazione del servizio. (15) È necessario istituire un quadro giuridico perfezionato per affrontare le questioni relative alle molestie psicologiche e sessuali e formulare a tal fine chiare ed appropriate definizioni. (16) Siccome il diritto alla libertà di espressione è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, è opportuno prevedere questo diritto elementare dei funzionari, come è opportuno porre limiti ragionevoli al suo esercizio. Allo stesso tempo sono necessarie regole chiare riguardanti le pubblicazioni in materie attinenti ai lavori della Comunità, allorché possano essere minacciati i legittimi interessi di quest'ultima. (17) Occorre prevedere un nuovo quadro giuridico e garanzie per la tutela giuridica dei funzionari che denunciano a persone o organismi chiaramente definiti eventuali attività illegali o comportamenti che costituiscono una violazione agli obblighi dei funzionari comunitari. (18) È opportuno razionalizzare, rendendole più coerenti, le modalità di apertura e svolgimento dei procedimenti disciplinari. È necessario inoltre stabilizzare la composizione delle commissioni di disciplina nonché adeguare le disposizioni relative alla sospensione di funzionari. (19) È necessario chiarire le procedure di controllo delle assenze e di presentazione dei certificati medici. (20) Per trattare i casi di insufficienza professionale, è necessario introdurre un nuovo quadro legale che fornisca una procedura completa che salvaguardi il diritto alla difesa degli interessati. I casi di funzionari che non sono in grado di raggiungere il livello di prestazioni previsto entro un termine ragionevole dovrebbero essere esaminati nel quadro di questa nuova procedura. (21) Occorre prevedere disposizioni relative alla flessibilità delle condizioni di lavoro, in particolare, fatte salve determinate condizioni, il diritto di lavorare a tempo parziale, di beneficiare della formula dell'impiego condiviso e di ottenere aspettative prolungate per motivi personali. Analogamente, è opportuno prevedere nuove disposizioni relative ai congedi per motivi di famiglia e, più precisamente, una maggiore flessibilità del diritto al congedo di maternità, il diritto al congedo di paternità, un congedo in caso di adozione e un congedo parentale oltreché un congedo in caso di malattia grave di un congiunto. (22) Al fine di garantire ai funzionari della Comunità un'evoluzione del potere di acquisto parallela a quella dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo di adeguamento pluriennale delle retribuzioni, noto come "il metodo", prorogandone l'applicazione fino al 31 dicembre 2012, con una revisione dopo quattro anni per verificarne la rispondenza alla disciplina di bilancio. (23) I vantaggi derivanti ai funzionari da un sistema pluriennale di adeguamento delle retribuzioni deve essere controbilanciato dall'introduzione di un prelievo speciale che rifletta i costi della politica sociale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e delle scuole europee. Tale prelievo dovrebbe aumentare con un ritmo annuale ed essere applicato a tutti i funzionari per la durata di applicazione del sistema. (24) Poiché i costi dei coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti di parte della retribuzione in altri Stati membri hanno assunto dimensioni sproporzionate, è opportuno limitare i trasferimenti effettuati usufruendo dei coefficienti correttori ad una quota ridotta della retribuzione e ai casi in cui il trasferimento è necessario per consentire al funzionario di coprire le spese risultanti da obblighi giuridici nei confronti di congiunti residenti in altri Stati membri. (25) I criteri secondo i quali gli ex funzionari possono continuare ad essere coperti dal regime comune di assicurazione contro le malattie si sono dimostrati imperfetti nell'applicazione e devono pertanto essere semplificati. (26) È necessario procedere ad una razionalizzazione delle varie indennità, modificandone alcune e sopprimendone altre, per rendere le disposizioni amministrative più semplici e trasparenti. In questo contesto occorre adeguare più strettamente il rimborso delle spese di viaggio e di missione ai costi reali e semplificarne la gestione. Analogamente, l'indennità scolastica dovrà essere, in futuro, ravvicinata maggiormente alla spesa reale. (27) Il sistema degli assegni familiari necessita di una riforma per migliorare la situazione delle famiglie e affrontare in particolare i problemi dei genitori con figli in tenera età. (28) Poiché le pensioni sono espresse in percentuale della retribuzione finale, è opportuno assicurare che in futuro le retribuzioni e le pensioni siano adattate parallelamente, mantenendo la base attuariale del regime e la ripartizione dei contributi tra il funzionario e il datore di lavoro e confermando il principio che le pensioni rappresentano un onere per il bilancio comunitario. Un siffatto obiettivo richiede l'introduzione di un meccanismo per assicurare l'equilibrio attuariale del regime a breve e lungo termine. (29) Poiché l'evoluzione demografica e della struttura di età della popolazione interessata impone un onere costantemente crescente al regime pensionistico della Comunità si rendono necessari un elevamento dell'età pensionabile e una riduzione del coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione, che devono però essere accompagnati da misure transitorie per i funzionari attualmente in servizio. (30) La maggiore integrazione dell'Unione europea e la libertà di cui godono i pensionati nella scelta del luogo di residenza all'interno dell'Unione hanno reso obsoleto il sistema dei coefficienti correttori per le pensioni. Questo sistema ha inoltre creato problemi connessi alla verifica del luogo di residenza dei pensionati che devono essere risolti. Occorre pertanto sopprimere il sistema in questione, prevedendo un adeguato periodo di transizione per i pensionati e i funzionari assunti precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. (31) Le condizioni che hanno determinato l'adozione delle disposizioni in vigore per le pensioni di invalidità e di reversibilità sono mutate da quando sono state inizialmente adottate; tali disposizioni devono pertanto essere aggiornate e semplificate. (32) È necessario modificare le regole dell'indennità una tantum per tener conto delle norme comunitarie sulla portabilità dei diritti a pensione. A tal fine occorre correggere una serie di incoerenze e introdurre una maggiore flessibilità. (33) Le regole che rendano più flessibili le modalità di pensionamento devono tener conto degli interessi sia dei funzionari che delle istituzioni e delle implicazioni di bilancio. Le misure in questione devono dipendere da una domanda del funzionario ed essere accompagnate da adeguate condizioni finanziarie; l'autorità di bilancio deve essere informata dell'uso fatto da questa facilitazione. La norma in questione è intesa a facilitare la gestione del personale, in particolare nelle istituzioni più piccole. Una scelta realistica a favore di un pensionamento anticipato dipende dal mantenimento dell'assicurazione malattie e degli assegni familiari. Tuttavia, queste misure devono essere compensate elevando l'età minima a 55 anni e introducendo la possibilità di lavorare oltre l'attuale età pensionabile. (34) Le condizioni di impiego che coprono il livello globale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti sono mantenute ad un livello tale da attrarre e conservare i migliori candidati di tutti gli Stati membri in una funzione pubblica europea indipendente e permanente. (35) Le disposizioni applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico e al personale distaccato in paesi terzi devono essere adattate, chiarite e conformate alle disposizioni generali. (36) Occorre istituire una nuova categoria di personale non titolare, gli agenti contrattuali. A questi agenti, le cui responsabilità sono più limitate, saranno in generale affidati compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Essi saranno assunti, tra l'altro, per sostituire con il tempo gli agenti ausiliari e i funzionari di categoria D nelle istituzioni, negli uffici di rappresentanza e nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie nonché nelle agenzie esecutive e in altri organismi istituiti con un atto giuridico specifico. I diritti e gli obblighi di questo personale contrattuale vanno definiti per analogia con quelli degli agenti temporanei, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sociale, le indennità e le condizioni di lavoro. (37) Occorre prevedere un regime transitorio per consentire un'applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure, rispettando i diritti acquisiti del personale, nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto, e prendendo in considerazione le sue legittime aspettative. (38) Le misure in particolare le misure di modernizzazione delle carriere e le misure finanziarie, sono state globalmente accettate dalle organizzazioni rappresentative del personale, consultate nel quadro del Comitato consultivo creato con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981. (39) È opportuno modificare di conseguenza lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(6). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003(7), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee sono modificati secondo quanto indicato all'allegato I, per quanto concerne lo statuto dei funzionari, e all'allegato II per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 2004. Per il Consiglio Il Presidente B. Cowen (1) GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 33. (2) GU C 62 E del 11.3.2004, pag. 160. (3) Parere espresso il 18 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU C 75 del 24.3.2004, pag. 1. (5) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. (7) GU L 327 del 16.12.2003, pag. 3. ALLEGATO I MODIFICA DELLO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue: 1. Gli articoli 1 ed 1 bis sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 1 Il presente statuto si applica ai funzionari delle Comunità. Articolo 1 bis 1. È funzionario delle Comunità ai sensi del presente statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un'istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell'autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina. 2. La definizione di cui al paragrafo 1 include altresì le persone nominate dagli organismi comunitari ai quali il presente statuto si applica in virtù degli atti comunitari che li costituiscono (in appresso denominati 'agenzie'). Salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento del presente statuto alle istituzioni si applica alle agenzie.". 2. Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 1 ter Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, a) il Comitato economico e sociale europeo, b) il Comitato delle regioni, c) il mediatore dell'Unione europea e d) il garante europeo della protezione dei dati sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente statuto, alle istituzioni comunitarie. Articolo 1 quater Nel presente statuto, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario.". 3. L'articolo 1 bis diventa l'articolo 1 quinquies ed è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale. Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII." b) Al paragrafo 2, i termini seguenti sono introdotti dopo i termini "donne nella vita lavorativa": ", che costituisce un elemento essenziale di cui tener conto nell'attuazione di tutti gli aspetti del presente statuto,". c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi: "4. Ai fini del paragrafo 1, una persona è considerata disabile se presenta una menomazione fisica o mentale permanente o presumibilmente tale. Tale menomazione è determinata conformemente alla procedura prevista all'articolo 33. Un disabile si considera in possesso del requisito di cui all'articolo 28, lettera e), se è in grado di svolgere le funzioni essenziali dell'impiego una volta apportati ragionevoli adeguamenti. Per 'ragionevoli adeguamenti' in rapporto con le funzioni essenziali di un impiego si intende l'adozione di misure adeguate, se del caso, per consentire alla persona disabile di accedere, partecipare o avanzare nell'impiego, ovvero di seguire azioni di formazione, senza che ciò comporti un onere sproporzionato per l'istituzione. 5. Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all'istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari. 6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un'età pensionabile obbligatoria e di un'età minima per beneficiare di una pensione di anzianità.". 4. È inserito il seguente articolo: "Articolo 1 sexies 1. I funzionari in attività di servizio hanno accesso alle misure sociali adottate dalle istituzioni e ai servizi forniti dagli organi di carattere sociale di cui all'articolo 9. Gli ex funzionari possono accedere a misure sociali specifiche limitate. 2. I funzionari in attività di servizio hanno diritto a condizioni di lavoro rispondenti a norme sanitarie e di sicurezza adeguate e almeno equivalenti ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest'ambito ai sensi dei trattati. 3. Le misure sociali adottate conformemente al presente articolo sono attuate da ciascuna istituzione in stretta collaborazione con il comitato del personale, sulla base di proposte di azioni pluriennali. Tali proposte di azioni sono trasmesse ogni anno all'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio.". 5. L'articolo 2 è modificato come segue: a) Il testo dell'attuale primo comma diventa il paragrafo 1. b) Il secondo e il terzo comma sono soppressi. c) È aggiunto il seguente paragrafo: "2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio di una parte o dell'insieme dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari.". 6. L'articolo 4, terzo comma è sostituito dal testo seguente:"Se non è possibile provvedere a tale vacanza mediante trasferimento, nomina a un posto conformemente all'articolo 45 bis o promozioni, essa viene portata a conoscenza del personale delle altre istituzioni e/o viene organizzato un concorso interno." 7. Gli articoli 5, 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 5 1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso 'AD') e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso 'AST'). 2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni direttive, di progettazione e di studio nonché a funzioni linguistiche o scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d'ufficio. 3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno a) per il gruppo di funzioni AST: i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale o un'esperienza professionale di livello equivalente; b) per i gradi 5 e 6 del gruppo di funzioni AD: i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o ii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente; c) per i gradi da 7 a 16 del gruppo di funzioni AD: i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o ii) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni, o iii) ove giustificato nell'interesse del servizio, una formazione professionale di livello equivalente. 4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all'allegato I, punto A. Sulla base di questa tabella, ciascuna istituzione stabilisce, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo. 5. I funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera. Articolo 6 1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni. 2. Per garantire l'equivalenza della carriera media nella struttura delle carriere anteriormente al 1o maggio 2004 (in appresso denominata 'vecchia struttura di carriera') e a decorrerre da tale data (in appresso denominata 'nuova struttura di carriera'), e fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all'articolo 45 dello statuto, la suddetta tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1o gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1o gennaio dell'anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all'allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1o maggio 2004. 3. Sulla base del metodo descritto al paragrafo 5, la Commissione presenta annualmente all'autorità di bilancio una relazione relativa all'evoluzione delle carriere medie nei due gruppi di funzioni per ciascuna delle istituzioni, indicando se il principio di equivalenza è stato rispettato e, in caso di mancato rispetto, l'entità dello scarto. Qualora il principio di equivalenza non sia stato rispettato, l'autorità di bilancio può adottare le misure correttive di salvaguardia per ristabilire l'equivalenza. 4. Per mantenere la coerenza del sistema con la tabella degli organici, l'equivalenza tra la vecchia e la nuova struttura di carriera nonché la disciplina di bilancio, le percentuali fissate all'allegato I, sezione B, vengono riesaminate al termine del periodo di cinque anni che ha inizio il 1o maggio 2004 sulla base di una relazione della Commissione al Consiglio e di una proposta della Commissione. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo 283 del trattato CE. 5. L'equivalenza tra la carriera media prima del 1o maggio 2004 e la carriera media dei funzionari assunti successivamente a tale data è valutata in base al risultato delle promozioni e dell'anzianità su un numero di effettivi che si presuppone costante nel corso di un periodo di riferimento determinato. Articolo 7 1. L'autorità che ha potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nel suo gruppo di funzioni. Il funzionario può chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene. 2. Il funzionario può occupare ad interim un impiego del suo gruppo di funzioni corrispondente ad un grado superiore al proprio. A decorrere dal quarto mese del suo interim, il funzionario percepisce un'indennità differenziale pari alla differenza tra la retribuzione relativa al suo grado e al suo scatto e la retribuzione corrispondente allo scatto che egli otterrebbe se fosse nominato al grado corrispondente all'impiego in cui assicura l'interim. L'interim è limitato ad un anno, salvo che serva a sostituire direttamente o indirettamente un funzionario comandato nell'interesse del servizio o chiamato alle armi o in congedo per malattia di lunga durata." 8. L'articolo 9 è modificato come segue: a) Al paragrafo 1, lettera a), dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente: "- una commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale o più se il numero dei funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;". b) Il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:"L'elenco dei membri che compongono tali organi è portato alla conoscenza del personale dell'istituzione.". c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "5. Il comitato dei rapporti è chiamato a dare il proprio parere: a) sulle decisioni da prendere al termine del periodo di prova, e b) sulla compilazione dell'elenco dei funzionari colpiti da un provvedimento di riduzione d'organico. L'autorità che ha il potere di nomina può incaricarlo di vigilare sull'armonizzazione della valutazione del personale nell'ambito dell'istituzione". d) È aggiunto il paragrafo seguente: "6. La commissione consultiva paritetica sull'insufficienza professionale è chiamata a formulare un parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 51.". 9. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 È istituito un comitato dello statuto composto, in numero uguale, di rappresentanti delle istituzioni delle Comunità e di rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le modalità per la composizione del comitato dello statuto sono stabilite d'intesa tra le istituzioni. Le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra esse e la Commissione. Il comitato è consultato dalla Commissione su qualunque proposta di revisione dello statuto; esso trasmette il suo parere entro il termine fissato dalla Commissione. Oltre alle funzioni attribuitegli dal presente statuto, tale comitato può formulare proposte per la revisione dello statuto stesso. Il comitato si riunisce su richiesta del suo presidente o di una istituzione o del comitato del personale di una istituzione. I processi verbali delle deliberazioni di questo comitato sono trasmessi alle autorità competenti.". 10. Al Titolo I sono aggiunti i seguenti articoli: "Articolo 10 ter Le organizzazioni sindacali o professionali di cui all'articolo 24 ter agiscono nell'interesse generale del personale senza pregiudizio dei poteri statutari dei comitati del personale. Le proposte della Commissione di cui all'articolo 10 possono essere oggetto di consultazioni da parte delle organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Articolo 10 quater Ciascuna istituzione può concludere accordi concernenti il suo personale con le sue organizzazioni sindacali o professionali rappresentative. Tali accordi non possono comportare la modifica dello statuto o degli impegni di bilancio, né possono incidere sul funzionamento dell'istituzione interessata. Le organizzazioni sindacali o professionali rappresentative firmatarie agiscono presso ciascuna istituzione nel rispetto dei poteri statutari del comitato del personale.". 11. La seguente frase è aggiunta al primo comma dell'articolo 11: "Il funzionario svolge gli incarichi affidatigli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso le Comunità.". 12. È inserito il seguente articolo: "Articolo 11 bis 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e salvo disposizione contraria del presente statuto, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza. 2. Il funzionario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trovi a dover trattare una questione di cui al paragrafo 1, ne avverte immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima adotta le misure necessarie e può segnatamente dispensare il funzionario dalle responsabilità connesse a tale questione. 3. Il funzionario non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, nelle imprese soggette al controllo dell'istituzione di appartenenza o ad essa collegate, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.". 13. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione.". 14. Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 12 bis 1. Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale. 2. Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione. Il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall'istituzione, nella misura in cui abbia agito onestamente. 3. Per 'molestia psicologica' si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona. 4. Per 'molestia sessuale' si intende un comportamento a connotazione sessuale non desiderato dalla persona oggetto del medesimo e avente come scopo o come effetto di lederne la dignità o di creare un'atmosfera intimidatoria, ostile, offensiva o imbarazzante. La molestia sessuale è equiparata a una discriminazione fondata sul sesso. Articolo 12 ter 1. Fatto salvo l'articolo 15, il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, ne chiede preliminarmente l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata solo quando l'attività o il mandato in questione possono ostacolare l'esercizio delle sue funzioni o sono incompatibili con gli interessi dell'istituzione. 2. Il funzionario informa l'autorità che ha il potere di nomina in merito ad ogni modifica dell'attività o del mandato di cui sopra che intervenga successivamente alla richiesta di autorizzazione alla medesima autorità in applicazione del paragrafo 1. L'autorizzazione può essere revocata se l'attività o il mandato non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1, ultima frase." 15. All'articolo 13, seconda frase, il termine "o" è inserito tra i termini "funzioni" e "trasferito", e i termini "o dimesso d'ufficio" sono soppressi. 16. L'articolo 14 è soppresso. 17. L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15 1. Il funzionario che intende candidarsi a funzioni pubbliche ne informa l'autorità che ha il potere di nomina. Quest'ultima decide se l'interessato, nell'interesse del servizio: a) deve chiedere un'aspettativa per motivi personali, b) deve vedersi concedere un congedo ordinario, c) può essere autorizzato a lavorare a orario ridotto, o d) può continuare a svolgere come prima le proprie funzioni. 2. In caso di elezione o di nomina a funzioni pubbliche, il funzionario ne informa immediatamente l'autorità che ha il potere di nomina. In funzione dell'interesse del servizio, dell'importanza delle funzioni suddette, degli obblighi che esse comportano e degli emolumenti e dei rimborsi spese a cui danno diritto, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una delle decisioni di cui al paragrafo 1. Qualora essa conceda un'aspettativa per motivi personali o un'autorizzazione a lavorare a orario ridotto, la durata di queste ultime è pari alla durata del mandato del funzionario." 18. L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 16 Dopo la cessazione dal servizio, il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi. Il funzionario che intende esercitare un'attività professionale, lucrativa o meno, nei due anni successivi alla cessazione delle funzioni è tenuto a dichiararlo alla sua istituzione. Se tale attività ha un legame con il lavoro svolto dall'interessato nel corso degli ultimi tre anni di servizio e rischia di essere incompatibile con gli interessi legittimi dell'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina può, in funzione dell'interesse del servizio, vietare al funzionario l'esercizio di tale attività, oppure subordinarlo alle condizioni che ritenga appropriate. L'istituzione, previa consultazione della commissione paritetica, notifica la propria decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione viene notificata entro tale termine, tale assenza è considerata un'accettazione implicita." 19. L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 17 1. Il funzionario si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 2. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere." 20. È inserito il seguente articolo: "Articolo 17 bis 1. Il funzionario ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e imparzialità. 2. Fatti salvi gli articoli 12 e 17, il funzionario che intende pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi documento il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità ne informa preliminarmente l'autorità che ha il potere di nomina. Qualora l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di dimostrare che la pubblicazione prevista è di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi delle Comunità, essa informa il funzionario per iscritto della sua decisione entro un termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento dell'informazione. Se nessuna decisione è notificata entro tale termine, si considera che l'autorità che ha il potere di nomina non abbia sollevato obiezioni." 21. L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 18 1. I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni appartengono alla Comunità alla cui attività si ricollegano detti lavori. Le Comunità possono farsi cedere i diritti patrimoniali d'autore derivanti da tali lavori. 2. Ogni invenzione concepita da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni appartiene di diritto alle Comunità. L'istituzione, a sue spese e a nome delle Comunità, può chiedere e ottenere il brevetto in tutti i paesi. Ogni invenzione realizzata da un funzionario nel corso dell'anno successivo alla cessazione dal servizio si considera, fino a prova contraria, concepita nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione alle funzioni stesse, quando l'oggetto riguardi l'attività delle Comunità. Per le invenzioni oggetto di brevetti deve essere indicato il nome dell'inventore o degli inventori. 3. L'istituzione può eventualmente concedere al funzionario, autore di un'invenzione brevettata, un premio di cui fissa l'importo.". 22. La seguente frase è aggiunta all'articolo 20: "Il funzionario comunica il proprio indirizzo all'autorità che ha il potere di nomina e l'informa immediatamente di un eventuale cambiamento del medesimo.". 23. All'articolo 21, l'ultimo comma è soppresso. 24. È inserito il seguente articolo: "Articolo 21 bis 1. Il funzionario, ove consideri un ordine ricevuto irregolare, o ritenga la sua esecuzione suscettibile di determinare inconvenienti gravi, ne informa il superiore gerarchico che, se l'informazione è trasmessa per iscritto, risponde a sua volta per iscritto. Fatto salvo il paragrafo 2, se quest'ultimo conferma l'ordine, ma il funzionario considera tale conferma insufficiente rispetto ai suoi motivi di preoccupazione, il funzionario ne riferisce per iscritto all'autorità gerarchica immediatamente superiore. Se quest'ultima conferma l'ordine per iscritto, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. 2. Se il superiore gerarchico ritiene che l'ordine vada eseguito senza indugio, il funzionario deve darvi esecuzione, a meno che esso non sia manifestamente illegale o contrario alle norme di sicurezza applicabili. Su richiesta del funzionario, il superiore gerarchico è tenuto a impartire gli ordini di questo tipo per iscritto." 25. Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 22 bis 1. Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle Comunità, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari delle Comunità, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Ogni informazione di cui al primo comma deve essere trasmessa per iscritto. Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un'istituzione. 2. Il funzionario che riceve un'informazione di cui al paragrafo 1 comunica immediatamente all'OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1. 3. Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e onestamente. 4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame. Articolo 22 ter 1. Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis anche al presidente della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato dall'istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito elencate: a) il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'OLAF o alla sua istituzione e ha lasciato all'OLAF o all'istituzione il termine fissato dall'OLAF o dall'istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro 60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine. 2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il funzionario possa fornire la prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame." 26. All'articolo 23, i termini "gradi da A 1 a A 4" sono sostituiti dai termini "gradi da AD 12 a AD 16". 27. Gli articoli 24 e 24 bis sono modificati come segue: a) Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 24 diventano il nuovo articolo 24 bis. b) Nel nuovo primo comma del nuovo articolo 24 bis, il termine "Esse" è sostituito dal termine "Le Comunità". 28. L'attuale articolo 24 bis diventa l'articolo 24 ter. 29. L'articolo 25 è modificato come segue: a) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il funzionario può presentare all'autorità della sua istituzione che ha il potere di nomina un'istanza relativa a questioni che rientrano nell'ambito del presente statuto." b) Il terzo comma è sostituito dal testo seguente:"Le decisioni relative alla nomina in prova, alla nomina in ruolo, alla promozione, al trasferimento, alla determinazione della posizione amministrativa e alla cessazione dal servizio di un funzionario sono pubblicate nell'istituzione da cui dipende. La pubblicazione è accessibile a tutto il personale per un periodo di tempo adeguato.". 30. L'articolo 26 è modificato come segue. a) Al terzo comma, il testo seguente è aggiunto dopo i termini "lettera raccomandata": "all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario." b) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente:"Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale. Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all'applicazione del presente statuto." c) Nel sesto comma, i termini "e di estrarne copia" sono inseriti dopo il termine "fascicolo". d) Al settimo comma, prima frase, i termini "o su un supporto informatico protetto" sono inseriti dopo i termini "uffici dell'amministrazione". e) Al settimo comma, seconda frase, i termini "dinanzi ad essa" sono soppressi. 31. Al Titolo II è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 26 bis Ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle istituzioni." 32. All'articolo 27, il secondo comma è soppresso. 33. L'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 29 1. Per assegnare i posti vacanti in un'istituzione, l'autorità che ha il potere di nomina, dopo aver esaminato: a) le possibilità di occupare il posto mediante: i) trasferimento o ii) nomina conformemente all'articolo 45 bis o iii) promozione all'interno dell'istituzione; b) le domande di trasferimento presentate da funzionari dello stesso grado di altre istituzioni e/o le possibilità di organizzare un concorso interno all'istituzione aperto unicamente ai funzionari e agli agenti temporanei di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, bandisce un concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami. La procedura di concorso è stabilita nell'allegato III. Può essere bandito un concorso anche per costituire una riserva ai fini di future assunzioni. 2. Per l'assunzione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o 14) nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso. 3. Ciascuna istituzione può organizzare concorsi interni per ciascun gruppo di funzioni, per titoli o per esami o per titoli ed esami, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore. Detti concorsi sono aperti soltanto agli agenti temporanei dell'istituzione considerata ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Le istituzioni richiederanno come qualifiche minime per accedere a questi concorsi l'aver prestato almeno dieci anni di servizio in qualità di agente temporaneo ed essere stati assunti come agenti temporanei nel quadro di una procedura di selezione che garantiva l'applicazione delle stesse norme prescritte per la selezione dei funzionari conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime. In deroga al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione che ha assunto l'agente temporaneo, prima di occupare un posto vacante nella suddetta istituzione, esamina le possibilità di trasferimento di funzionari all'interno dell'istituzione in parallelo con le possibilità di impiego dei vincitori dei suddetti concorsi interni. 4. Il Parlamento europeo organizza ogni cinque anni, un concorso interno per titoli ed esami per ciascun gruppo di funzioni, di livello AST 6 o superiore e di livello AD 9 o superiore, conformemente al paragrafo 3, secondo comma.". 34. L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 31 1. I candidati scelti in tal modo sono nominati nel grado del gruppo di funzioni precisato nel bando del concorso che hanno superato. 2. Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi AST da 1 a 4 o AD da 5 a 8. Il grado del bando di concorso è determinato dall'istituzione conformemente ai criteri seguenti: a) l'obiettivo di assumere funzionari dotati delle più alte qualità ai sensi dell'articolo 27; b) la qualità dell'esperienza professionale richiesta. Al fine di rispondere a esigenze specifiche delle istituzioni, per l'assunzione dei funzionari è possibile tener conto anche delle condizioni del mercato del lavoro prevalenti nella Comunità. 3. In deroga al paragrafo 2, l'istituzione può, ove del caso, autorizzare l'organizzazione di concorsi per i gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, eccezionalmente, AD 12. Il numero totale di candidati nominati a posti vacanti in questi gradi non può superare il 20 % del numero totale annuo di nomine al gruppo di funzioni AD effettuate conformemente all'articolo 30, secondo comma.". 35. All'articolo 32, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto dell'esperienza professionale dell'interessato, può concedergli un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo. Per il presente articolo saranno adottate disposizioni generali di esecuzione.". 36. All'articolo 34, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di essere nominato in ruolo.". 37. All'articolo 35 è aggiunta la seguente lettera f): "f) congedo parentale o congedo per motivi familiari.". 38. L'articolo 37 è modificato come segue: a) al primo comma, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- o è incaricato di svolgere temporaneamente funzioni presso persona che assolva un mandato previsto dai trattati o presso un presidente eletto di un'istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni o di un gruppo del Comitato economico e sociale europeo;" b) Dopo l'ultimo comma è inserito il comma seguente:"Qualsiasi funzionario in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali può presentare una domanda di comando o vedersi proporre un comando nell'interesse del servizio. Quando il funzionario è comandato viene messa fine all'aspettativa per motivi personali." 39. L'articolo 39 è modificato come segue: a) alla lettera d), secondo comma, i termini "di pensione di invalidità o di pensione di reversibilità" sono sostituiti dai termini "di indennità di invalidità o di pensione di reversibilità". b) La lettera e) diventa lettera f) e i termini "nella sua categoria o quadro" sono sostituiti dai termini "nel suo gruppo di funzioni". c) È inserita la seguente lettera: "e) durante il periodo di comando, il funzionario conserva il diritto all'avanzamento di scatto;". 40. L'articolo 40 è modificato come segue: a) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Salvo quanto disposto dall'articolo 15, la durata dell'aspettativa è limitata a un anno. L'aspettativa può essere rinnovata per ulteriori periodi. Ciascun periodo di rinnovo non può essere superiore a un anno. La durata totale dell'aspettativa per motivi personali non può essere superiore a 15 anni sull'insieme della carriera del funzionario. Tuttavia, allorché l'aspettativa viene richiesta per consentire al funzionario: i) di educare un figlio considerato a suo carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato VII e che soffra di una grave menomazione mentale o fisica riconosciuta dal medico di fiducia dell'istituzione e tale da richiedere assistenza o cure continue, oppure ii) di seguire il coniuge, anch'egli funzionario o altro agente delle Comunità, tenuto, a causa delle sue funzioni, a stabilire la propria residenza abituale a una distanza tale dalla sede di servizio dell'interessato che l'elezione della residenza coniugale comune in tale sede sarebbe, per l'interessato, causa di difficoltà nell'esercizio delle sue funzioni, l'aspettativa può essere rinnovata senza limiti, purché al momento di ogni rinnovo sussistano le condizioni che avevano giustificato la concessione dell'aspettativa." b) Al paragrafo 3, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente:"Tuttavia, il funzionario che non eserciti alcuna attività professionale retribuita può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa per motivi personali, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli, purché versi il contributo necessario alla copertura dei rischi di cui all'articolo 72, paragrafo 1, e all'articolo 73, paragrafo 1, in ragione della metà per il primo anno di aspettativa per motivi personali e del totale per la restante durata di detta aspettativa. Il funzionario non può tuttavia essere coperto contro i rischi di cui all'articolo 73 se non è altresì coperto contro i rischi di cui all'articolo 72. Il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio base del funzionario." c) Al paragrafo 4, lettera d), i termini "nella sua categoria o quadro" sono sostituiti dai termini "nel suo gruppo di funzioni" e i termini "o del comando" sono aggiunti all'ultima frase dopo "reintegrazione effettiva". 41. L'articolo 41, paragrafo 3, è modificato come segue: a) al secondo comma, i termini "della sua categoria o quadro" sono sostituiti dai termini "del suo gruppo di funzioni"; b) il sesto, settimo, ottavo e nono comma sono sostituiti dai commi seguenti:"All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore. Tuttavia, all'indennità e all'ultima retribuzione complessiva di cui al quarto comma del presente articolo si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo comma, dell'allegato XI, al tasso fissato per lo Stato membro in cui il beneficiario dell'indennità dimostra di avere la propria residenza, se tale paese corrisponde a quello della sua ultima sede di servizio. In tal caso, se la moneta dello Stato membro è diversa dall'euro, l'indennità è calcolata sulla base dei tassi di cambio previsti all'articolo 63 del presente statuto.". 42. Nel Titolo III Capitolo 2 sono inseriti la Sezione e gli articoli seguenti: "Sezione 6 Congedo parentale o per motivi familiari Articolo 42 bis Il funzionario ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dalle istituzioni. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese. Durante il congedo parentale, il funzionario conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. Il funzionario conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a orario dimezzato. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a orario dimezzato, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, il funzionario ha diritto a un'indennità di 798,77 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 73 è interamente a carico dell'istituzione ed è calcolato sullo stipendio di base del funzionario. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a orario ridotto, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio di base integrale e lo stipendio di base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio di base effettivamente versata, il contributo del funzionario si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno. L'indennità è portata a 1065,02 EUR al mese, o al 50 % di questo importo, nel caso di un lavoro a orario ridotto, per le famiglie monoparentali di cui al primo comma e durante i primi tre mesi del congedo parentale, quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione. Gli importi previsti nel presente articolo sono indicizzati in linea con le retribuzioni. Articolo 42 ter Quando il coniuge, un ascendente, un discendente, un fratello o una sorella di un funzionario è colpito da una grave malattia o da una grave disabilità attestati da certificato medico, il funzionario ha diritto a un congedo per motivi familiari senza versamento della retribuzione di base. La durata totale di questo congedo sull'intera carriera del funzionario è limitata a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 bis, secondo comma.". 43. L'articolo 43 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 43 La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto informativo periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite da ciascuna istituzione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 110. Ogni istituzione prevede opportune disposizioni che conferiscano il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione, diritto che deve essere esercitato precedentemente alla presentazione di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. A partire dal grado 4, per quanto concerne i funzionari del gruppo di funzioni AST, il rapporto può inoltre contenere un parere indicante, sulla base delle prestazioni fornite, se l'interessato dispone del potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore. Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di aggiungervi tutte le osservazioni che ritenga utili.". 44. All'articolo 44 è aggiunto il comma seguente:"Quando è nominato capo unità, direttore o direttore generale nello stesso grado, e a condizione di aver svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, il funzionario beneficia retroattivamente di un avanzamento di scatto in tale grado al momento in cui la nomina prende effetto. Tale avanzamento comporta un aumento dello stipendio base mensile pari alla percentuale di avanzamento tra il primo e il secondo scatto di ogni grado. Se l'importo dell'aumento è inferiore o se il funzionario si trova già all'ultimo scatto del suo grado, gli viene corrisposta una maggiorazione dello stipendio base che gli consente di beneficiare dell'aumento tra il primo e il secondo scatto fino a quando non prenda effetto la sua prossima promozione.". 45. Gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 45 1. La promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina in considerazione dell'articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell'esame comparativo dei meriti, l'autorità che ha il potere di nomina tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell'articolo 28, lettera f) e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate. 2. Precedentemente alla prima promozione successiva all'assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all'articolo 314 del trattato CE. Le istituzioni adottano una regolamentazione di comune accordo per l'esecuzione del presente paragrafo. Tale regolamentazione prevede l'accesso dei funzionari alla formazione in una terza lingua e fissa le procedure destinate a verificare la loro capacità di lavorare in una terza lingua, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dell'allegato III. Articolo 45 bis 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST, a partire dal grado 5, può essere nominato a un posto del gruppo di funzioni AD, a condizione che: a) sia stato selezionato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo per partecipare a un programma di formazione obbligatorio di cui alla lettera b) del presente paragrafo; b) abbia seguito con successo un programma di formazione definito dall'autorità che ha il potere di nomina e comprendente una serie di moduli di formazione obbligatori, e c) figuri nell'elenco, redatto dall'autorità che ha il potere di nomina, dei candidati che hanno superato una prova scritta e una prova orale attestanti che il funzionario ha seguito con successo il programma di formazione di cui alla lettera b) del presente comma. Il contenuto di tali prove è determinato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato III. 2. L'autorità che ha il potere di nomina redige un progetto di elenco dei funzionari AST selezionati per partecipare al programma di formazione sopra menzionato sulla base dei loro rapporti informativi periodici di cui all'articolo 43 e del loro livello di studi e di formazione e tenendo conto delle esigenze del servizio. Tale progetto è sottoposto al parere di una commissione paritetica. La commissione può ascoltare i funzionari che hanno chiesto di partecipare ai corsi di formazione di cui sopra nonché i rappresentanti dell'autorità che ha il potere di nomina. Essa formula a maggioranza un parere motivato in merito al progetto di elenco proposto dall'autorità che ha il potere di nomina. L'autorità che ha il potere di nomina adotta l'elenco dei funzionari che sono autorizzati a partecipare al programma di formazione sopra menzionato. 3. La nomina a un posto del gruppo di funzioni AD non ha effetti sul grado e sullo scatto in cui si trova il funzionario al momento della nomina. 4. Il numero di nomine a posti del gruppo di funzioni AD secondo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3 non deve superare il 20 % del numero totale annuo di nomine effettuate ai sensi dell'articolo 30, secondo comma. 5. Le istituzioni adottano disposizioni generali per l'esecuzione del presente articolo conformemente all'articolo 110. Articolo 46 Il funzionario nominato ad un grado superiore conformemente all'articolo 45 viene inquadrato nel primo scatto di tale grado. Tuttavia, in caso di nomina a un grado superiore conformemente all'articolo 45, i funzionari dei gradi da AD 9 a AD 13 che esercitano le funzioni di capo unità sono inquadrati nel secondo scatto del nuovo grado. La stessa disposizione si applica al funzionario: a) promosso al posto di direttore o di direttore generale o b) che occupa un posto di direttore o di direttore generale e a cui si applica l'ultima frase dell'articolo 44, secondo comma.". 46. L'articolo 48, terzo comma è sostituito dal testo seguente:"Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni per i funzionari del gruppo di funzioni AD, e di oltre un mese per i funzionari del gruppo di funzioni AST." 47. All'articolo 49, primo comma, la cifra "13" è soppressa. 48. L'articolo 50 è modificato come segue: a) al primo comma, i termini "Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2" sono sostituiti dai termini "Un membro del personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2,". b) Al terzo comma, i termini "nella sua categoria o quadro," sono soppressi. c) Il quinto comma è sostituito dai commi seguenti:"L'interessato è tenuto a fornire le prove scritte che possono essere richieste e a notificare all'istituzione ogni elemento in grado di modificare i suoi diritti alla prestazione. All'indennità non si applica alcun coefficiente correttore. L'articolo 45, terzo, quarto e quinto comma, dell'allegato VIII, si applica per analogia.". 49. Il titolo della sezione 4: "Licenziamento per insufficienza professionale" è sostituito da "Procedure per insufficienza professionale". 50. L'articolo 51 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 51 1. Ciascuna istituzione definisce le procedure destinate ad individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera preventiva ed appropriata. Una volta esaurite tali procedure, il funzionario che, sulla base di rapporti consecutivi di valutazione di cui all'articolo 43, dimostri insufficienza professionale nell'esercizio delle sue funzioni può essere licenziato, retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore, con mantenimento del grado o con un grado inferiore. 2. La proposta di licenziamento, retrocessione di grado o inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore di un funzionario deve enunciare le ragioni che la motivano ed essere comunicata all'interessato. La proposta dell'autorità che ha il potere di nomina è trasmessa alla commissione consultiva paritetica di cui all'articolo 9, paragrafo 6. 3. Il funzionario ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di fare copia di tutti i documenti del procedimento. Per preparare la propria difesa, egli dispone di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data di ricevimento della proposta. Il funzionario può farsi assistere da una persona di sua scelta e può presentare osservazioni scritte. Egli può essere ascoltato dalla commissione consultiva paritetica e può inoltre citare testimoni. 4. Di fronte alla commissione consultiva paritetica, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti dell'interessato. 5. Sulla base della proposta di cui al paragrafo 2 e di eventuali dichiarazioni scritte e verbali dell'interessato e dei testimoni, la commissione consultiva paritetica formula a maggioranza un parere motivato, indicando la misura che considera adeguata alla luce dei fatti accertati su sua richiesta. Essa trasmette tale parere all'autorità che il potere di nomina e all'interessato entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui gli è stata sottoposta la questione. Il presidente non prende parte alle decisioni della commissione consultiva paritetica, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto. L'autorità che ha il potere di nomina adotta la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione consultiva paritetica e dopo aver sentito l'interessato. Tale decisione deve essere motivata. Essa fissa la data alla quale prende effetto. 6. Il funzionario licenziato per insufficienza professionale ha diritto mensilmente a un'indennità di licenziamento pari allo stipendio base mensile di un funzionario di grado 1, primo scatto, durante il periodo definito al paragrafo 7. Nello stesso periodo ha inoltre diritto agli assegni familiari previsti all'articolo 67. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dello stipendio base mensile di un funzionario di grado 1 secondo quanto disposto all'articolo 1 dell'allegato VII. Tale indennità non è versata qualora il funzionario si dimetta successivamente all'inizio del procedimento di cui ai paragrafi da 1 a 3 o abbia già diritto al pagamento immediato della pensione integrale. Qualora il funzionario abbia diritto a un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, l'importo di tale indennità viene detratto dall'indennità di cui sopra. 7. Il periodo nel corso del quale sono effettuati i versamenti di cui al paragrafo 6 è calcolato come segue: a) tre mesi, quando l'interessato ha prestato meno di cinque anni di servizio alla data in cui viene presa la decisione di licenziamento; b) sei mesi, quando l'interessato ha prestato almeno cinque anni di servizio ma meno di dieci; c) nove mesi, quando l'interessato ha prestato almeno dieci anni di servizio ma meno di venti; d) dodici mesi, quando l'interessato ha prestato più di vent'anni di servizio. 8. Il funzionario retrocesso di grado o inquadrato in un gruppo di funzioni inferiore per insufficienza professionale, trascorso un termine di sei anni, può chiedere che ogni riferimento a tale misura venga cancellato dal suo fascicolo personale. 9. L'interessato ha diritto al rimborso delle spese ragionevoli sostenute nel corso del procedimento, segnatamente gli onorari dovuti a un difensore esterno all'istituzione, quando il procedimento di cui al presente articolo si conclude senza che venga adottata nei suoi confronti una decisione di licenziamento, di retrocessione o di inquadramento in un gruppo di funzioni inferiore.". 51. L'articolo 52 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 52 Salvo quanto disposto dall'articolo 50, il funzionario è collocato a riposo: a) d'ufficio, l'ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni, o b) a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 63 anni, ovvero, avendo raggiunto un'età compresa fra i 55 e i 63 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell'articolo 9 dell'allegato VIII. L'articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia. Tuttavia, a titolo eccezionale, su sua richiesta e a condizione che l'autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall'interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all'età di 67 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l'ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.". 52. All'articolo 54, i termini "sia nella sua carriera, sia nella carriera immediatamente superiore" sono sostituiti dai termini "sia nel suo grado, sia nel grado immediatamente superiore.". 53. L'articolo 55 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 55 bis 1. Un funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'autorità che ha il potere di nomina se la misura è compatibile con l'interesse del servizio. 2. L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti: a) per occuparsi di un figlio di età inferiore a 9 anni, b) per occuparsi di un figlio di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale, c) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili, d) per seguire una formazione complementare, o e) a partire dall'età di 55 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento. Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o a partire dall'età di 55 anni, l'autorità che ha il potere di nomina può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio. Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera del funzionario. 3. L'autorità che ha il potere di nomina risponde alla domanda del funzionario entro un termine di 60 giorni. 4. Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato IV bis.". 54. È inserito il seguente articolo: "Articolo 55 ter Il funzionario può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'autorità che ha il potere di nomina si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione su domanda del funzionario interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il funzionario può essere trasferito ad un altro posto. Si applicano l'articolo 59 bis e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l'articolo 3 dell'allegato IV bis. L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.". 55. L'articolo 56 è modificato come segue: a) al secondo comma, i termini "delle categorie A e B e del quadro linguistico" sono sostituiti dai termini "del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11". b) Al terzo comma, i termini "delle categorie C e D" sono sostituiti dai termini "dei gradi da AST 1 a AST 4". 56. È inserito il seguente articolo: "Articolo 56 quater A taluni funzionari possono essere concesse indennità per tener conto delle condizioni di lavoro gravose. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità.". 57. L'articolo 58 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 58 In aggiunta ai congedi previsti all'articolo 57, le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.". 58. L'articolo 59 è sostituito dal testo seguente: "1. Il funzionario che dimostri di non poter esercitare le proprie funzioni per motivi di malattia o di infortunio beneficia di diritto di un congedo di malattia. L'interessato deve informare il più presto possibile l'istituzione del suo impedimento precisando il luogo in cui si trova. A partire dal quarto giorno di assenza, deve presentare un certificato medico. Detto certificato deve essere inviato al più tardi il quinto giorno di assenza; fa fede il timbro postale. In mancanza di certificato, e salvo che quest'ultimo non venga inviato per ragioni indipendenti dalla volontà del funzionario, l'assenza è considerata ingiustificata. Il funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico disposto dall'istituzione. Se questo controllo non può aver luogo per ragioni imputabili all'interessato, la sua assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui era previsto il controllo. Se dal controllo medico risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie funzioni, la sua assenza, su riserva del comma seguente, è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il controllo. Qualora ritenga che le conclusioni del controllo medico disposto all'autorità che ha il potere di nomina siano medicalmente ingiustificate, il funzionario o un medico che agisce in sua vece può, entro un termine di due giorni lavorativi, presentare all'istituzione una domanda per sottoporre la questione al giudizio di un medico indipendente. L'istituzione trasmette immediatamente questa domanda ad un altro medico designato di comune accordo dal medico del funzionario e dal medico di fiducia dell'istituzione. Qualora tale accordo non sia intervenuto entro cinque giorni, l'istituzione sceglie una delle persone iscritte nell'elenco dei medici indipendenti costituito ogni anno a tal fine di comune accordo dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale. Il funzionario ha la facoltà di contestare, entro il termine di due giorni lavorativi, la scelta dell'istituzione, nel qual caso essa sceglie un'altra persona nell'elenco; la nuova scelta è definitiva. Il parere del medico indipendente, fornito previa consultazione del medico del funzionario e del medico di fiducia dell'istituzione, è vincolante. Qualora il parere del medico indipendente confermi le conclusioni del controllo disposto dall'istituzione, l'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal giorno del suddetto controllo. Qualora il parere del medico indipendente non confermi le conclusioni del controllo di cui sopra, l'assenza è considerata a tutti gli effetti giustificata. 2. Se le assenze per malattia di durata non superiore a tre giorni superano, nello spazio di dodici mesi, un totale di 12 giorni, il funzionario è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. L'assenza è considerata ingiustificata a decorrere dal tredicesimo giorno di assenza per malattia senza certificato medico. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative alle procedure disciplinari, ove del caso, ogni assenza irregolare considerata ingiustificata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 viene imputata sulla durata del congedo ordinario dell'interessato. In caso di esaurimento di tale congedo, il funzionario perde il beneficio della remunerazione per il periodo corrispondente. 4. L'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni. 5. Il funzionario può essere collocato d'ufficio in congedo, in seguito a visita del medico di fiducia dell'istituzione qualora lo esiga il suo stato di salute ovvero in caso di malattia contagiosa insorta nella sua dimora. In caso di contestazione si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quinto, sesto e settimo comma. 6. Il funzionario deve sottoporsi ogni anno ad una visita medica preventiva, sia presso il medico di fiducia dell'istituzione, sia presso un medico di sua scelta. In quest'ultimo caso, gli onorari del medico sono rimborsabili dall'istituzione fino a concorrenza di un importo massimo fissato per un periodo massimo di tre anni dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere del comitato dello statuto.". 59. L'articolo 59 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 59 bis Il congedo annuo del funzionario autorizzato ad esercitare la propria attività a orario ridotto è proporzionalmente ridotto per la durata di tale attività." 60. La tabella dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 61. L'articolo 66 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 66 bis 1. A titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1o maggio 2004 e termina il 31 dicembre 2012, è istituita una misura, denominata qui di seguito 'prelievo speciale', applicabile alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio in deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee(1). 2. >SPAZIO PER TABELLA> 3. a) La base imponibile del prelievo speciale è lo stipendio base utilizzato per il calcolo della retribuzione, previa detrazione: i) dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi detrazione a titolo del prelievo speciale, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, e ii) di un importo pari allo stipendio base corrispondente al grado 1, primo scatto. b) Gli elementi che concorrono alla determinazione della base di calcolo del prelievo speciale sono espressi in euro e ad essi si applica il coefficiente correttore 100. 4. Il prelievo speciale viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; il gettito viene iscritto come entrata nel bilancio generale delle Comunità." 62. L'articolo 68 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 68 bis Il funzionario autorizzato ad esercitare la sua attività ad orario parziale ha diritto ad una retribuzione calcolata secondo le disposizioni dell'allegato IV bis.". 63. L'articolo 70 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 70 In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. In caso di decesso del titolare di una pensione o di un'indennità di invalidità, le disposizioni di cui sopra si applicano per quanto riguarda la pensione o l'indennità del defunto.". 64. L'articolo 70 bis è soppresso. 65. L'articolo 72 è modificato come segue. a) Al paragrafo 1, i commi seguenti sono inseriti dopo il primo comma:"Il partner non sposato di un funzionario è equiparato al coniuge nell'ambito del regime di assicurazione malattia, purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII. Le istituzioni possono, in virtù della normativa di cui al primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese, secondo la procedura prevista all'articolo 110." b) Al paragrafo 1 bis, prima frase, i termini "e dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie" sono sostituiti dai termini "e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale". c) Al paragrafo 1 ter, i termini "i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime pubblico d'assicurazione contro le malattie" sono sostituiti dai termini "i quali non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale". d) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il funzionario rimasto al servizio delle Comunità sino all'età di 63 anni o titolare di un'indennità di invalidità beneficia, dopo la cessazione dal servizio, delle disposizioni previste dal paragrafo 1. Il contributo è calcolato sulla base della pensione. Il titolare di una pensione di reversibilità, conseguente al decesso di un funzionario in attività o di un funzionario rimasto al servizio delle Comunità fino all'età di 63 anni o di un titolare di un'indennità di invalidità, beneficia delle stesse disposizioni. Il contributo è calcolato sulla base della pensione di reversibilità." e) Il paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente: "2 bis. Beneficiano altresì delle disposizioni previste al paragrafo 1, purché non esercitino un'attività lucrativa a titolo professionale: i) l'ex funzionario titolare di una pensione di anzianità che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantatreesimo anno di età; ii) il titolare di una pensione di reversibilità conseguente al decesso di un ex funzionario che abbia lasciato il servizio presso le Comunità prima del sessantatreesimo anno di età. Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla pensione dell'ex funzionario precedentemente all'applicazione, ove del caso, del coefficiente di riduzione previsto all'articolo 9 dell'allegato VIII dello statuto. Tuttavia, il titolare di una pensione di orfano beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 soltanto su sua domanda. Il contributo è calcolato in base alla pensione di orfano." f) Sono inseriti i paragrafi seguenti: "2 ter. Nel caso del titolare di una pensione di anzianità o di una pensione di reversibilità, il contributo di cui ai paragrafi 2 e 2 bis non può essere inferiore a quello calcolato sullo stipendio base di grado 1, primo scatto. 2 quater. Il funzionario licenziato ai sensi dell'articolo 51, non titolare di una pensione di anzianità, beneficia ugualmente delle disposizioni previste al paragrafo 1, a condizione di non esercitare un'attività lucrativa a titolo professionale e di prendere in carico la metà di un contributo calcolato sul suo ultimo stipendio base.". 66. All'articolo 76, i termini "una disabilità o una" sono inseriti dopo i termini "a seguito di". 67. È inserito l'articolo seguente: "Articolo 76 bis La pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall'istituzione per tutta la durata della malattia o della disabilità sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell'interessato. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate di comune accordo tra le istituzioni, previo parere del comitato dello statuto.". 68. Al titolo V, il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: "Pensioni e indennità di invalidità". 69. L'articolo 77 è modificato come segue: a) al primo comma, la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". b) Al secondo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dal testo seguente: L'1,90 % dell'ultimo stipendio base rimane acquisito al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII. c) Al quinto comma, la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". 70. L'articolo 78 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 78 Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell'allegato VIII, il funzionario ha diritto ad un'indennità di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego del suo gruppo di funzioni. L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità. Il tasso dell'indennità di invalidità è fissato al 70 % dell'ultimo stipendio base del funzionario. Tale indennità non può essere tuttavia inferiore al minimo vitale. L'indennità di invalidità è soggetta ad un contributo al regime delle pensioni, calcolato sulla base della suddetta indennità. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità di invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale. Inoltre, in tal caso, il bilancio dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 1 ter prende in carico la totalità del contributo al regime delle pensioni.". 71. L'articolo 79 è modificato come segue: a) al primo e al secondo comma, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite". b) Al primo comma, i termini "della pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "della pensione di anzianità o dell'indennità di invalidità". c) Al terzo comma, i termini "di cui all'articolo 78, secondo comma" sono sostituiti dai termini "di cui all'articolo 78, quinto comma". 72. L'articolo 79 bis è soppresso. 73. L'articolo 80 è modificato come segue: a) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'allegato VIII." b) Al terzo comma, i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". c) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente:"Per quanto concerne le persone assimilate a un figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII, la loro pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico." d) Il comma seguente è inserito dopo il quarto comma:"In caso di adozione, il decesso del genitore naturale, a cui si è sostituito il genitore adottivo, non può dar luogo al beneficio di una pensione di orfano." e) Il quinto comma diventa sesto comma, in esso, la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". f) È aggiunto il settimo comma seguente:"Il titolare di una pensione di orfano non può ricevere più di una pensione di questo genere dalla Comunità. Qualora avesse diritto a più pensioni, gli sarà versata quella di importo più elevato.". 74. All'articolo 81, il primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il titolare di una pensione di anzianità, di un'indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII, agli assegni familiari previsti all'articolo 67; l'assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all'indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell'ex funzionario al momento del suo decesso.". 75. L'articolo 81 bis è modificato come segue. a) Il paragrafo 1 è modificato come segue: i) Alla lettera c), i termini "pensione di invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità di invalidità". ii) Alla lettera d), la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". b) Al paragrafo 3, secondo comma, il termini, "terzo e quarto" sono sostituiti dai termini "e terzo". 76. L'articolo 82 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 82 1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione. Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore. Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII. 2. Quando il Consiglio, in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, decide un adeguamento delle retribuzioni, questo stesso adeguamento si applica alle pensioni. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità". 77. L'articolo 83 è modificato come segue: a) Al paragrafo 2, la percentuale "8,25 %" è sostituita dalla percentuale "9,25 %" ed è aggiunta la frase seguente:"Il contributo viene adattato secondo le disposizioni dell'allegato XII." b) Il paragrafo 4 è soppresso. 78. È inserito l'articolo seguente: "Articolo 83 bis 1. L'equilibrio del regime delle pensioni è assicurato secondo le modalità previste all'allegato XII. 2. Le agenzie di cui all'articolo 1 bis che non ricevono sussidi dal bilancio dell'Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. 3. Al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata conformemente all'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota dei contributi e l'eventuale modifica dell'età per il collocamento a riposo. 4. Ogni anno, la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII. 5. Per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino, del trattato CE. Per l'applicazione del paragrafo 3, la proposta della Commissione è presentata previo parere del comitato dello statuto.". 79. All'articolo 85 è aggiunto il comma seguente:"La domanda di ripetizione deve essere presentata al più tardi entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui l'importo è stato versato. Tale termine non è opponibile all'autorità che ha il potere di nomina quando questa è in grado di stabilire che l'interessato ha indotto deliberatamente in errore l'amministrazione al fine di ottenere il versamento dell'importo considerato.". 80. All'articolo 85 bis, paragrafo 2, sesto trattino, i termini "pensioni di invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità di invalidità". 81. All'articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: "2. Quando elementi di prova che lascino presumere l'esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell'autorità che ha il potere di nomina o dell'OLAF, questi ultimi possono avviare un'indagine amministrativa al fine di verificare l'esistenza di tale mancanza. 3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all'allegato IX.". 82. Gli articoli 87, 88 e 89 sono soppressi. 83. All'articolo 90, il paragrafo 3 è soppresso. 84. Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 90 bis Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al direttore dell'OLAF una domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti relativa a un'indagine dell'OLAF. La persona può altresì presentare al direttore dell'OLAF un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, avverso un atto che le arrechi pregiudizio in connessione con un'indagine dell'OLAF. Articolo 90 ter Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare al Garante europeo della protezione dei dati una domanda o un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, nel quadro delle sue competenze. Articolo 90 quater Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria.". 85. L'articolo 91 bis è sostituito dal testo seguente: "Articolo 91 bis I ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.". 86. Gli articoli 92, 93 e 94 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 92 Il presente titolo determina le disposizioni particolari applicabili ai funzionari delle Comunità che occupano posti retribuiti sugli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ricerche e degli investimenti e inquadrati conformemente all'allegato I, parte A. Articolo 93 A taluni funzionari tra quelli di cui all'articolo 92 possono essere concesse indennità per tener conto del carattere gravoso di alcuni lavori. Su proposta della Commissione, il Consiglio determina i beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di queste indennità. Articolo 94 In deroga al secondo comma degli articoli 56 bis e 56 ter, e unicamente in circostanze eccezionali giustificate da esigenze del servizio, dalle norme di sicurezza o dagli obblighi nazionali o internazionali, l'autorità che ha il potere di nomina designa i funzionari di cui all'articolo 92 che possono beneficiare degli articoli citati.". 87. Gli articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 e 107 sono soppressi. 88. È inserito il seguente articolo: "Articolo 107 bis Le disposizioni transitorie figurano all'allegato XIII.". 89. L'articolo 110 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 110 1. Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parare del comitato dello statuto. Le agenzie adottano, previa consultazione del proprio comitato del personale e d'intesa con la Commissione, adeguate modalità per garantire l'attuazione del presente statuto. 2. Ai fini dell'adozione, di comune accordo tra le istituzioni, delle regolamentazioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione. 3. Tutte le disposizioni generali di esecuzione nonché tutte le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale. 4. L'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra di esse.". 90. L'allegato I è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO I A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 >SPAZIO PER TABELLA> B. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l'equivalenza delle carriere medie >SPAZIO PER TABELLA>" 91. L'allegato II è modificato come segue: a) l'articolo 1 è modificato come segue: i) Dopo la prima frase del secondo comma è inserito il testo seguente: "L'istituzione ha tuttavia la facoltà di decidere che le condizioni di elezione siano determinate in funzione della preferenza espressa dal personale dell'istituzione nell'ambito di un referendum." ii) Al quarto comma, i termini "di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri" sono sostituiti dai termini "dei due gruppi di funzioni". b) All'articolo 3 bis, primo e quarto comma, i termini "articolo 2, terzo comma" sono sostituiti dai termini "articolo 2, paragrafo 2". c) La sezione 3 ("Commissione di disciplina") e i suoi articoli 4, 5 e 6 sono soppressi. d) Le sezioni 4 e 5 diventano rispettivamente le sezioni 3 e 4. e) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 10 I membri del comitato dei rapporti sono nominati ogni anno in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale tra i funzionari del gruppo di funzioni AD dell'istituzione. Il comitato elegge il proprio presidente. I membri della commissione paritetica non possono far parte del comitato dei rapporti. Quando il comitato è chiamato a formulare una raccomandazione riguardante un funzionario il cui superiore gerarchico diretto sia membro del comitato, quest'ultimo non partecipa alla deliberazione." f) È aggiunta la seguente sezione 5: "Sezione 5 Commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale Articolo 12 La commissione consultiva paritetica per l'insufficienza professionale è composta di un presidente e di almeno due membri, che devono essere funzionari almeno di grado AD 14. Il presidente e i membri sono designati per un periodo di tre anni. La metà dei membri è designata dal comitato del personale e l'altra metà è designata dall'autorità che ha il potere di nomina. Il presidente è nominato dall'autorità che ha il potere di nomina sulla base di un elenco di candidati stabilito di concerto con il comitato del personale. Quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 14 o inferiore, la commissione consultiva paritetica è completata da due membri supplementari designati allo stesso modo dei membri permanenti, appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario in causa. Quando la commissione consultiva paritetica è chiamata ad esaminare il caso di un funzionario di inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto, viene creata una speciale commissione consultiva paritetica ad hoc composta da due membri nominati dal comitato del personale e due membri nominati dall'autorità che ha il potere di nomina, il cui grado è almeno uguale a quello del funzionario in causa. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al secondo comma chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese esterno all'Unione o nei casi relativi agli agenti contrattuali.". 92. L'allegato III è modificato come segue: a) l'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue: i) al secondo comma, (A) alla lettera c) sono aggiunti i termini "e il gruppo di funzioni ed il grado proposti"; (B) alla lettera d), i termini "conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto," sono inseriti prima dei termini "i diplomi". ii) Al terzo comma, i termini "all'articolo 2, terzo comma," sono sostituiti dai termini "all'articolo 2, paragrafo 2,". b) L'articolo 3 è modificato come segue: i) il primo comma è sostituito dal testo seguente:"La commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale." ii) Al secondo comma, i termini "all'articolo 2, terzo comma," sono sostituiti dai termini "all'articolo 2, paragrafo 2,". iii) Al quarto comma, i termini seguenti sono inseriti dopo il termine "di": "un gruppo di funzioni e di un". iv) È aggiunto il quinto comma seguente:"Una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri deve comprendere almeno due membri di ciascun sesso". c) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 7 1. Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (in appresso denominato 'Ufficio') l'incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell'applicazione di normi uniformi nell'ambito delle procedure di selezione dei funzionari e delle procedure di valutazione e di esame di cui agli articoli 45 e 45 bis dello statuto. 2. L'Ufficio ha il compito di: a) organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni; b) fornire, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza tecnica per i concorsi interni da esse organizzati; c) determinare il contenuto di tutte le prove organizzate dalle istituzioni al fine di garantire che i requisiti di cui all'articolo 45 bis, paragrafo 1, lettera c) dello statuto, siano soddisfatti in modo armonizzato e costante. d) assumere la responsabilità generale per la definizione e l'organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente. 3. Su richiesta delle singole istituzioni, l'Ufficio può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari. 4. L'Ufficio fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza nella selezione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni nel quadro degli articoli 12 e 82 del regime applicabile agli altri agenti.". 93. L'articolo unico dell'allegato IV è modificato come segue: a) ai paragrafi 1 e 1 bis, la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". b) Il paragrafo 1 bis diventa il paragrafo 4 ed il primo comma è sostituito dal testo seguente: "4. Durante il periodo in cui ha diritto all'indennità e durante i primi sei mesi successivi a detto periodo, il funzionario di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto ha diritto, per sé stesso e le persone assicurate per il suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di assicurazione contro le malattie previsto all'articolo 72 dello statuto, purché versi il suo contributo, calcolato, a seconda dei casi, sullo stipendio base o sulla parte di esso di cui al paragrafo 1 del presente articolo e non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale.". 94. L'allegato IV bis è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO IV bis LAVORO A ORARIO RIDOTTO Articolo 1 La domanda di autorizzazione per lavorare a orario ridotto è presentata dal funzionario al proprio superiore gerarchico diretto almeno due mesi prima della data di inizio desiderata, salvo in casi di urgenza debitamente giustificati. L'autorizzazione può essere concessa per un minimo di un mese e un massimo di tre anni, fatti salvi i casi contemplati all'articolo 15 ed all'articolo 55 bis, paragrafo 1, terzo comma, quinto trattino. L'autorizzazione può essere tuttavia rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda del funzionario interessato, presentata almeno due mesi prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa. La durata del lavoro a orario ridotto non può essere inferiore alla metà del tempo di lavoro normale. Salvo in casi debitamente giustificati, ogni periodo di attività a orario ridotto ha inizio il primo giorno di un mese. Articolo 2 A richiesta del funzionario interessato, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa. La data di revoca non può essere posteriore di oltre due mesi alla data proposta dal funzionario, o di oltre quattro mesi se il lavoro a orario ridotto è stato autorizzato per un periodo superiore ad un anno. In casi eccezionali e nell'interesse del servizio, l'autorità che ha il potere di nomina può revocare l'autorizzazione prima della scadenza del periodo per il quale essa era stata concessa, con preavviso di due mesi. Articolo 3 Durante il periodo per il quale è autorizzato a lavorare a orario ridotto, il funzionario ha diritto ad una percentuale della sua retribuzione corrispondente alla percentuale del tempo di lavoro prestato rispetto al tempo normale. Tuttavia, tale percentuale non viene applicata all'assegno per figli a carico, all'importo di base dell'assegno di famiglia e all'assegno scolastico. I contributi al regime di assicurazione contro le malattie sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno. I contributi al regime delle pensioni sono calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a orario ridotto. Il funzionario può inoltre chiedere che i contributi al regime delle pensioni siano calcolati sullo stipendio base di un funzionario che lavora a tempo pieno, secondo quanto disposto all'articolo 83 dello statuto. Ai fini degli articoli 2, 3 e 5 dell'allegato VIII, i diritti a pensione acquisiti sono calcolati in proporzione alla percentuale di contributi versati. Durante il periodo di lavoro a orario ridotto, il funzionario non è autorizzato ad effettuare ore supplementari, né ad esercitare alcuna attività retribuita diversa da un'attività ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto. Articolo 4 In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 3, il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo beneficia di uno stipendio base ridotto pari all'importo più elevato tra quelli risultanti dall'applicazione allo stipendio base integrale delle percentuali seguenti: a) il 60 %, oppure b) la percentuale, calcolata all'inizio del periodo di attività a metà tempo, corrispondente agli anni di servizio maturati ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 9 bis dell'allegato VIII, maggiorata del 10 %. Il funzionario che beneficia delle disposizioni di cui al presente articolo è tenuto, al termine dell'attività a metà tempo, ad andare in pensione o a rimborsare gli importi superiori al 50 % dello stipendio base percepiti nel corso dell'attività a metà tempo. Articolo 5 L'autorità che ha il potere di nomina può stabilire le modalità di applicazione delle presenti disposizioni.." 95. L'allegato V è modificato come segue: a) l'articolo 6 è modificato come segue. i) al primo comma (A) al settimo trattino, il termine "nascita", è soppresso. (B) i trattini seguenti sono inseriti dopo il settimo trattino: "- nascita di un figlio: 10 giorni, da prendere nel corso delle 14 settimane che seguono la nascita - decesso della moglie durante il congedo di maternità: un numero di giorni corrispondente al congedo di maternità residuo; se la moglie non è funzionaria, la durata del congedo di maternità residuo è determinata applicando per analogia le disposizioni dell'articolo 58 dello statuto.". (C) Il trattino seguente è inserito dopo l'ex ottavo trattino: "- malattia molto grave di un figlio certificata da un medico o ospedalizzazione di un figlio di età non superiore a dodici anni: fino a 5 giorni". (D) I trattini seguenti sono inseriti dopo l'ex nono trattino: "- adozione di un figlio: 20 settimane, portate a 24 in caso di adozione di un figlio disabile. Ogni figlio adottato dà diritto a un solo periodo di congedo speciale, che può essere condiviso tra i genitori adottivi nel caso entrambi siano funzionari. Il congedo è concesso unicamente se il coniuge del funzionario esercita un'attività retribuita almeno a metà tempo. Se il coniuge lavora al di fuori delle istituzioni della Comunità europea e beneficia di un congedo analogo, un numero di giorni corrispondente sarà detratto dal congedo a cui ha diritto il funzionario. L'autorità che ha il potere di nomina può, in caso di necessità, concedere un congedo speciale supplementare nel caso in cui la normativa nazionale del paese in cui ha luogo la procedura di adozione, diverso dal paese in cui lavora il funzionario che adotta, esiga il soggiorno dei due genitori adottivi o di uno di essi. - Un congedo speciale di 10 giorni è concesso se il funzionario non ha diritto al congedo speciale totale di 20 o 24 settimane ai sensi della prima frase del presente trattino; tale congedo speciale supplementare è concesso solo una volta per figlio adottato." ii) È aggiunto il comma seguente: "Ai fini del presente articolo, il partner non sposato del funzionario è equiparato al coniuge purché siano soddisfatte le prime tre condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII.". b) L'articolo 7 è modificato come segue: i) il secondo e il terzo comma sono soppressi. ii) L'ex quinto comma è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.". 96. Agli articoli 1 e 3 dell'allegato VI, i termini "delle categorie C e D" sono sostituiti dai termini "dei gradi da AST 1 a AST 4". 97. L'allegato VII è modificato come segue: a) l'articolo 1 è modificato come segue: i) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. L'assegno di famiglia è pari ad un importo di base di 149,39 EUR, maggiorato del 2 % dello stipendio base del funzionario." ii) Il paragrafo 2, lettera c), diventa il paragrafo 2, lettera d) ed è inserita la seguente lettera c): "c) il funzionario registrato come membro stabile di un'unione di fatto, a condizione che: i) la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un'unione di fatto; ii) nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un'altra unione di fatto; iii) i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore; iv) la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l'insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;". iii) Alla nuova lettera d) del paragrafo 2, i termini "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituiti dai termini "di cui alle lettere a), b) e c)". iv) Al paragrafo 3, prima frase, i termini "grado C 3 al terzo scatto" sono sostituiti dai termini "grado 3 al secondo scatto". b) L'articolo 2 è modificato come segue: i) al paragrafo 1, l'importo di "247,86 EUR" è sostituito dall'importo di "326,44 EUR". ii) Il comma seguente è aggiunto alla fine del paragrafo 2: "È equiparato al figlio a carico ogni minore nei confronti del quale il funzionario sia tenuto a prestare gli alimenti in virtù di una decisione giudiziaria fondata sulla legislazione degli Stati membri in materia di protezione dei minori." c) L'articolo 3 è modificato come segue: i) il testo attuale diventa paragrafo 1. ii) Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "1. Alle condizioni fissate nelle disposizioni generali di esecuzione, il funzionario riceve un'indennità scolastica destinata a coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 221,50 EUR al mese per ogni figlio a carico a sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, che abbia almeno cinque anni di età e che frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto di insegnamento superiore. La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica tuttavia al rimborso delle spese di trasporto scolastico." iii) Al terzo comma (A) la prima frase è sostituita dal testo seguente: "L'indennità è versata a concorrenza del doppio del massimale di cui al primo comma per:". (B) Al secondo trattino, sono aggiunti i termini seguenti: "o, se il figlio frequenta un istituto di insegnamento superiore in un paese diverso dal paese nel quale si trova la sede di servizio del funzionario," (C) Dopo il secondo trattino è aggiunto il trattino seguente: "- alle stesse condizioni che per i due trattini precedenti, gli aventi diritto all'indennità che non sono in posizione di attività, tenendo conto del luogo di residenza anziché della sede di servizio." iv) Dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente: "La condizione relativa alla frequentazione di una scuola a pagamento non si applica all'indennità di cui al terzo comma." v) È aggiunto il seguente paragrafo: "2. Per ogni figlio a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato, di età inferiore a cinque anni o che non frequenti regolarmente e a tempo pieno una scuola primaria o secondaria, l'importo dell'indennità è fissato a 79,74 EUR al mese. Si applica la prima frase del paragrafo 1, ultimo comma." d) Le sezioni 2 bis e 2 ter ed i relativi articoli 4 bis e 4 ter sono soppressi. e) L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue. i) Il primo comma è sostituito dal testo seguente: "1. Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un avente diritto all'assegno di famiglia, o pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un non avente diritto all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che dimostra di aver dovuto cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto." ii) Al secondo comma, i termini "o altri agenti" sono inseriti dopo il termine "funzionari". f) L'articolo 6, paragrafo 1, è modificato come segue. i) Al primo comma (A) alla prima frase, i termini "che adempia alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1" sono sostituiti dai termini "che dimostri di aver cambiato residenza". (B) Alla seconda frase, i termini "o altri agenti" sono inseriti dopo i termini "coniugi funzionari". g) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Il rimborso si effettua sulla base dell'itinerario normale più breve ed economico per ferrovia, in prima classe, tra la sede di servizio e il luogo di assunzione o il luogo di origine. Se l'itinerario di cui al primo comma supera la distanza di 500 km, e qualora l'itinerario normale comporti la traversata di un mare, l'interessato ha diritto, su presentazione dei biglietti, al rimborso delle spese di viaggio in aereo nella classe 'business' o equivalente. Se viene utilizzato un mezzo di trasporto diverso da quelli sopra previsti, il rimborso è effettuato in base al prezzo del viaggio per ferrovia, escluso il vagone letto. Se il calcolo non può essere effettuato su questa base, le modalità del rimborso sono fissate con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina." h) L'articolo 8 è modificato come segue. i) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: "1. Il funzionario ha diritto annualmente, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 7, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d'origine definito all'articolo 2. Se due coniugi sono funzionari delle Comunità, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo di origine dell'uno o dell'altro coniuge. In caso di matrimonio durante l'anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all'assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre dalla data del matrimonio alla fine dell'anno in corso. Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell'interessato. Le spese di viaggio dei figli dai due ai dieci anni sono calcolate sulla base della metà dell'indennità chilometrica e della metà dell'importo forfettario supplementare; ai fini di detto calcolo si considera che i figli abbiano compiuto il secondo e decimo anno di età al 1o gennaio dell'anno in corso. 2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un'indennità calcolata per chilometro della distanza che separa la sede di servizio del funzionario dal suo luogo di assunzione o di origine; tale distanza è calcolata in base al metodo fissato all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma. >SPAZIO PER TABELLA> Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità di cui sopra: 166 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1450 km, 331,99 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1450 km. L'indennità chilometrica e l'importo forfettario di cui sopra sono adattati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione." ii) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d'origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge o le persone a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest'ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del biglietto aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica." i) L'articolo 10 è modificato come segue: i) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello statuto ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2 del presente articolo, ad un'indennità per giorno di calendario il cui importo è fissato come segue: Funzionario avente diritto agli assegni familiari: 34,31 EUR. Funzionario non avente diritto agli assegni familiari: 27,67 EUR. Gli importi di cui sopra sono oggetto di revisione in occasione di ciascun esame del livello delle retribuzioni effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65 dello statuto." ii) Al paragrafo 2, secondo comma, i termini "o altri agenti" sono inseriti dopo il termine "funzionari". iii) Il paragrafo 3 è soppresso. j) L'articolo 11 è modificato come segue: i) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso. ii) Al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "L'ordine di missione stabilisce, in particolare, la durata probabile della missione, in base alla quale è calcolato l'anticipo che il funzionario incaricato della missione può ottenere in funzione dell'indennità giornaliera prevista." iii) È aggiunto il paragrafo seguente: "3. Salvo in casi particolari da determinare con decisione speciale e, segnatamente, nel caso in cui il funzionario venga richiamato durante il congedo ordinario o debba interrompere tale congedo, le spese di missione sono rimborsate sulla base del costo più economico disponibile per gli spostamenti tra la sede di servizio e quella di missione che non obblighi il funzionario incaricato della missione a prolungare in misura significativa il proprio soggiorno in loco.". k) Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 12 1. Ferrovia Le spese di trasporto per le missioni effettuate per ferrovia sono rimborsate, su presentazione dei documenti giustificativi, sulla base del prezzo del tragitto effettuato in prima classe secondo l'itinerario più breve tra la sede di servizio e la sede della missione. 2. Aereo I funzionari sono autorizzati a viaggiare in aereo se il viaggio corrisponde ad una distanza andata/ritorno, calcolata per ferrovia, pari o superiore a 800 km. 3. Nave Le classi dei viaggi in nave e i supplementi di cabina sono autorizzati caso per caso dall'autorità che ha il potere di nomina in funzione della durata e del costo del viaggio. 4. Automobile Le spese di trasporto corrispondenti sono rimborsate forfettariamente sulla base del prezzo di un viaggio per ferrovia, conformemente alle disposizioni previste al punto 1, e ad esclusione di ogni altro supplemento. Tuttavia, al funzionario che compia missioni in circostanze speciali e qualora il ricorso ai mezzi di trasporto pubblici presenti inconvenienti sicuri, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di accordare un'indennità chilometrica in luogo del rimborso delle spese di viaggio sopra previste. Articolo 13 1. L'indennità giornaliera di missione copre forfettariamente tutte le spese del funzionario in missione: la colazione, i due pasti principali e le altre spese correnti, compreso il trasporto locale. Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un massimale fisso per ciascun paese. 2. a) >SPAZIO PER TABELLA> Il funzionario in missione, al quale siano offerti o rimborsati i pasti o l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un'amministrazione o di un organismo terzo, deve farne dichiarazione. Le detrazioni corrispondenti saranno in tal caso applicate. b) La tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori del territorio europeo degli Stati membri è fissata e adattata periodicamente dall'autorità che ha il potere di nomina. 3. I tassi previsti al paragrafo 2 a) vengono riesaminati ogni due anni dal Consiglio. Il riesame si effettua sulla base di una relazione della Commissione che tenga conto degli indici dell'evoluzione dei prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione. A tal fine, il Consiglio delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE.". l) È inserito il seguente articolo: "Articolo 13 bis Le modalità di applicazione degli articoli 11, 12 e 13 del presente allegato sono definite dalle diverse istituzioni mediante disposizioni generali di esecuzione." m) Gli articoli 14 bis e 14 ter sono soppressi. n) All'articolo 15, primo comma, i termini "i funzionari dei gradi A 1 e A 2" sono sostituiti dai termini "il personale d'inquadramento superiore ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2 dello statuto". o) L'articolo 17 è modificato come segue. i) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: "2. Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può far trasferire regolarmente, tramite l'istituzione da cui dipende, una parte dei suoi emolumenti verso un altro Stato membro. Gli elementi che, separatamente o insieme, possono essere oggetto di tale trasferimento, sono i seguenti: a) nel caso di figli che frequentano un istituto d'insegnamento in un altro Stato membro, un importo massimo per figlio a carico corrispondente all'importo dell'indennità scolastica effettivamente percepita per tale figlio; b) su presentazione di documenti giustificativi validi, i versamenti regolari a vantaggio di ogni altra persona residente nello Stato membro in questione nei confronti della quale il funzionario dimostri di avere obblighi in virtù di una decisione giudiziaria o di una decisione dell'autorità amministrativa competente. I trasferimenti di cui alla lettera b) non possono essere superiori al 5 % dello stipendio base del funzionario. 3. I trasferimenti di cui al precedente paragrafo 2 sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto. Alle somme trasferite si applica un coefficiente pari alla differenza tra il coefficiente correttore del paese verso il quale si effettua il trasferimento, quale definito all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto, ed il coefficiente correttore applicato alla retribuzione del funzionario (articolo 3, paragrafo 5, lettera a), dell'allegato XI dello statuto).". ii) È aggiunto il seguente paragrafo: "4. Indipendentemente dai paragrafi 1, 2 e 3, il funzionario può chiedere un trasferimento regolare verso un altro Stato membro, al tasso di cambio mensile e senza applicazione di alcun coefficiente. Tale trasferimento non può superare il 25 % dello stipendio base del funzionario.". 98. L'allegato VIII è modificato come segue: a) al secondo comma dell'articolo 2, i termini "a trentacinque" sono sostituiti dai termini "al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, dello statuto." b) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 3 A condizione che per i periodi di servizio in appresso indicati l'agente abbia versato i contributi previsti, sono presi in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell'articolo 2: a) la durata dei servizi prestati in qualità di funzionario presso una delle istituzioni in una delle posizioni di cui all'articolo 35, lettere a), b), c), e) e f) dello statuto; tuttavia, i beneficiari dell'articolo 40 dello statuto sono soggetti alle condizioni previste al paragrafo 3, secondo comma, ultima frase; b) i periodi durante i quali esisteva il diritto all'indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto, entro il limite di cinque anni; c) i periodi durante i quali l'interessato abbia beneficiato di un'indennità di invalidità; d) la durata dei servizi prestati in qualsiasi altra qualità alle condizioni fissate dal regime applicabile agli altri agenti. Tuttavia, quando un agente contrattuale ai sensi dello stesso regime diviene funzionario, le annualità di pensione maturate come agente contrattuale danno diritto a un numero di annualità come funzionario calcolate in base al rapporto tra l'ultimo stipendio base percepito come agente contrattuale e il primo stipendio base percepito come funzionario, entro il limite del numero di anni di servizio effettivo. Gli eventuali contributi eccedentari, corrispondenti alla differenza tra il numero di annualità di pensione calcolate e il numero di anni di servizio effettivamente prestati, sono rimborsati alla persona interessata tenendo conto dell'ultimo stipendio base percepito in qualità di agente contrattuale. Questa disposizione si applica mutatis mutandis nel caso in cui un funzionario diventi agente contrattuale." c) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 1. Il funzionario che, dopo aver lasciato un precedente servizio presso una delle istituzioni in qualità di funzionario o di agente temporaneo o contrattuale sia stato riammesso in servizio presso un'istituzione della Comunità, acquista nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere che sia presa in considerazione, per il calcolo dei suoi diritti a pensione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del presente allegato, la durata del suo servizio in qualità di funzionario, di agente temporaneo o di agente contrattuale per la quale sono stati versati i contributi, a condizione: a) di riversare l'indennità una tantum che gli è stata versata a titolo dell'articolo 12, maggiorata degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti, egli è altresì tenuto a riversare l'importo versato in applicazione di detto articolo, maggiorato degli interessi composti al saggio sopra menzionato; b) di far riservare a tal fine, precedentemente al calcolo dell'abbuono di annualità previsto all'articolo 11, paragrafo 2, e a condizione di aver chiesto e ottenuto il beneficio di tale articolo successivamente alla nuova assunzione di funzioni, la parte dell'importo trasferito verso il regime comunitario delle pensioni corrispondente all'equivalente attuariale calcolato e trasferito verso il regime di origine in virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, o dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. Nel caso in cui l'interessato abbia beneficiato degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti, l'importo da riservare terrà conto altresì dell'importo versato in applicazione dei suddetti articoli, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. Nella misura in cui l'importo trasferito verso il regime comunitario sia insufficiente a ricostituire i diritti a pensione relativi alla totalità del periodo di attività precedente, il funzionario è autorizzato, su sua richiesta, a completare l'importo definito al primo comma, lettera b). 2. Il saggio d'interesse previsto al paragrafo 1 può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato XII." d) L'articolo 5 è modificato come segue: i) il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, il funzionario che resta in servizio dopo l'età di 63 anni beneficia di una maggiorazione della pensione pari al 2 % dello stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione, per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto." ii) Al secondo comma, il termine "60o" è sostituito dal termine "63o". e) All'articolo 6, i termini "di grado D 4, primo scatto" sono sostituiti dai termini: "al primo scatto del grado 1". f) L'articolo 7 è soppresso. g) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 L'equivalente attuariale della pensione di anzianità è per definizione uguale al valore in capitale della prestazione spettante al funzionario, calcolata in base alla tavola di mortalità di cui all'articolo 9 dell'allegato XII, e in base al saggio di interesse del 3,5 % l'anno che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato XII." h) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 9 1. Il funzionario che cessa il servizio prima dell'età di 63 anni può chiedere che il godimento della pensione di anzianità sia: a) differito fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni, o b) immediato, a condizione che abbia raggiunto almeno l'età di 55 anni. In tal caso, la pensione di anzianità è ridotta in funzione dell'età dell'interessato alla data d'inizio del godimento della pensione. Alla pensione si applica una riduzione del 3,5 % per anno di anticipo rispetto all'età in cui il funzionario avrebbe acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Se la differenza tra l'età in cui il diritto alla pensione di anzianità è acquisito ai sensi dell'articolo 77 dello statuto e l'età dell'interessato al momento della cessazione del servizio supera un numero esatto di anni, alla riduzione viene aggiunto un anno supplementare. 2. Nell'interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e concreti e di procedure trasparenti fissate mediante disposizioni generali di esecuzione, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di non applicare la riduzione sopra menzionata ai funzionari interessati. Il numero totale dei funzionari ed agenti temporanei che sono ogni anno ammessi alla pensione senza riduzione non può essere superiore al 10 % del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni andati in pensione l'anno precedente. La suddetta percentuale può variare annualmente tra l'8 % e il 12 % entro un limite totale del 20 % su due anni e nel rispetto della neutralità di bilancio. Entro cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto di valutazione relativo all'applicazione di questa misura. Se necessario, la Commissione presenta una proposta volta a fissare, al termine di cinque anni, la percentuale massima annua tra il 5 e il 10 % di tutti i funzionari di tutte le istituzioni andati in pensione l'anno precedente, sulla base dell'articolo 283 del trattato CE.". i) È inserito il seguente articolo: "Articolo 9 bis Per determinare la pensione ridotta dei funzionari che hanno maturato più del 70 % dell'ultimo stipendio base e che chiedono il godimento immediato della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 9, la riduzione di cui al suddetto articolo si applica a un importo teorico corrispondente agli anni di servizio maturati anziché a un importo limitato al massimo al 70 % dell'ultimo stipendio base. In nessun caso tuttavia la pensione ridotta così calcolata potrà superare il 70 % dell'ultimo stipendio base ai sensi dell'articolo 77 dello statuto." j) L'articolo 11 è modificato come segue: i) Al paragrafo 1, i termini, "attualizzato alla data del trasferimento effettivo", sono inseriti tra i termini "l'equivalente attuariale" e i termini "dei suoi diritti alla pensione". ii) Il paragrafo 2 è modificato come segue. (A) Al primo comma, i termini "ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette." sono sostituiti dai termini "ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra." (B) Il secondo comma è sostituito dal testo seguente:"In tal caso l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell'età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo." (C) È aggiunto il comma seguente:"Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione." k) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 12 1. Il funzionario di età inferiore a 63 anni che cessi definitivamente dal servizio per una ragione diversa dal decesso o dall'invalidità e che non possa beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio: a) se ha maturato meno di un anno di servizio, e a condizione che non abbia beneficiato dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, al versamento di un'indennità una tantum pari al triplo delle somme trattenute sul suo stipendio base quale contributo per la costituzione della pensione di anzianità, previa detrazione degli importi eventualmente versati in applicazione degli articoli 42 e 112 del regime applicabile agli altri agenti; b) negli altri casi, all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, o al versamento dell'equivalente attuariale a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta che garantisca: i) che non vi sarà rimborso di capitale; ii) che provvederà al versamento di una rendita mensile a partire non prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantacinquesimo; iii) che sono previste prestazioni in materia di reversibilità; iv) che il trasferimento verso un'altra assicurazione o un altro fondo non sarà autorizzato che alle stesse condizioni descritte ai punti i), ii) ed iii). 2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il funzionario di età inferiore a 63 anni che, a partire dall'entrata in servizio, ha effettuato versamenti per la costituzione o il mantenimento dei suoi diritti a pensione a un regime di pensioni nazionale o a un'assicurazione privata o a un fondo di pensione di sua scelta conforme alle condizioni di cui al paragrafo precedente, che cessa definitivamente dal servizio per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità e che non può beneficiare di una pensione di anzianità immediata o differita ha diritto, al momento della partenza, al versamento di un'indennità una tantum pari all'equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti al servizio dell'istituzione. In tal caso, gli importi versati per la costituzione o il mantenimento dei diritti a pensione nel regime di pensioni nazionale in applicazione degli articoli 42 o 112 del regime applicabile agli altri agenti vengono detratti dall'indennità una tantum. 3. Tuttavia, quando il funzionario cessa definitivamente dal servizio a seguito di una destituzione, l'indennità una tantum da versare o, se del caso, l'equivalente attuariale da trasferire, sono fissati in funzione della decisione adottata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX." l) L'articolo 12 bis è soppresso. m) Il titolo del capitolo 3 è sostituito dal seguente: "Indennità di invalidità". n) L'articolo 13 è modificato come segue: i) il primo comma diventa il paragrafo 1 e i termini "alla pensione di invalidità" sono sostituiti dai termini "all'indennità di invalidità". ii) Il secondo comma è sostituito dal seguente paragrafo: "2. Il beneficiario di un'indennità di invalidità può esercitare un'attività professionale retribuita solo a condizione di esservi stato preventivamente autorizzato dall'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, la parte di retribuzione che, cumulata con l'indennità di invalidità, supera l'importo dell'ultima retribuzione globale percepita in attività di servizio, stabilita sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata, è detratta da tale indennità. L'interessato è tenuto a fornire tutti i documenti che possono essere richiesti ed a comunicare all'istituzione ogni elemento che può modificare i suoi diritti all'indennità.". o) L'articolo 14 è modificato come segue: i) i termini "pensione di invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità di invalidità" e i termini "alla pensione suddetta" sono sostituiti dai termini "alla suddetta indennità". ii) Al secondo comma, i termini "In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 16 dell'allegato VIII." sono soppressi. p) All'articolo 15, il termine "pensione" è sostituito dal termine "indennità" e la cifra "60" è sostituita dalla cifra "63". q) L'articolo 16 è soppresso. r) L'articolo 17 è modificato come segue: i) i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite". ii) Al primo comma, i termini "purché sia stata sua moglie" sono sostituiti dai termini "purché la coppia sia stata sposata" e i termini "pensione vedovile" sono sostituiti dai termini "pensione di reversibilità". s) L'articolo 17 bis è modificato come segue: i) al primo e secondo comma, i termini "pensione vedovile" sono sostituiti dai termini "pensione di reversibilità". ii) Al primo e terzo comma, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite". iii) Il primo comma è modificato come segue: (A) i termini "purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione" sono sostituiti dai termini "purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno". (B) Il termine "marito" è sostituito dal termine "coniuge". t) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 18 Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità, purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di anzianità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Quando dal matrimonio del funzionario contratto prima della sua cessazione dal servizio siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli." u) L'articolo 18 bis è modificato come segue: i) i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite" e il termine "60 anni" è sostituito dal termine "63 anni". ii) Il primo comma è modificato come segue. a) I termini "purché sia stata sua moglie per almeno un anno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio di un'istituzione" sono sostituiti dai termini "purché il matrimonio sia stato contratto precedentemente alla cessazione del servizio e purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno". b) I termini "pensione vedovile" sono sostituiti dai termini "pensione di reversibilità". c) Il termine "marito" è sostituito dal termine "coniuge". v) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 19 Il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un'indennità di invalidità, purché la coppia fosse sposata alla data dell'ammissione del funzionario al beneficio dell'indennità, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22 del presente allegato, a una pensione di reversibilità pari al 60 % dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso. Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo dell'indennità di invalidità di cui beneficiava il coniuge alla data del decesso." w) All'articolo 21, paragrafo 1, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite" e i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". x) L'articolo 22 è modificato come segue. i) al primo comma, i termini "di una vedova" sono sostituiti dai termini "di un coniuge superstite". ii) Al terzo comma, i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". y) L'articolo 24 è modificato come segue: i) al primo comma, i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". ii) Al secondo comma, è aggiunta la seguente frase: "Analogamente, il diritto a una pensione di orfano si estingue se il titolare cessa di essere considerato come figlio a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII." z) All'articolo 25 i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". aa) All'articolo 26, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite" e i termini "Essa beneficia" sono sostituiti dai termini "Egli beneficia". bb) L'articolo 27 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 27 Il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita. La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall'articolo 82 dello statuto. Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell'articolo 26 qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge." cc) L'articolo 28 è modificato come segue: i) al primo comma, i termini "mogli divorziate" sono sostituiti dai termini "coniugi divorziati" e i termini "di una vedova" sono sostituiti dai termini "di un coniuge superstite". ii) Al secondo comma, i termini "di una delle beneficiarie" sono sostituiti dai termini "di uno dei beneficiari". dd) All'articolo 29, i termini "la moglie divorziata" sono sostituiti dai termini "il coniuge divorziato" e i termini "alla vedova" sono sostituiti dai termini "al coniuge superstite". ee) All'articolo 31, i termini "pensione di invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità di invalidità". ff) All'articolo 31 bis, i termini "ovvero dei regolamenti (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 o (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73 o (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 o (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85" sono sostituiti dai termini"ovvero dei regolamenti (CEE) n. 1857/89(2), (CE, Euratom) n. 1746/2002(3), (CE, Euratom) n. 1747/2002(4) o (CE, Euratom) n. 1748/2002(5)." gg) All'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni degli articoli 80 e 81 dello statuto si applicano anche ai figli nati meno di 300 giorni dopo il decesso del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità." hh) All'articolo 35, i termini "di una pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di reversibilità o di un'indennità di invalidità". ii) All'articolo 36, i termini "o dell'indennità di invalidità" sono inseriti tra i termini "dello stipendio" e i termini "è soggetta al contributo". jj) L'articolo 39 è soppresso. kk) L'articolo 40 è modificato come segue: i) al primo comma, i termini "alla pensione di anzianità, di invalidità o di reversibilità, o alla pensione provvisoria" sono sostituiti dai termini "alla pensione di anzianità o di reversibilità o alla pensione provvisoria o all'indennità di invalidità". ii) Il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "La pensione di anzianità o l'indennità di invalidità non possono essere cumulate con uno stipendio a carico del bilancio generale dell'Unione europea o delle agenzie né con l'indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto. Esse sono altresì incompatibili con ogni retribuzione risultante da un mandato presso una delle istituzioni o delle agenzie." ll) L'articolo 42 è modificato come segue: i) i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". ii) I termini "o indennità" sono inseriti tra i termini "dei loro diritti a pensione" e i termini "entro l'anno successivo ...". mm) All'articolo 44, il termine "definitivo" è sostituito dal termine "temporaneo" e i termini "dell'articolo 86 dello statuto" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 9 dell'allegato IX dello statuto". nn) All'articolo 45, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Per i pensionati residenti all'interno dell'Unione, le prestazioni sono pagate in euro presso una banca del paese di residenza. Per i pensionati residenti all'esterno dell'Unione, la pensione è pagata in euro presso una banca del paese di residenza. A titolo di deroga, essa può essere pagata in euro presso una banca del paese ove ha sede l'istituzione o nella moneta locale nel paese di residenza, mediante conversione sulla base dei tassi di cambio più attuali utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità." oo) All'articolo 46, i termini "di una pensione di anzianità o di invalidità" sono sostituiti dai termini "di una pensione di anzianità o di un'indennità di invalidità". 99. L'allegato IX è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO IX PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 1 1. Non appena un'indagine dell'OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un'istituzione sia personalmente implicato in un caso, l'interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine. In ogni caso, al termine dell'indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell'istituzione potrà essere tratta senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all'insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni. 2. Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell'indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il funzionario dell'istituzione ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d'intesa con l'autorità che ha il potere di nomina. In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio commento. 3. Qualora l'indagine dell'OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell'istituzione, l'indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell'OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. Articolo 2 1. Le norme definite all'articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall'autorità che ha il potere di nomina. 2. L'autorità che ha il potere di nomina informa l'interessato circa la chiusura dell'indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d'indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi. 3. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione del presente articolo conformemente all'articolo 110 dello statuto. Articolo 3 1. Sulla base della relazione d'indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l'autorità che ha il potere di nomina può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest'ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell'articolo 86 dello statuto, i) decidere l'avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure ii) decidere l'avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina. Articolo 4 Se, per ragioni oggettive, il funzionario interessato non può essere ascoltato a titolo delle disposizioni del presente allegato, egli può essere invitato a formulare le proprie osservazioni per iscritto o a farsi rappresentare da una persona di sua scelta. Sezione 2 Commissione di disciplina Articolo 5 1. Una commissione di disciplina, in appresso denominata "commissione", è creata nell'ambito di ciascuna istituzione. Almeno un membro della commissione, che può essere il presidente, è scelto al di fuori dell'istituzione. 2. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri permanenti, che possono essere sostituiti da supplenti; quando il caso riguarda un funzionario di grado AD 13 o inferiore, la commissione è estesa per includere due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado del funzionario oggetto del procedimento disciplinare. 3. I membri permanenti della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari in attività di servizio di grado almeno AD 14 per tutti i casi diversi da quelli riguardanti funzionari di grado AD 16 o AD 15. 4. I membri della commissione e i relativi supplenti sono designati tra i funzionari di grado AD 16 in attività di servizio per i casi riguardanti i funzionari di grado AD 16 o AD 15. 5. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale convengono su una procedura ad hoc per designare i due membri supplementari di cui al paragrafo 2 chiamati ad esaminare i casi relativi a funzionari con sede di servizio in un paese terzo. Articolo 6 1. L'autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale designano ciascuno, simultaneamente, due membri permanenti e due supplenti. 2. Il presidente e il suo supplente sono designati dall'autorità che ha il potere di nomina. 3. Il presidente, i membri e i supplenti sono designati per un periodo di tre anni. Le istituzioni possono tuttavia prevedere per i membri e i supplenti un periodo più breve, che in nessun caso deve essere inferiore a un anno. 4. I due membri della commissione estesa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del presente allegato, sono designati secondo la procedura seguente: a) l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce un elenco comprendente, ove possibile, il nome di due funzionari per ogni grado di ciascun gruppo di funzioni; in pari tempo, il comitato del personale trasmette all'autorità che ha il potere di nomina un elenco redatto nella stessa maniera; b) nei dieci giorni successivi alla comunicazione del rapporto con il quale si decide di iniziare il procedimento disciplinare o il procedimento di cui all'articolo 22 dello statuto, il presidente della commissione procede, in presenza dell'interessato, all'estrazione a sorte di un membro della commissione in ciascuno degli elenchi summenzionati. Per questa procedura, il presidente può decidere di farsi sostituire dal segretario. Il presidente comunica al funzionario interessato e a ciascun membro la composizione della commissione. 5. Nei cinque giorni successivi alla costituzione della commissione, il funzionario interessato può ricusare uno dei membri della commissione. Anche l'istituzione ha il diritto di ricusare uno dei membri della commissione. Entro lo stesso termine, i membri della commissione possono far valere cause legittime di astensione e sono tenuti a rinunciare all'incarico in presenza di un conflitto di interessi. Il presidente della commissione procede, ove occorra, a una nuova estrazione a sorte per sostituire i membri designati conformemente al paragrafo 4. Articolo 7 La commissione è assistita da un segretario designato dall'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 8 1. Il presidente e i membri della commissione godono di un'indipendenza totale nell'esercizio della loro missione. 2. Le delibere e i lavori della commissione sono segreti. Sezione 3 Sanzioni disciplinari Articolo 9 1. L'autorità che ha il potere di nomina può applicare una delle sanzioni seguenti: a) ammonimento scritto, b) nota di biasimo, c) sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo compreso tra un mese e 23 mesi, d) retrocessione di scatto, e) retrocessione temporanea durante un periodo compreso tra 15 giorni e un anno, f) retrocessione di grado nello stesso gruppo di funzioni, g) inquadramento in un gruppo di funzioni inferiori, con o senza retrocessione di grado, h) destituzione, con eventuale riduzione pro tempore della pensione di anzianità o una ritenuta, per un periodo determinato, sull'importo dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Qualora si applichi la suddetta riduzione, il reddito dell'ex funzionario non può comunque essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 2. Nel caso di un pensionato o di un funzionario che beneficia di un'indennità di invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere, per un periodo determinato, una ritenuta sull'importo della pensione o dell'indennità di invalidità, senza che gli effetti della sanzione possano estendersi agli aventi diritto del funzionario. Il reddito del funzionario non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 3. Una stessa mancanza non può dar luogo a più di una sanzione disciplinare. Articolo 10 La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare: a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa; b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa; c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; d) i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza; e) il grado e l'anzianità del funzionario; f) il grado di responsabilità personale del funzionario; g) il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario; h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto; i) la condotta del funzionario su tutto l'arco della carriera. Sezione 4 Procedimento disciplinare senza ricorso alla commissione di disciplina Articolo 11 L'autorità che ha il potere di nomina può pronunciarsi sulla sanzione e decidere di inviare un ammonimento scritto o una nota di biasimo senza consultazione della commissione. In tal caso, l'interessato deve essere sentito prima che l'autorità che ha il potere di nomina intraprenda tale azione. Sezione 5 Procedimento disciplinare con ricorso alla commissione di disciplina Articolo 12 1. Alla commissione viene sottoposto il rapporto dell'autorità che ha il potere di nomina, in cui devono essere chiaramente specificati i fatti addebitati ed eventualmente le circostanze nelle quali sono stati commessi, comprese tutte le circostanze aggravanti o attenuanti. 2. Il rapporto è trasmesso al funzionario interessato e al presidente della commissione, che lo porta a conoscenza dei membri della commissione medesima. Articolo 13 1. Non appena ricevuto il rapporto, il funzionario interessato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento, compresi quelli di natura tale da scagionarlo. 2. Il funzionario interessato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare. 3. Il funzionario interessato può essere assistito da una persona di sua scelta. Articolo 14 Se, in presenza del presidente della commissione, il funzionario interessato ammette un comportamento scorretto e accetta senza riserve il rapporto di cui all'articolo 12 del presente allegato, l'autorità che ha il potere di nomina può sottrarre il caso all'azione della commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità tra la natura della mancanza e la sanzione prevista. Quando il caso è sottratto all'azione della commissione, il presidente esprime il proprio parere sulla sanzione prevista. Nell'ambito di questa procedura, l'autorità che ha il potere di nomina può applicare, in deroga all'articolo 11 del presente allegato, una delle sanzioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a d). Il funzionario interessato viene informato in anticipo circa le possibili conseguenze derivanti dall'ammissione di una comportamento scorretto. Articolo 15 Precedentemente alla prima riunione della commissione, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto e ne informa gli altri membri della commissione. Articolo 16 1. Il funzionario interessato è ascoltato dalla commissione; in questa occasione, egli può presentare osservazioni scritte o verbali, personalmente o tramite un rappresentante di sua scelta. Egli può far citare testimoni. 2. Di fronte alla commissione, l'istituzione è rappresentata da un funzionario che ha ricevuto apposito mandato dall'autorità con potere di nomina e che dispone degli stessi diritti del funzionario interessato. 3. Quando un'indagine è stata avviata dall'OLAF, la commissione può ascoltare gli investigatori di questo ufficio. Articolo 17 1. La commissione, ove non si ritenga sufficientemente informata sui fatti contestati all'interessato, o sulle circostanze nelle quali tali fatti sono stati commessi, ordina un'inchiesta in contraddittorio. 2. Il presidente o un membro della commissione svolge l'inchiesta a nome della commissione. Ai fini dell'inchiesta, la commissione può chiedere la trasmissione di ogni documento relativo al caso che le è sottoposto. L'istituzione risponde ad ogni domanda di questo genere nei termini eventualmente fissati dalla commissione. Quando questa richiesta è rivolta al funzionario, viene presa nota di un eventuale rifiuto di ottemperarvi. Articolo 18 Sulla base dei documenti presentati, e tenuto conto all'occorrenza delle dichiarazioni scritte o verbali, nonché delle risultanze dell'inchiesta eventualmente svolta, la commissione formula a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, alla sanzione che a suo giudizio tali fatti dovrebbero comportare. Tale parere è firmato da tutti i membri della commissione. Ciascun membro della commissione ha la facoltà di accludere al parere un'opinione divergente. Il parere è trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina e al funzionario interessato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della suddetta autorità, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Nel caso di un'inchiesta condotta su iniziativa della commissione il termine è di quattro mesi, sempreché tale periodo risulti adeguato alla complessità del caso. Articolo 19 1. Il presidente della commissione non prende parte alle decisioni della commissione, salvo quando si tratti di questioni procedurali o in caso di parità di voto. 2. Il presidente provvede all'esecuzione delle varie decisioni prese dalla commissione e porta a conoscenza di ogni membro tutte le informazioni e i documenti relativi al caso. Articolo 20 Il segretario redige un processo verbale delle riunioni della commissione. I testi appongono la loro firma al processo verbale delle loro deposizioni. Articolo 21 1. Le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, e in particolare gli onorari versati a una persona scelta per assisterlo o per provvedere alla sua difesa, restano a suo carico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste all'articolo 9 del presente allegato. 2. L'autorità che ha il potere di nomina può tuttavia decidere altrimenti nei casi eccezionali in cui tale spesa rappresenti un onere iniquo per il funzionario interessato. Articolo 22 1. Dopo aver sentito il funzionario, l'autorità che ha il potere di nomina adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata. 2. Se l'autorità che ha il potere di nomina decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato. Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale. Sezione 6 Sospensione Articolo 23 1. In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di legge, questa ultima può sospendere in qualsiasi momento il responsabile per un periodo determinato o indeterminato. 2. Salvo in circostanze eccezionali, l'autorità che ha il potere di nomina prende questa decisione dopo aver sentito il funzionario interessato. Articolo 24 1. La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l'aliquota dell'eventuale ritenuta a carico dell'interessato. L'importo versato al funzionario non può in nessun caso essere inferiore al minimo vitale previsto all'articolo 6 dell'allegato VIII del presente statuto, maggiorato ove del caso degli assegni di famiglia. 2. La posizione del funzionario sospeso deve essere definitivamente regolata entro sei mesi dalla data di decorrenza della sospensione. Se nessuna decisione è intervenuta al termine dei sei mesi, l'interessato percepisce nuovamente la sua retribuzione integrale, fatto salvo il disposto del paragrafo 3. 3. L'applicazione della ritenuta può essere mantenuta oltre il termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 qualora il funzionario interessato sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti e si trovi in stato di detenzione nell'ambito di tale procedimento. In tal caso, il funzionario avrà nuovamente diritto alla retribuzione integrale solo dopo che il tribunale competente abbia ordinato la fine della detenzione. 4. Se l'interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell'avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all'articolo 12 dell'allegato XII. Sezione 7 Azione penale parallela Articolo 25 Quando il funzionario sia sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti, la sua posizione sarà definitivamente regolata soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dell'autorità giudiziaria. Sezione 8 Disposizioni finali Articolo 26 Nei casi in cui un'indagine sia stata avviata dall'OLAF, le decisioni di cui agli articoli 11, 14, 22 e 23 del presente allegato sono comunicate al suddetto ufficio per informazione. Articolo 27 Il funzionario colpito da una sanzione disciplinare diversa dalla destituzione può, dopo tre anni se si tratta dell'ammonimento scritto o del biasimo, dopo sei anni se si tratta di altre sanzioni, presentare domanda per ottenere che nel fascicolo personale non risulti alcuna menzione della sanzione. L'autorità che ha il potere di nomina decide se la richiesta dell'interessato deve essere accolta. Articolo 28 Il procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il potere di nomina, su sua iniziativa o su domanda dell'interessato, nel caso di fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti. Articolo 29 Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell'interessato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente allegato, quest'ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un'adeguata pubblicità della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina. Articolo 30 Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del proprio comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.." 100. L'allegato X è modificato come segue. a) All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "L'autorità che ha il potere di nomina rende effettiva questa mobilità secondo una procedura specifica detta 'procedura di mobilità', le cui modalità vengono da essa definite previo parere del comitato del personale." b) All'articolo 3, la prima frase è sostituita dal testo seguente: "Nel quadro della procedura di mobilità, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di riassegnare temporaneamente, con il suo posto, un funzionario distaccato in un paese terzo alla sede dell'istituzione o ad una qualsiasi altra sede di servizio nella Comunità; detta assegnazione, che non è preceduta dalla pubblicazione di un avviso di posto vacante, non può superare i quattro anni." c) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 5 1. Quando l'istituzione mette a disposizione del funzionario un alloggio corrispondente al livello delle sue funzioni e alla composizione della famiglia a suo carico, il funzionario è tenuto a risiedervi. 2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono fissate, previo parere del comitato del personale, dall'autorità che ha il potere di nomina, che determina altresì le dotazioni di mobilio e altre attrezzature degli alloggi, in funzione delle condizioni prevalenti in ciascuna sede di servizio." d) All'articolo 6, i termini "cinque giorni di calendario" sono sostituiti dai termini "tre giorni lavorativi e mezzo". e) L'articolo 7 è modificato come segue: i) al primo comma, i termini "cinque giorni di calendario" sono sostituiti dai termini "tre giorni lavorativi e mezzo" e i termini "due giorni e mezzo di calendario" sono sostituiti dai termini "due giorni lavorativi". ii) Al secondo comma, i termini "venti giorni di calendario" sono sostituiti dai termini "quattordici giorni lavorativi". f) L'articolo 9 è modificato come segue: i) Al paragrafo 1, i termini "venti giorni di calendario" sono sostituiti dai termini "quattordici giorni lavorativi". ii) Il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue: a) nella prima frase, i termini "giorni di calendario" sono sostituiti dai termini "giorni lavorativi"; b) La seconda frase è soppressa. g) L'articolo 10, paragrafo 1, è modificato come segue: i) il sesto comma è modificato come segue: a) al quarto trattino, la cifra "8" è sostituita dalla cifra "7"; b) il trattino seguente è inserito dopo il quarto trattino: "- 30 % se il valore è superiore a 7 ma inferiore o uguale a 9;"; c) al quinto trattino, i termini "superiore a 8." sono sostituiti dai termini "superiore a 9 ma inferiore o uguale a 11"; d) è aggiunto il trattino seguente: "- 40 % se il valore è superiore a 11." ii) Sono aggiunti i seguenti commi: "Se, nel corso della sua carriera, il funzionario che è stato distaccato in un luogo considerato difficile o molto difficile, per il quale l'indennità correlata alle condizioni di vita è del 30 %, 35 % o 40 %, accetta una nuova assegnazione in una sede per la quale tale indennità è del 30 %, 35 % o 40 %, egli riceverà, in aggiunta all'indennità correlata alle condizioni di vita prevista per la nuova sede di servizio, un premio supplementare pari al 5 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma. La concessione di tale premio è cumulabile con ciascuna assegnazione del funzionario in un luogo difficile o molto difficile, a condizione che il totale dell'indennità correlata alle condizioni di vita e del premio non superi il 45 % dell'importo di riferimento di cui al primo comma." h) All'articolo 13, primo comma, prima frase, il termine "semestralmente" è sostituito dai termini "una volta all'anno". i) All'articolo 16, primo comma, sono aggiunti i termini "oppure nella moneta in cui è stata effettuata la spesa". j) L'articolo 17 è modificato come segue: i) il primo comma è modificato come segue: a) I termini "che non dispone di un alloggio ammobiliato messo a sua disposizione dall'istituzione" sono sostituiti dai termini "che beneficia di un alloggio in applicazione degli articoli 5 o 23 del presente allegato". b) I termini "del mobilio personale" sono sostituiti dai termini "del mobilio e degli effetti personali". ii) Al secondo comma, i termini "le spese reali di sistemazione" sono sostituiti dai termini "le altre spese sostenute nell'ambito del cambiamento di residenza in questione". k) L'articolo 18 è modificato come segue: i) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente: "Il funzionario beneficia inoltre dell'indennità giornaliera prevista all'articolo 10 dell'allegato VII, ridotta del 50 %, salvo in caso di forza maggiore riconosciuta dall'autorità che ha il potere di nomina." ii) All'ultimo comma, il termine "l'agente" è sostituito dal termine "il funzionario". l) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 19 Qualora per gli spostamenti per motivi di servizio direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni non sia messa a disposizione una vettura di servizio, il funzionario riceve per l'uso del veicolo personale una indennità chilometrica, il cui importo è fissato dall'autorità che ha il potere di nomina." m) All'articolo 21, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente: "Per il funzionario costretto a spostare la sua residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto, al momento dell'entrata in funzione o in caso di trasferimento, l'istituzione prende in carico, alle condizioni stabilite dall'autorità che ha il potere di nomina e in funzione delle condizioni di alloggio che possono essere offerte al funzionario nella sede di servizio: a) il trasloco, totale o parziale, del mobilio personale dal luogo effettivo in cui si trova alla sede di servizio, nonché il trasporto degli effetti personali, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio non ammobiliato; b) il trasporto degli effetti personali e la custodia del mobilio personale, nel caso in cui venga messo a disposizione un alloggio ammobiliato." n) All'articolo 23, i termini "delle funzioni da esso esercitate" sono sostituiti dai termini "delle sue funzioni". o) Il capitolo 5 e il suo articolo 26 sono soppressi. p) Il capitolo 6 e il suo articolo 27 sono soppressi. 101. L'allegato XI è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XI MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO CAPITOLO 1 ESAME ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO) Sezione 1 Elementi degli adeguamenti annuali Articolo 1 1. Relazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles ed alcune sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. 2. Andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale di Bruxelles) Sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe, Eurostat stabilisce un indice che consente di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità in servizio a Bruxelles. Tale indice (in appresso denominato "indice internazionale di Bruxelles") tiene conto dell'evoluzione constatata tra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di giugno dell'anno in corso; esso è calcolato secondo il metodo statistico definito dal "gruppo articolo 64 dello statuto" previsto all'articolo 13. 3. Andamento del costo della vita fuori Bruxelles (parità economiche e indici impliciti) a) Eurostat, d'intesa con gli istituti statistici nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere di acquisto: i) delle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità in servizio nelle capitali degli Stati membri, ad eccezione dei Paesi Bassi, dove l'indice dell'Aia è utilizzato in luogo di quello di Amsterdam, e in talune altre sedi di servizio, con riferimento a Bruxelles, ii) delle pensioni dei funzionari corrisposte negli Stati membri, con riferimento al Belgio. b) Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno. c) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all'anno e verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni. Ai fini dell'attualizzazione delle parità economiche, Eurostat utilizza gli indici più appropriati, quali definiti dal "gruppo articolo 64 dello statuto" previsto all'articolo 13. d) L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo nel corso del periodo di riferimento è calcolato sulla base degli indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica. 4. Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici) a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, Eurostat stabilisce, sulla base delle informazioni fornite entro la fine del mese di settembre dalle autorità nazionali interessate, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell'anno precedente e il mese di luglio dell'anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli elementi pagati nel corso dell'anno. I vari indicatori specifici sono di due tipi: i) un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti nello statuto, ii) un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni. Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali. Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme dell'Unione europea, Eurostat utilizza un campione composto dai seguenti Stati membri: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 dello statuto, può adottare un nuovo campione che rappresenti almeno il 75 % del PIL dell'Unione europea e che sarà d'applicazione dall'anno che segue l'adozione. I risultati per paese sono ponderati in base alla parte del PIL nazionale misurata utilizzando le parità di potere d'acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato. b) Le autorità nazionali competenti forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali. Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo una nuova consultazione delle autorità nazionali interessate, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro. c) Oltre agli indicatori specifici, Eurostat calcola determinati indicatori di controllo. Uno di essi è costituito dai dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali che figurano nel SEC in vigore al momento considerato. Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra. Articolo 2 La Commissione redige ogni tre anni una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie. Sezione 2 Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni Articolo 3 1. In conformità all'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1o luglio. 2. Il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles. L'adeguamento è fissato in termini netti in percentuale uguale per tutti. 3. Il valore dell'adeguamento così fissato è incorporato, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nella tabella degli stipendi base figurante all'articolo 66 dello statuto e all'allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20, 63 e 93 del regime applicabile agli altri agenti: a) all'importo della retribuzione e della pensione nette senza coefficiente correttore si aggiunge o si sottrae il valore dell'adeguamento annuale di cui sopra; b) la nuova tabella degli stipendi base viene stabilita determinando per ogni grado e scatto l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta; c) per la conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto. 4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto: a) dal fattore risultante dal precedente adeguamento, e/o b) dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2. 5. Alle retribuzioni non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo. I coefficienti correttori applicabili: a) alle retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio negli altri Stati membri e in talune altre sedi di servizio, b) in deroga all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto, alle pensioni delle Comunità corrisposte negli altri Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1o maggio 2004, sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 del presente allegato ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti. Sono applicabili le modalità previste all'articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione. 6. Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sul nuovo adeguamento, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto. L'eventuale recupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento per l'anno successivo. CAPITOLO 2 ADEGUAMENTI INTERMEDI DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO) Articolo 4 1. Con effetto al 1o gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre, con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del presente allegato, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. 2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile. 3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni. Articolo 5 1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita da Eurostat nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12 del presente allegato. Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento intermedio. 2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice internazionale di Bruxelles sul periodo di riferimento compreso tra giugno e dicembre dell'anno civile precedente. 3. Per ciascuna delle sedi di servizio per la quale è stato fissato un coefficiente correttore (ad esclusione del Belgio e del Lussemburgo) viene stabilita una stima delle parità economiche menzionate all'articolo 1, paragrafo 3, valida per il mese di dicembre. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 1, paragrafo 3. Articolo 6 1. La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato è fissata ad una percentuale corrispondente al 7 % per un periodo di dodici mesi. 2. Per l'applicazione della soglia si adotta la seguente procedura, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma del presente allegato: a) se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per Bruxelles (in funzione dell'andamento dell'indice internazionale di Bruxelles tra giugno e dicembre), la retribuzione viene adeguata per tutte le sedi di servizio secondo la procedura di adeguamento annuale; b) se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'andamento del costo della vita (espresso dall'evoluzione degli indici impliciti tra giugno e dicembre) ha superato la soglia di sensibilità. Articolo 7 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del presente allegato: Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice internazionale di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo. I coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono pari al rapporto fra la parità economica in causa e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto; se la soglia dell'adeguamento non è raggiunta per Bruxelles, tale rapporto è moltiplicato per il valore dell'adeguamento. CAPITOLO 3 DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA) Articolo 8 1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita (calcolato in base all'evoluzione degli indici impliciti), la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1o gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1o luglio per l'adeguamento annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d'acquisto al livello che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità. 2. Le date di efficacia dell'adeguamento annuale sono fissate: a) al 16 maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 % e b) al 1o maggio per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %. 3. Le date di efficacia dell'adeguamento intermedio sono fissate: a) al 16 novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 6,3 % e b) al 1o novembre per le sedi di servizio il cui indice implicito è superiore al 12,6 %. CAPITOLO 4 ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO) Articolo 9 1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o i rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata possono chiedere l'istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata. La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull'arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d'acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove L'Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5 %) e duratura, la Commissione presenta una proposta di fissazione di un coefficiente correttore per la sede considerata. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può altresì decidere di sospendere l'applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la proposta deve essere fondata su uno dei seguenti elementi: a) una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall'amministrazione di un'istituzione delle Comunità europee o dai rappresentanti dei funzionari delle Comunità europee in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto (inferiore al 2 %) che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat; b) il fatto che nessun funzionario od agente delle Comunità presta più servizio in tale sede. 3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta conformemente all'articolo 64, secondo comma, dello statuto. CAPITOLO 5 CLAUSOLA DI ECCEZIONE Articolo 10 Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, quest'ultima presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 283 del trattato CE. CAPITOLO 6 COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI Articolo 11 Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza. Articolo 12 Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo articolo 65 dello statuto". In tale occasione si procede ad un esame della metodologia statistica nonché della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e gli indicatori di controllo. Sono altresì comunicati gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto in vista dell'adeguamento intermedio delle retribuzioni, nonché i dati relativi alle ore lavorative nelle amministrazioni centrali. Articolo 13 Eurostat convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato "gruppo articolo 64 dello statuto". In tale occasione si procede in particolare ad un esame della metodologia statistica della sua applicazione in vista della definizione dell'indice internazionale di Bruxelles e delle parità economiche. Articolo 14 Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su sua richiesta, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali. CAPITOLO 7 DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE Articolo 15 1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2012. 2. Alla fine del quarto anno avrà luogo una valutazione, che terrà conto in particolare delle implicazioni di bilancio delle disposizioni suddette. A tal fine, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata se del caso da una proposta di modifica del presente allegato ai sensi dell'articolo 283 del trattato CE." 102. Sono aggiunti i seguenti allegati: "ALLEGATO XII MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 83 BIS DELLO STATUTO CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI Articolo 1 1. Al fine di determinare il contributo dei funzionari al regime delle pensioni di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto, a partire dal 2004 la Commissione procede ogni cinque anni alla valutazione attuariale dell'equilibrio del regime delle pensioni ai sensi dell'articolo 83 bis, paragrafo 3, dello statuto. Tale valutazione indica se il contributo dei funzionari è sufficiente per finanziare un terzo del costo del regime delle pensioni. 2. Ai fini dell'esame di cui all'articolo 83 bis, paragrafo 4, dello statuto, la Commissione procede ogni anno ad un'attualizzazione della suddetta valutazione attuariale, prendendo in considerazione l'evoluzione della popolazione come definita all'articolo 9 del presente allegato, l'evoluzione del tasso d'interesse di cui all'articolo 10 del presente allegato e l'evoluzione del tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari CE di cui all'articolo 11 del presente allegato. 3. La valutazione e l'attualizzazione si effettuano ogni anno n, sulla base del numero di funzionari che risultano affiliati attivi al regime delle pensioni al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1). Articolo 2 1. In caso di adeguamento dell'aliquota di contributo, tale adeguamento ha effetto a decorrere dal 1o luglio, in concomitanza con l'adeguamento annuale delle retribuzioni previsto all'articolo 65 dello statuto. Gli adeguamenti non devono tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente. 2. L'adeguamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2004 non deve tradursi in un contributo superiore al 9,75 %. L'adeguamento con effetto a decorrere dal 1o luglio 2005 non deve tradursi in un contributo superiore al 10,25 %. 3. La differenza tra l'adeguamento dell'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale e l'adeguamento risultante dalla variazione di cui al paragrafo 2 non potrà essere mai recuperata né, di conseguenza, potrà essere integrata nei calcoli attuariali successivi. L'aliquota di contributo che sarebbe risultata dal calcolo attuariale è menzionata nella relazione sulla valutazione di cui all'articolo 1 del presente allegato. CAPITOLO 2 VALUTAZIONE DELL'EQUILIBRIO ATTUARIALE Articolo 3 Le valutazioni attuariali quinquennali stabiliscono le condizioni dell'equilibrio prendendo in considerazione, come costi del regime, la pensione di anzianità di cui all'articolo 77 dello statuto, l'indennità di invalidità di cui all'articolo 78 dello statuto e le pensioni di reversibilità di cui agli articoli 79 e 80 dello statuto. Articolo 4 1. L'equilibrio attuariale è determinato sulla base del metodo di calcolo descritto nel presente capitolo. 2. Conformemente a tale metodo, il "valore attuariale" dei diritti a pensione maturati precedentemente alla data di calcolo rappresenta il debito previdenziale per il periodo di attività trascorso, mentre il valore attuariale dei diritti a pensione che saranno maturati nel corso dell'anno di attività che prende inizio alla data di calcolo rappresenta il "costo previdenziale". 3. L'ipotesi di partenza è che tutti i pensionamenti (salvo quelli per invalidità) avranno luogo ad una determinata età media r. L'età media di pensionamento è attualizzata unicamente nel contesto della valutazione attuariale quinquennale di cui all'articolo 1 del presente allegato e non è necessariamente la stessa per tutte le categorie di personale. 4. Nel determinare i valori attuariali, a) si tiene conto della futura evoluzione dello stipendio base di ciascun funzionario tra la data del calcolo e l'età pensionabile ipotizzata; b) non si tiene conto dei diritti a pensione maturati precedentemente alla data del calcolo (il debito previdenziale per il periodo di attività trascorso). 5. Tutte le disposizioni pertinenti previste dal presente statuto (segnatamente agli allegati VIII e XIII) vengono prese in considerazione nella valutazione attuariale del costo previdenziale). 6. Un meccanismo di perequazione è applicato per determinare il tasso di attualizzazione reale e il tasso di variazione annuo delle retribuzioni dei funzionari delle Comunità. La perequazione è ottenuta grazie a una media mobile su 12 anni per il tasso d'interesse e per l'incremento delle retribuzioni. Articolo 5 1. La formula relativa al contributo è fondata sull'equazione: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 2. Il contributo dei funzionari ai costi di finanziamento del regime pensionistico è calcolato come un terzo del rapporto tra il costo previdenziale dell'anno in corso (n) per tutti i funzionari che risultano affiliati attivi al regime di pensioni e il totale annuo degli stipendi base per la stessa popolazione di affiliati attivi al regime di pensioni al 31 dicembre dell'anno precedente (n-1). 3. Il costo previdenziale risulta dalla somma di tre elementi: a) il costo previdenziale del regime "anzianità" (descritto all'articolo 6 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che saranno acquisiti nel corso dell'anno n, incluso il valore della parte di pensione che diventerà erogabile al coniuge superstite e/o ai figli a carico alla morte del funzionario in pensione (reversibilità); b) il costo previdenziale del regime "invalidità" (descritto all'articolo 7 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai funzionari in attività che si ipotizza possano diventare invalidi nel corso dell'anno n; e c) il costo previdenziale del regime "reversibilità" (descritto all'articolo 8 del presente allegato), ossia il valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili agli aventi diritto dei funzionari in attività che si ipotizza possano morire nel corso dell'anno n. 4. La valutazione del costo previdenziale si basa sui diritti a pensione e sulle pertinenti rendite, come indicato agli articoli da 6 a 8 del presente allegato. Tali rendite forniscono il valore attuariale attuale di 1 euro all'anno, tenuto conto del tasso di interesse, del tasso di variazione annuo delle retribuzioni e della probabilità di essere ancora in vita all'età del pensionamento. 5. Si tiene conto del minimo vitale di cui al titolo V, capitolo 2 dello statuto e all'allegato VIII. Articolo 6 1. Per calcolare il valore delle pensioni di anzianità, i diritti a pensione maturati nel corso dell'anno n sono calcolati per ciascun funzionario in attività moltiplicando il suo stipendio base in proiezione al momento del pensionamento per il coefficiente di accumulazione applicabile all'interessato. Se i diritti a pensione cumulati (a partire dal momento dell'entrata in servizio, inclusi i trasferimenti) accreditati al funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 raggiungono almeno il 70 %, si riterrà che tale funzionario non abbia acquisito diritti a pensione nel corso dell'anno n. 2. Lo stipendio base in proiezione (PS) al momento del pensionamento è calcolato come segue, a partire dallo stipendio base al 31 dicembre dell'anno precedente e tenuto conto del tasso di incremento annuo delle retribuzioni e del tasso stimato di incremento annuo dovuto ad anzianità e promozioni: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: SAL= stipendio attuale GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio) ISP= tasso stimato annuo di incremento dovuto ad anzianità e promozioni m= differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x) Poiché i calcoli vengono effettuati in termini reali, al netto dell'inflazione, il tasso di variazione annua delle retribuzioni e il tasso di incremento annuo dovuto ad anzianità e promozioni sono tassi d'incremento al netto dell'inflazione. 3. Sulla base del calcolo dei diritti a pensione maturati da un determinato funzionario, il valore attuariale di tali diritti (e delle pensioni di reversibilità ivi afferenti) si ottiene moltiplicando i diritti a pensione annui come sopra definiti per la somma dei seguenti elementi: a) una rendita immediata differita all'età x, differita di m anni >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: x= età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 τ= interest rate kpx= probabilità per un funzionario di età x di essere ancora in vita tra k anni m= differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x) GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio) ω= massimale della tavola di mortalità e b) una rendita di reversibilità immediata differita alle età x e y, dove y è l'età teorica del coniuge. Quest'ultima rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato e per il tasso di reversibilità applicabile, stabilito conformemente all'allegato VIII. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: x= età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 y= età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 τ= interest rate kpx= probabilità per un funzionario di età x di essere ancora in vita tra k anni kpy= probabilità per una persona di età y (coniuge del funzionario di età x) di essere ancora in vita tra k anni m= differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x) GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio) ω= massimale della tavola di mortalità. 4. Il calcolo del costo previdenziale del regime "anzianità" tiene conto dei seguenti elementi: a) l'incentivo di accumulazione per i funzionari che restano in servizio dopo aver raggiunto l'età pensionabile; b) il coefficiente di riduzione per i funzionari che lasciano il servizio prima di aver raggiunto l'età pensionabile. Articolo 7 1. Per calcolare il valore delle indennità di invalidità, il numero di tali indennità che si presume diventino erogabili nel corso dell'anno n è misurato applicando a ciascun funzionario in attività la probabilità che possa divenire invalido nel corso dell'anno in questione. Tale probabilità viene quindi moltiplicata per l'importo annuo delle indennità di invalidità a cui il funzionario avrebbe diritto. 2. Nel calcolo del valore attuariale delle pensioni di invalidità erogabili per la prima volta nel corso dell'anno n va fatto riferimento alle rendite seguenti: a) una rendita immediata temporanea all'età x >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: x= età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 τ= interest rate kpx= probabilità per una persona di età x di essere ancora in vita tra k anni m= differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x) GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio) e b) una rendita di reversibilità immediata. Quest'ultima rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato e per il tasso di reversibilità applicabile. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: x= età del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 y= età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 τ= interest rate kpx= probabilità per una persona di età x di essere ancora in vita tra k anni kpy= probabilità per una persona di età y (coniuge della persona di età x) di essere ancora in vita tra k anni m= differenza fra l'età teorica di pensionamento (r) e l'età attuale del funzionario (x) GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio). Articolo 8 1. Il valore dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai congiunti superstiti nel corso dell'anno n è determinato applicando a ciascun funzionario in attività la probabilità che possa morire nel corso di quell'anno. Tale probabilità è quindi moltiplicata per l'importo annuo della pensione del coniuge che diventerebbe erogabile nel corso dell'anno. Il calcolo tiene conto delle eventuali pensioni di orfano che potrebbero dover essere versate. 2. Nel calcolo del valore attuariale dei diritti a pensione che diventeranno erogabili ai congiunti superstiti nel corso dell'anno n si utilizza una rendita immediata. Tale rendita è moltiplicata per la probabilità che il funzionario sia coniugato. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> dove: y= età del coniuge del funzionario al 31 dicembre dell'anno n-1 τ= interest rate kpy= probabilità per una persona di età y (coniuge della persona di età x) di essere ancora in vita tra k anni GSG= tasso stimato annuo di incremento generale delle retribuzioni (il tasso di variazione annua delle tabelle di stipendio) ω= massimale della tavola di mortalità. CAPITOLO 3 SISTEMA DI CALCOLO Articolo 9 1. I parametri demografici da prendere in considerazione per la valutazione attuariale si basano sull'osservazione della totalità della popolazione degli affiliati al regime, costituita dal personale in attività di servizio e dai pensionati. Questi dati sono registrati annualmente dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate dalle varie istituzioni e agenzie il cui personale partecipa al regime. L'osservazione di detta popolazione fa astrazione dalla struttura della popolazione stessa, dall'età media di pensionamento e dalla tavola d'invalidità. 2. La tavola di mortalità si riferisce ad una popolazione avente le caratteristiche più simili a quelle della popolazione degli affiliati al regime. Essa è attualizzata soltanto in occasione della valutazione attuariale quinquennale prevista all'articolo 1 del presente allegato. Articolo 10 1. I tassi d'interesse da prendere in considerazione per i calcoli attuariali sono basati sui tassi d'interesse medi osservati in relazione al debito pubblico a lungo termine degli Stati membri, pubblicati dalla Commissione. Un indice adeguato dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare il tasso di interesse corrispondente, al netto dell'inflazione, necessario ai fini dei calcoli attuariali. 2. Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media dei tassi reali medi dei 12 anni precedenti l'anno in corso. Articolo 11 1. La variazione annua delle retribuzioni dei funzionari da prendere in considerazione ai fini dei calcoli attuariali è fondata sugli indicatori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI. 2. Il tasso effettivo annuo da prendere in considerazione per i calcoli attuariali è la media degli indicatori specifici netti per l'Unione europea dei 12 anni precedenti l'anno in corso. Articolo 12 Il tasso menzionato agli articoli 4 e 8 dell'allegato VIII per il calcolo degli interessi composti corrisponde al tasso effettivo di cui all'articolo 10 del presente allegato ed è riveduto, se necessario, al momento delle valutazioni attuariali quinquennali. CAPITOLO 4 ATTUAZIONE Articolo 13 1. Eurostat è l'autorità incaricata dell'attuazione tecnica del presente allegato. 2. Eurostat è assistita da uno o più esperti indipendenti nell'esecuzione delle valutazioni attuariali previste all'articolo 1 del presente allegato. In questo caso, Eurostat fornisce agli esperti incaricati i parametri di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente allegato. 3. Il 1o settembre di ogni anno, Eurostat presenta un rapporto sulle valutazioni e le attualizzazioni di cui all'articolo 1 del presente allegato. 4. Le eventuali questioni metodologiche sorte in sede di attuazione del presente allegato sono trattate da Eurostat in collaborazione con gli esperti delle amministrazioni nazionali competenti e con gli attuari indipendenti. A questo scopo, Eurostat convoca una riunione di questo gruppo almeno una volta all'anno. Tuttavia, Eurostat ha la facoltà di organizzare riunioni più frequenti qualora lo ritenga necessario. CAPITOLO 5 CLAUSOLA DI RIESAME Articolo 14 1. L'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 2, paragrafo 3, e gli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente allegato si applicano dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2013. 2. In occasione delle valutazioni attuariali quinquennali, le disposizioni del presente allegato possono formare oggetto di riesame ad opera del Consiglio, in particolare per quanto concerne le implicazioni di bilancio e l'equilibrio attuariale, sulla base di una relazione eventualmente corredata da una proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto. Il Consiglio delibera su questa proposta alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato CE. 3. In deroga all'articolo 83 bis dello statuto e al paragrafo 2 del presente articolo, la seconda valutazione, una relazione e, se necessario, una proposta della Commissione devono essere presentate al Consiglio entro la fine del 2008. ALLEGATO XIII Misure transitorie applicabili ai funzionari delle Comunità (Articolo 107 bis dello statuto) Sezione 1 Articolo 1 1. Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello statuto sono sostituite dal testo seguente: "1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*. 2. La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi." 2. Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio. Articolo 2 1. Il 1o maggio 2004, fatto salvo l'articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all'articolo 35 dello statuto sono ridenominati come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente allegato, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alle seguenti tabelle (importi in euro): >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 3. Gli stipendi relativi ai nuovi gradi intermedi sono considerati gli importi applicabili a norma dell'articolo 7 del presente allegato. Articolo 3 La procedura descritta all'articolo 2, paragrafo 1 del presente allegato, non ha alcun effetto sullo scatto in cui si trova il funzionario né sull'anzianità di grado e di scatto acquisita. Gli stipendi sono fissati conformemente all'articolo 7 del presente allegato. Articolo 4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni precedenti, durante il periodo indicato nella frase introduttiva dell'articolo 1 del presente allegato: a) i termini "gruppo di funzioni" sono sostituiti dal termine "categoria" i) nello statuto: - all'articolo 5, paragrafo 5, - all'articolo 6, paragrafo 1, - all'articolo 7, paragrafo 2, - all'articolo 31, paragrafo 1, - all'articolo 32, terzo comma, - all'articolo 39, lettera f), - all'articolo 40, paragrafo 4, - all'articolo 41, paragrafo 3, - all'articolo 51, paragrafi 1, 2, 8 e 9, - all'articolo 78, primo comma, ii) all'allegato II dello statuto, articolo 1, quarto comma, iii) all'allegato III dello statuto: - all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), - all'articolo 3, quarto comma, iv) all'allegato IX dello statuto: - all'articolo 5, - all'articolo 9, paragrafo 1, lettere f) e g); b) i termini "gruppo di funzioni AD" sono sostituiti dai termini "categoria A*" i) nello statuto: - all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), - all'articolo 48, terzo comma, - all'articolo 56, secondo comma, ii) all'allegato II dello statuto, articolo 10, paragrafo 1; c) i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "categorie B*, C* e D*" i) nello statuto: - all'articolo 43, secondo comma, - all'articolo 48, terzo comma, ii) all'allegato VI dello statuto, articoli 1 e 3; d) all'articolo 56, terzo comma, i termini "AST 1 a AST 4" sono sostituiti dai termini "categoria C* e D*, gradi da 1 a 4". e) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello statuto, i termini "gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "categorie B* e C*"; f) all'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "Il Parlamento europeo organizza almeno un concorso per le categorie C*, B* e A* anteriormente al 1o maggio 2006;" g) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini "funzioni di amministratore" sono sostituiti dai termini "funzioni nella categoria immediatamente superiore"; h) all'articolo 45 bis, paragrafo 1, dello statuto, i termini "al gruppo di funzioni AST" sono sostituiti dai termini "alla categoria B*" e i termini "un posto del gruppo di funzioni AD" sono sostituiti dai termini "un posto nella categoria A*"; i) all'articolo 46 dello statuto, i termini "da AD 9 a AD 14" sono sostituiti dai termini "da A*9 ad A*14"; j) all'articolo 29, paragrafo 2, dello statuto, i termini "gradi AD 16 o 15" sono sostituiti dai termini "gradi A*16 o A*15" e i termini "gradi AD 15 o 14" sono sostituiti dai termini "gradi A*15 o A*14"; k) all'allegato II dello statuto, articolo 12, primo comma, il termine "AD 14" è sostituito da "A*14"; l) all'allegato IX dello statuto, articolo 5: i) al paragrafo 2, "AD 13" è sostituito da "A*13", ii) al paragrafo 3, "AD 14" è sostituito da "A*14 o di grado superiore" e "AD 16 o AD 15" è sostituito da "A*16 o A*15"; iii) al paragrafo 4, "AD 16" è sostituito da "A *16" e "AD 15" è sostituito da "A *15"; m) all'articolo 43, secondo comma, dello statuto, i termini "a partire dal grado 4" sono soppressi; n) all'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, il riferimento all'"allegato I, sezione A" è sostituito da "allegato XIII.1"; o) ogniqualvolta nello statuto è fatto riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado AST 1, esso è sostituito da un riferimento allo stipendio base mensile di un funzionario di grado D *1. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 45 dello statuto, i funzionari che avevano i requisiti per essere promossi il 1o maggio 2004 conservano l'idoneità alla promozione anche se non hanno ancora maturato un'anzianità di grado minima di due anni. 2. I funzionari che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria anteriormente al 1o maggio 2006 sono inquadrati, se il passaggio alla nuova categoria ha luogo dal 1o maggio 2004, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria. 3. Gli articoli da 1 a 10 bis del presente allegato si applicano agli agenti temporanei assunti anteriormente al 1o maggio 2004 che vengono successivamente assunti in qualità di funzionari conformemente al seguente paragrafo 4. 4. Gli agenti temporanei che risultavano iscritti in un elenco di candidati idonei a passare ad un'altra categoria o in un elenco di vincitori di un concorso interno anteriormente al 1o maggio 2006 sono inquadrati, se l'assunzione ha luogo dopo il 1o maggio 2004, nello stesso grado e scatto in cui si trovavano in qualità di agenti temporanei nella categoria precedente o, se ciò non è possibile, nel primo scatto del grado di base della nuova categoria. 5. Un funzionario di grado A3 in data 30 aprile 2004 se viene nominato direttore dopo tale data, è promosso al grado superiore successivo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5. L'ultima frase dell'articolo 46 dello statuto non è applicabile. Articolo 6 Fatti salvi gli articoli 9 e 10 del presente statuto, per la prima promozione dei funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004, le percentuali previste all'articolo 6, paragrafo 2 e all'allegato I, sezione B dello statuto sono adeguate in modo da renderle conformi alle modalità vigenti presso ciascuna istituzione prima di tale data. Quando la promozione di un funzionario prende effetto anteriormente al 1o maggio 2004 si applicano le disposizioni dello statuto in vigore alla data in cui prende effetto la promozione. Articolo 7 Lo stipendio base mensile dei funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato secondo le seguenti regole: 1. La ridenominazione dei gradi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non comporta alcun cambiamento dello stipendio base mensile corrisposto ai funzionari. 2. Al 1o maggio 2004, per ciascun funzionario viene calcolato un fattore di moltiplicazione. Esso è pari al rapporto tra lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario anteriormente al 1o maggio 2004 e l'importo applicabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato. Lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario al 1o maggio 2004 è pari al prodotto dell'importo applicabile per il fattore di moltiplicazione. Il fattore di moltiplicazione è applicato per determinare lo stipendio base mensile del funzionario in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni. 3. Fatte salve le disposizioni precedenti, a decorrere dal 1o maggio 2004, lo stipendio base mensile corrisposto al funzionario è almeno pari all'importo dello stipendio base mensile che egli avrebbe percepito in virtù del sistema in vigore prima di tale data grazie agli scatti automatici nel grado precedentemente occupato. Per ciascun grado e scatto, il precedente stipendio base mensile da prendere in considerazione è pari all'importo applicabile dopo il 1o maggio 2004 moltiplicato per il coefficiente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato. 4. I funzionari di grado compreso tra A*10 e A*16 e tra AD 10 e AD 16 rispettivamente, che al 30 aprile 2004 occupano un posto di capo unità, direttore o direttore generale o sono successivamente nominati a un posto di capo unità, direttore o direttore generale, e che hanno svolto le nuove funzioni in maniera soddisfacente nel corso dei primi nove mesi, beneficiano di un aumento dello stipendio base mensile pari alla differenza, in percentuale, tra il primo e il secondo scatto dei gradi indicati nella tabella dell'articolo 2, paragrafo 1, e nella tabella dell'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato. 5. Fatto salvo il paragrafo 3, per ogni funzionario, la prima promozione ottenuta dopo il 1o maggio 2004 comporta, in funzione della categoria occupata anteriormente al 1o maggio 2004 e dello scatto in cui si trovava nel momento in cui la promozione diventa effettiva, un aumento dello stipendio base mensile da determinarsi secondo la tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Per determinare la percentuale applicabile, ciascun grado è diviso in una serie di scatti virtuali corrispondente a due mesi di servizio e in percentuali nominali ridotte di un dodicesimo della differenza tra la percentuale dello scatto considerato e quella dello scatto immediatamente superiore, per ciascuno degli scatti virtuali. Se il funzionario non si trova nell'ultimo scatto del suo grado, per il calcolo dello stipendio prima della promozione si tiene conto del valore dello scatto virtuale. Agli effetti della presente disposizione, ciascun grado è diviso anche in stipendi virtuali che aumentano, dal primo all'ultimo scatto reale, in ragione di un dodicesimo dell'aumento biennale di scatto nel grado in questione. 6. In occasione della prima promozione viene determinato un nuovo fattore di moltiplicazione pari al rapporto tra il nuovo stipendio base mensile risultante dall'applicazione del paragrafo 5 e l'importo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del presente allegato. Fatto salvo il paragrafo 7, questo fattore di moltiplicazione è applicato in occasione di ogni scatto periodico o adeguamento delle retribuzioni. 7. Se, dopo una promozione, il fattore di moltiplicazione è inferiore ad uno, il funzionario, in deroga all'articolo 44 dello statuto, rimane nello scatto al quale è stato promosso nel nuovo grado fintantoché il fattore di moltiplicazione resta inferiore a uno o l'interessato non ottiene una nuova promozione. Viene calcolato un nuovo fattore di moltiplicazione per tenere conto del valore dell'aumento di scatto al quale il funzionario avrebbe avuto diritto in forza del presente articolo. Quando il fattore di moltiplicazione diventa uguale a uno, il funzionario comincia ad avanzare per scatti, conformemente all'articolo 44 dello statuto. Inoltre, se il fattore di moltiplicazione supera l'unità, l'eventuale eccedente è convertito in anzianità di scatto. 8. Il fattore di moltiplicazione è applicato in occasione delle successive promozioni. Articolo 8 1. I gradi introdotti in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal 1o maggio 2006: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 del presente statuto, lo stipendio base mensile è fissato, per ciascun grado e scatto, conformemente alla tabella riportata all'articolo 66 dello statuto. Per i funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004, la seguente tabella si applica fino al giorno in cui diventa effettiva la loro prima promozione: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 9 A decorrere dal 1o maggio 2004 fino al 30 aprile 2011, in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, per i funzionari di grado AD 12 e 13 e di grado AST 10, le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2 dello statuto sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 10 1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1o maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1o maggio 2006 ad una carriera che consentirà loro di essere promossi: a) nell'ex categoria C, fino al grado AST 7; b) nell'ex categoria D, fino al grado AST 5. 2. Per i suddetti funzionari, in deroga alle disposizioni dell'allegato I, sezione B dello statuto, a decorrere dal 1o maggio 2004, le percentuali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dello statuto sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. La procedura di attestazione è basata sull'anzianità, l'esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari e sulla disponibilità di impieghi nel gruppo di funzioni AST. Un comitato paritetico esamina le candidature dei funzionari all'attestazione. Le istituzioni adottano le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al 1o maggio 2004. Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili. 4. Con la relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dello statuto, questa fornisce anche informazioni sulle implicazioni finanziarie delle percentuali di promozione previste nel presente allegato e sull'integrazione dei funzionari in servizio prima del 1o maggio 2004 nel nuovo sistema delle carriere, compresa la procedura di attestazione. 5. Il presente articolo non è applicabile ai funzionari che hanno cambiato categoria dopo il 1o maggio 2004. Articolo 11 L'articolo 45, paragrafo 2, non si applica alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1o maggio 2006. Sezione 2 Articolo 12 1. Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, ogni riferimento ai gradi dei gruppi di funzioni AST e AD fatto all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dello statuto, deve essere inteso come segue: - da AST1 a AST4: da C*1 a C*2 e da B*3 a B*4 - da AD5 a AD8: da A*5 a A*8 - AD9, AD10, AD11, AD12: A*9, A*10, A*11, A*12 2. L'articolo 5, paragrafo 3, dello statuto non si applica ai funzionari assunti su elenchi di candidati idonei compilati a seguito di concorsi pubblicati anteriormente al 1o maggio 2004. 3. I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati: - se l'elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso; - se l'elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 13 1. I funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1o maggio 2006 e assunti dopo tale data sono inquadrati in base alla tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 1 del presente allegato, le istituzioni possono assumere funzionari con le funzioni di giurista-linguista al grado A*7 o AD 7 che figurano in un elenco di candidati idonei stabilito a seguito di un concorso di livello LA 7 e LA 6 o A *7 anteriormente al 1o maggio 2006. L'autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell'esperienza specifica dell'interessato per l'impiego, può concedergli un abbuono d'anzianità di scatto in tale grado; l'abbuono non può superare 48 mesi. Sezione 3 Articolo 14 >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto. Articolo 15 >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi suindicati sono adeguati ogni anno nella stessa percentuale degli adeguamenti annuali di cui all'allegato XI dello statuto. Articolo 16 In deroga all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto, i funzionari che ricevono un'indennità scolastica forfettaria continuano a riceverla finché sussistano le condizioni che legittimano il diritto all'indennità stessa e fino al termine massimo del 31 agosto 2008. Tuttavia, l'importo dell'indennità forfettaria è ridotto all'80 % del valore assegnatole al 30 aprile 2004 con decorrenza dal 1o settembre 2004, al 60 % di detto valore con decorrenza dal 1o settembre 2005, al 40 % di detto valore con decorrenza dal 1o settembre 2006 e al 20 % di detto valore con decorrenza dal 1o settembre 2007. Articolo 17 In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto, durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2008, è possibile trasferire un importo supplementare alle seguenti condizioni: a) il trasferimento deve essere stato autorizzato anteriormente al 1o maggio 2004 e devono sussistere le condizioni che ne hanno giustificato l'autorizzazione; b) >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 18 1. I funzionari che, nel mese precedente il 1o maggio 2004, avevano diritto all'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, la conservano "ad personam" fino al grado 6. L'ammontare dell'indennità è adeguato ogni anno nella stessa percentuale utilizzata per l'adeguamento annuale delle retribuzioni di cui all'allegato XI dello statuto. Se, per effetto della soppressione dell'indennità forfettaria, la retribuzione netta di un funzionario promosso al grado 7 risulta inferiore alla retribuzione netta che egli percepiva, a parità delle altre condizioni, nel mese precedente la promozione, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza, fino al passaggio allo scatto superiore. 2. I funzionari delle categorie C e D che, anteriormente al 1o maggio 2004, non sono entrati a far parte senza restrizioni del gruppo di funzioni degli assistenti conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del presente allegato, continuano ad aver diritto a un riposo di compensazione o ad una retribuzione, quando le esigenze del servizio non consentono la compensazione nel mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI. Articolo 19 Se, durante il periodo transitorio compreso tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2008, la retribuzione netta mensile di un funzionario prima che sia applicato qualsiasi coefficiente correttore è inferiore alla retribuzione netta che egli avrebbe percepito, nella stessa situazione personale, nel mese precedente il 1o maggio 2004, il funzionario in questione ha diritto ad un'indennità compensativa pari alla differenza. Questa disposizione non si applica se la riduzione della retribuzione netta è il risultato dell'adeguamento annuale delle retribuzioni ai sensi dell'allegato XI dello statuto. Questa garanzia di reddito netto non copre gli effetti del prelievo speciale, dell'evoluzione del tasso di contributo per la costituzione della pensione o delle modifiche apportate alle disposizioni relative al trasferimento di una parte della retribuzione. Sezione 4 Articolo 20 1. Alla pensione dei funzionari collocati a riposo prima del 1o maggio 2004 si applica il coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato XI dello statuto per lo Stato membro in cui dimostrano di aver stabilito la propria residenza principale. Il coefficiente correttore minimo applicabile è 100. Se il titolare della pensione stabilisce la propria residenza in un paese terzo, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100. In deroga all'articolo 45 dell'allegato VIII, la pensione dei beneficiari che risiedono in uno Stato membro è versata nella moneta dello Stato membro di residenza alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, del presente statuto. 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 1o maggio 2004 e fino al 1o maggio 2009, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: Le pensioni fissate anteriormente al 1o maggio 2004 vengono adeguate applicando la media dei coefficienti correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, primo e secondo trattino, dell'allegato XI dello statuto, utilizzati per lo Stato membro in cui il titolare della pensione dimostra di aver stabilito la propria residenza principale. Tale media è calcolata sulla base del coefficiente correttore che figura nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Se almeno uno dei coefficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI è modificato lo è anche la media, con decorrenza dalla stessa data. 3. Per i funzionari assunti anteriormente al 1o maggio 2004 che non sono titolari di una pensione al 1o maggio 2004, il metodo di calcolo di cui ai paragrafi precedenti si applica al momento della fissazione dei diritti a pensione a) alle annualità di pensione ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato VIII, maturate precedentemente al 1o maggio 2004, e b) alle annualità di pensione risultanti da un trasferimento ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato VIII, relativo ai diritti a pensione maturati nell'ambito del regime di origine precedentemente al 1o maggio 2004 dal funzionario in servizio prima del 1o maggio 2004. Le pensioni suddette sono soggette all'applicazione del coefficiente correttore solo se esso coincide con quello del paese del loro luogo di origine ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione posso eccezionalmente chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo di origine. Tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato. In deroga all'articolo 45 dell'allegato VIII, la pensione dei beneficiari che risiedono in uno Stato membro è versata nella moneta dello Stato membro di residenza alle condizioni previste all'articolo 63, secondo comma, del presente statuto. 4. Il presente articolo si applica per analogia alle indennità di invalidità e alle indennità di cui agli articoli 41 e 50 dello statuto e ai regolamenti (CEE) n. 1857/89, (CE, Euratom, CECA) n. 2688/95(1), (CE, Euratom, CECA) n. 2689/95(2), (CE, Euratom) n. 1746/2002, (CE, Euratom) n. 1747/2002 o (CE, Euratom) n. 1748/2002. Tuttavia, esso non si applica ai beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 41 del presente statuto che risiedono nel paese della loro ultima sede di servizio. Articolo 21 In deroga all'articolo 77, secondo comma, seconda frase, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 matura il 2 % del trattamento ivi menzionato per annualità, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato VIII. Articolo 22 1. Per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 60 anni. Per il funzionario di età compresa tra 30 e 49 anni al 1o maggio 2004, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età indicata nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Per il funzionario di età inferiore a 30 anni al 1o maggio 2004, il diritto alla pensione di anzianità matura all'età di 63 anni. Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o maggio 2004, l'età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all'età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto. 2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 che resta in servizio dopo l'età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione della percentuale della sua pensione di base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70 % dell'ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o al terzo comma dell'articolo 77 dello statuto. Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l'età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità. Se, in applicazione dell'allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella stessa proporzione. Per i funzionari di età pari o superiore a 50 anni o con 20 o più anni di servizio, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente è pari al 5 % dell'importo dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni. Per i funzionari di età compresa tra 40 e 49 anni, la maggiorazione della pensione è fissata al massimo al 3,0 % dello stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione, senza tuttavia poter superare il 4,5 % dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni. Per i funzionari di età compresa tra 35 e 39 anni, la maggiorazione della pensione è fissata al massimo al 2,75 % dello stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione, senza tuttavia poter superare il 4,0 % dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni. Per i funzionari di età compresa tra 30 e 34 anni, la maggiorazione della pensione è fissata al massimo al 2,5 % dello stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione, senza tuttavia poter superare il 3,5 % dei diritti a pensione acquisiti all'età di 60 anni. Per i funzionari di età inferiore a 30 anni, la maggiorazione della pensione è fissata al massimo al 2,0 % dello stipendio preso in considerazione per il calcolo della pensione. 3. Se in singoli eccezionali casi l'introduzione del nuovo sistema delle pensioni conduce ad un effetto non equo sul diritto alla pensione di taluni funzionari in una misura che si discosta sensibilmente dalle riduzioni medie, la Commissione propone al Consiglio adeguate misure di compensazione. Il Consiglio delibera sulla proposta alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 205, paragrafo 2, primo trattino del trattato CE. 4. I funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o maggio 2004 che, a seguito dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 11 dell'allegato VIII, si trovano nell'impossibilità di raggiungere all'età di 65 anni il tasso massimo della pensione di anzianità previsto all'articolo 77, secondo comma, dello statuto, possono acquisire diritti a pensione supplementari per raggiungere il suddetto tasso massimo. I contributi che l'interessato deve versare corrispondono alla totalità dell'importo a carico dell'interessato stesso e del suo datore di lavoro, secondo l'aliquota di contributo fissata all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto. La Commissione, mediante disposizioni generali di esecuzione, stabilisce per il calcolo dei contributi da versare un metodo di natura tale da garantire il rispetto dell'equilibrio attuariale senza dover ricorrere a sovvenzioni a carico del regime pensionistico delle istituzioni europee. La Commissione adotta queste disposizioni generali di esecuzione anteriormente al 1o gennaio 2005. I funzionari interessati possono beneficiare della suddetta misura per un periodo di cinque anni successivamente al 1o maggio 2004, entro un limite di tre mesi di contributi per i funzionari di età compresa tra 45 e 49 anni al 1o maggio 2004, di nove mesi per quelli di età compresa tra 38 e 44 anni a tale data, di quindici mesi per quelli di età compresa tra 30 e 37 anni alla stessa data e di due anni per quelli di età inferiore a 30 anni a tale data. Articolo 23 1. In deroga all'articolo 52 dello statuto, l'applicazione dell'articolo 9, secondo trattino, dell'allegato VIII può essere richiesta dai funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o maggio 2004, che cessano il servizio prima dell'età in cui avrebbero maturato il diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell'articolo 22 del presente allegato: a) per i funzionari che hanno almeno 50 anni di età o almeno 20 anni di servizio, l'applicazione può essere richiesta all'età di 50 anni; b) per i funzionari di età compresa tra 30 e 49 anni al 1o maggio 2004, l'applicazione può essere richiesta all'età indicata nella tabella seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2. In tali casi, alla riduzione dei diritti alla pensione di anzianità di cui all'articolo 9 dell'allegato VIII per i funzionari che cessano dal servizio all'età di almeno 55 anni è aggiunta una riduzione supplementare del 4,483 % dei diritti a pensione acquisiti, se il godimento della pensione comincia all'età di 54 anni; dell'8,573 %, se comincia all'età di 53 anni; del 12,316 %, se comincia all'età di 52 anni; del 15,778 %, se comincia all'età di 51 anni e del 18,934 % se il godimento della pensione comincia all'età di 50 anni. Articolo 24 1. Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1o maggio 2004, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell'ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie. Tuttavia, le norme concernenti gli assegni familiari e i coefficienti correttori in vigore dopo il 1o maggio 2004 si applicano immediatamente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del presente allegato. In deroga al primo comma, i titolari di una pensione d'invalidità o di reversibilità possono chiedere di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1o maggio 2004. 2. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita anteriormente al 1o maggio 2004. Tuttavia, questo importo garantito viene adeguato in caso di cambiamento della situazione familiare o del paese di residenza del titolare. Ai funzionari collocati a riposo tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2007 è garantito l'importo nominale della pensione netta percepita al momento del collocamento a riposo, prendendo come riferimento le disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo. Ai fini dell'applicazione del primo comma, se la pensione calcolata in base alle disposizioni vigenti è inferiore alla pensione nominale definita in appresso, viene corrisposto un conguaglio pari alla differenza. Per i titolari di una pensione fissata anteriormente al 1o maggio 2004, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno precedente il 1o maggio 2004. Per i funzionari collocati a riposo tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2007, la pensione nominale è calcolata mensilmente tenendo conto della situazione familiare e del paese di residenza al momento del calcolo, nonché delle disposizioni statutarie in vigore il giorno del collocamento a riposo. In caso di decesso dopo il 1o maggio 2004 del titolare di una pensione fissata prima di tale data, la pensione di reversibilità è calcolata tenendo conto dell'importo nominale garantito di cui beneficiava il pensionato deceduto. 3. Per i titolari di una pensione d'invalidità che non abbiano chiesto di beneficiare delle disposizioni applicabili a decorrere dal 1o maggio 2004 e che non siano stati dichiarati idonei a riprendere il servizio, la pensione d'invalidità è convertita in pensione di anzianità quando il titolare raggiunge l'età di 65 anni. 4. I paragrafi 1 e 2 si applicano ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41 o 50 dello statuto, ovvero del regolamento (CEE) n. 1857/89, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/1995, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/1995, del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 o del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002. Tuttavia, le loro pensioni di anzianità sono fissate secondo le disposizioni in vigore il giorno in cui cominciano ad essere versate. Articolo 25 1. Per le pensioni fissate anteriormente al 1o maggio 2004, il grado utilizzato per il calcolo della pensione è determinato in base alla corrispondenza stabilita nelle tabelle dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato. Lo stipendio base preso in considerazione per il calcolo della pensione corrisponde allo stipendio che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per il nuovo grado determinato come sopra, nello stesso scatto, maggiorato di una percentuale pari al rapporto tra lo stipendio base della tabella precedentemente in vigore e quello che figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto per lo stesso scatto. Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado. Per gli scatti del grado D4 della tabella precedente, ai fini del calcolo della percentuale di cui al secondo comma si prende come riferimento il primo scatto del grado 1. 2. In via transitoria, lo stipendio base agli effetti degli articoli 77 e 78 dello statuto e dell'allegato VIII è determinato applicando il fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 7 allo stipendio che corrisponde all'inquadramento preso in considerazione ai fini della fissazione del diritto alla pensione di anzianità o all'indennità d'invalidità secondo la tabella dell'articolo 66 dello statuto. Per gli scatti della tabella precedente che non hanno corrispondenza nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, ai fini del calcolo del fattore di moltiplicazione si prende come riferimento l'ultimo scatto dello stesso grado. Per le pensioni di anzianità e le indennità d'invalidità fissate tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, si applica l'articolo 8, paragrafo 1 del presente allegato. 3. Per i titolari di una pensione di reversibilità, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in riferimento al funzionario o all'ex funzionario deceduto. 4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia ai titolari di una delle indennità percepite a norma degli articoli 41 o 50 dello statuto, ovvero del regolamento (CEE) n. 1857/89, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2688/1995, del regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2689/1995, del regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 1747/2002 o del regolamento (CE, Euratom) n. 1748/2002. Articolo 26 1. Le domande di trasferimento dei diritti a pensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII, presentate anteriormente al 1o maggio 2004, sono trattate secondo le disposizioni in vigore al momento della presentazione. 2. Se il termine previsto all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII non è ancora scaduto al 1o maggio 2004, i funzionari interessati che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto, o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII. 3. I funzionari che avevano presentato una domanda di trasferimento entro il termine precedentemente previsto ma che avevano rifiutato la proposta ricevuta, che non avevano presentato tale domanda entro il termine precedentemente previsto o la cui domanda è stata respinta perché presentata dopo la scadenza del termine, possono ancora presentare o ripresentare una domanda di trasferimento al più tardi il 31 ottobre 2004. 4. Nei casi previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'istituzione presso la quale il funzionario presta servizio determina il numero di annualità da prendere in considerazione in virtù del proprio regime a norma delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, l'età e il grado del funzionario da prendere in considerazione sono quelli alla data della nomina in ruolo. 5. Il funzionario che abbia accettato di trasferire i propri diritti a pensione in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII anteriormente al 1o maggio 2004 può chiedere un nuovo calcolo dell'abbuono già ottenuto nell'ambito del regime di pensioni delle istituzioni comunitarie in applicazione di tale articolo. Il nuovo calcolo si basa sui parametri in vigore al momento dell'abbuono, adattati conformemente all'articolo 22 del presente allegato. 6. Il funzionario che abbia ottenuto un abbuono in applicazione del paragrafo 1 può chiedere l'applicazione del paragrafo 5 del presente articolo a decorrere dalla notifica dell'abbuono nel regime di pensioni delle istituzioni comunitarie. Articolo 27 1. Ai fini del calcolo dell'equivalente attuariale di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello statuto e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso allegato, il funzionario o l'agente temporaneo beneficia, per la parte dei suoi diritti relativa a periodi di servizio precedenti al 1o maggio 2004, delle disposizioni di seguito indicate. L'equivalente attuariale della pensione di anzianità non può essere inferiore alla somma: a) del totale degli importi trattenuti sullo stipendio base a titolo di contributo per la costituzione della pensione, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %; b) di un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, calcolata sulla base di un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio; c) dell'importo complessivamente versato alle Comunità conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello statuto, maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. 2. Tuttavia, se il funzionario o l'agente temporaneo cessa definitivamente dal servizio in seguito alla revoca o alla risoluzione del contratto, l'indennità una tantum da versare o, eventualmente, l'equivalente attuariale da trasferire sono fissati secondo la decisione presa sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello statuto. 3. Salvo qualora abbiano beneficiato delle disposizioni previste all'articolo 11, paragrafi 2 o 3 dell'allegato VIII dello statuto, i funzionari in servizio attivo al 1o maggio 2004 e che, in mancanza della possibilità di trasferimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, avrebbero avuto diritto al versamento di un'indennità una tantum secondo le norme statutarie vigenti anteriormente al 1o maggio 2004, conservano il diritto al versamento di un'indennità una tantum calcolata secondo le norme vigenti anteriormente a tale data. Articolo 28 Gli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1o maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all'atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 77 dello statuto. Articolo 29 Agli agenti temporanei assunti anteriormente al 1o maggio 2004, in conformità dell'articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti, per assistere un gruppo politico del Parlamento europeo, non si applica l'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del presente statuto, che esige che gli agenti temporanei abbiano superato una procedura di selezione conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del suddetto regime. (1) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1). (2) GU L 280 del 23.11.1995, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98. ALLEGATO XIII.1 Impieghi tipo durante il periodo transitorio Impieghi tipo di ciascuna categoria ai sensi dell'articolo 4, lettera n del presente allegato >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>" (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15). (2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2458/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1). (3) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1. (4) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 5. (5) GU L 264 del 2.10.2002, pag. 9. ALLEGATO II MODIFICA DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue: 1. L'articolo 1 è modificato come segue: a) Al secondo trattino, dopo "di agente ausiliario" è inserito il testo seguente: "fino alla data di cui all'articolo 52". b) Dopo i termini "- di agente ausiliario" è aggiunto il seguente trattino: "- di agente contrattuale". c) È aggiunto il comma seguente: "Nel presente regime, ogni riferimento a persona di sesso maschile si intende altresì come fatto a persona di sesso femminile e viceversa, a meno che il contesto non indichi chiaramente il contrario." 2. All'articolo 2, lettera c), i termini "o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell'Assemblea parlamentare europea" sono sostituiti dai termini "o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità, di un gruppo politico del Parlamento europeo o del Comitato delle regioni oppure di un gruppo del Comitato economico e sociale". 3. L'articolo 3, lettera b) è modificato come segue: a) Al primo trattino, i termini "delle categorie B, C, D o del quadro linguistico" sono sostituiti dai termini "del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)". b) Al secondo trattino, i termini "'di categoria A di grado diverso da A 1 e A 2' sono sostituiti dai termini 'del gruppo di funzioni degli amministratori (AD) che non sia un funzionario d'inquadramento superiore (direttore generale o equivalente dei gradi AD 16 o AD 15 e direttore o equivalente dei gradi AD 15 o AD 14)'". 4. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 3 bis 1. È considerato 'agente contrattuale', ai sensi del presente regime, l'agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni a) manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni delle Comunità; b) presso le agenzie di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2 dello statuto; c) presso altri organismi situati nell'Unione europea e istituiti, previa consultazione del comitato dello statuto, mediante un apposito atto giuridico emesso da una o più istituzioni che autorizzi il ricorso a questo tipo di personale; d) presso le rappresentanze e le delegazioni delle istituzioni comunitarie; e) presso altri organismi situati fuori dell'Unione europea. 2. Basandosi sulle informazioni fornite da tutte le istituzioni, la Commissione presenta ogni anno all'autorità di bilancio una relazione sull'impiego degli agenti contrattuali, in cui preindica se il numero globale di tali agenti contrattuali abbia superato o meno il limite del 75 % di tutti i dipendenti delle agenzie, degli altri organismi situati nell'Unione europea, delle rappresentanze e delle delegazioni delle istituzioni comunitarie nonché degli altri organismi situati fuori dell'Unione europea. Se questo limite non è stato rispettato, la Commissione propone alle agenzie, agli altri organismi situati nell'Unione europea, alle rappresentanze e alle delegazioni delle istituzioni comunitarie, nonché agli altri organismi situati fuori dell'Unione europea, di prendere le misure correttive del caso. Articolo 3 ter È considerato agente contrattuale con mansioni ausiliarie ai sensi del presente regime l'agente assunto presso un'istituzione entro i termini di cui all'articolo 88, in uno dei gruppi di funzioni di cui all'articolo 89, a) per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni diverse da quelle indicate all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a), senza essere assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata; b) per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell'istituzione, quando siano provvisoriamente impossibilitati a svolgere le loro funzioni: i) funzionari o agenti temporanei del gruppo di funzioni AST; ii) in via eccezionale, funzionari o agenti temporanei del gruppo di funzioni AD con incarichi altamente specializzati, fatta eccezione per i direttori, i direttori generali e le funzioni equivalenti. L'uso di agenti contrattuali con mansioni ausiliarie è vietato quando si applica l'articolo 3 bis." 5. L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 È considerato 'agente locale', ai sensi del presente regime, l'agente assunto in sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. È inoltre considerato agente locale l'agente assunto presso sedi di servizio situate fuori dell'Unione europea per espletare mansioni diverse da quelle suindicate, che non sarebbe giustificato, nell'interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un'altra qualifica ai sensi dell'articolo 1." 6. All'articolo 6, secondo comma, i termini "dell'articolo 1, secondo comma" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 1 bis, secondo comma, e dell'articolo 1 ter" ed i termini "articolo 2, secondo comma" sono sostituiti dai termini "articolo 2, paragrafo 2". 7. All'articolo 7 bis, "24 bis" è sostituito da "24 ter". 8. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 8 Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di durata determinata di detto agente può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata. Il contratto di un agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera b) o lettera d), non può avere durata superiore a quattro anni; esso può avere una durata inferiore. Esso può essere rinnovato una sola volta per due anni al massimo qualora la possibilità di un rinnovo sia prevista nel contratto iniziale ed entro i limiti previsti nello stesso. Al termine di questo periodo viene posta obbligatoriamente fine alle funzioni dell'agente nella sua qualità di agente temporaneo. Alla scadenza del contratto, l'agente può occupare un impiego permanente nell'istituzione soltanto qualora venga nominato funzionario alle condizioni fissate dallo statuto. Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera c), può avere soltanto durata indeterminata." 9. L'articolo seguente è inserito dopo l'articolo 9: "Articolo 9 bis La Commissione presenta una relazione annuale sull'uso degli agenti temporanei da cui risultino il numero degli agenti, il livello ed il tipo di impiego, l'equilibrio geografico e le risorse di bilancio per gruppo di funzioni." 10. L'articolo 10 è sostituito dal seguente: "Articolo 10 Gli articoli 1 sexies e 1 septies, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 7 dello statuto si applicano per analogia. Il contratto dell'agente temporaneo deve precisare il grado e lo scatto attribuiti all'interessato. L'assegnazione di un agente temporaneo a un impiego corrispondente a un grado superiore a quello per il quale è stato assunto richiede la conclusione di una clausola addizionale al contratto d'assunzione. Il titolo VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti nel bilancio generale dell'Unione europea. Il titolo VIII bis dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei con sede di servizio in un paese terzo." 11. All'articolo 12 vengono aggiunti i paragrafi seguenti: "3. L'Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee (in appresso denominato 'l'Ufficio') fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti temporanei, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti temporanei assunti a norma dell'articolo 2, lettere a), b) e d). 4. Su richiesta di un'istituzione, l'Ufficio europeo per la selezione del personale garantisce che gli agenti temporanei vengano assunti secondo le stesse norme applicabili alla selezione dei funzionari. 5. Se del caso, ciascuna istituzione adotta disposizioni generali sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei conformemente all'articolo 110 dello statuto." 12. L'articolo 14 è modificato come segue. a) Il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo ad un altro servizio." b) Al quarto comma, la frase "La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova" è soppressa. 13. All'articolo 15, paragrafo 2, i termini "agli agenti di cui all'articolo 2, lettere a), c) e d)" sono soppressi. 14. All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Le disposizioni degli articoli 42 bis e 42 ter nonché degli articoli da 55 a 61 dello statuto, concernenti i congedi, l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, il lavoro per servizio continuo, le permanenze sul luogo di lavoro o a domicilio, i congedi ed i giorni festivi, si applicano per analogia. Il congedo straordinario, il congedo parentale e il congedo per motivi familiari non possono avere durata superiore a quella del contratto." 15. L'articolo 17 è modificato come segue: a) Al primo comma, secondo trattino, "sei" è sostituito da "dodici". b) Al quarto comma, i) i termini "che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui all'articolo 28" sono sostituiti dai termini "che non eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale", ii) i termini "prevista da tale articolo" sono sostituiti dai termini "contro i rischi di cui all'articolo 28" e iii) i termini "necessari per la copertura dei rischi di cui all'articolo 28" sono sostituiti dai termini "prevista da tale articolo". 16. L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 20 1. Le disposizioni degli articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto relative alla moneta nella quale viene espressa la retribuzione nonché alle condizioni di adeguamento di tale retribuzione si applicano per analogia. 2. Le disposizioni degli articoli 66, 67, 69 e 70 dello statuto concernenti gli stipendi base, gli assegni familiari, l'indennità di dislocazione e l'indennità di decesso si applicano per analogia. 3. Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto concernenti il prelievo speciale si applicano per analogia agli agenti temporanei. 4. L'agente temporaneo che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado." 17. All'articolo 21, i termini "3, 4 e 4 bis" sono sostituiti da "3 e 4", la virgola dopo "familiari" è sostituita da "e" ed i termini "dell'indennità forfettaria temporanea" sono soppressi. 18. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "3. Tuttavia, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 non possono essere inferiori: a) a 976,85 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; b) a 580,83 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno. Qualora due coniugi funzionari o altri agenti delle Comunità abbiano entrambi diritto all'indennità di prima sistemazione o di nuova sistemazione, quest'ultima è corrisposta unicamente al coniuge che percepisce lo stipendio base più elevato." 19. All'articolo 28, primo comma, i termini "pensione di invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità di invalidità". 20. L'articolo 28 bis è modificato come segue. a) Il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: "3 L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente temporaneo al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata: a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi; b) al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese; c) al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese. Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a 1171,52 EUR né superiori a 2343,04 EUR. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto. 4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente temporaneo a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale." b) Il testo dei paragrafi 6 e 7 è sostituito dal testo seguente: "6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dalla Commissione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore. 7. L'agente temporaneo contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 1065,02 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono autorizzati ed effettuati dalla Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee." c) Il testo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente: "11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le modalità previste al paragrafo 3." 21. All'articolo 30, i termini "a disabilità," sono inseriti dopo "in seguito a malattia,". 22. L'articolo 33 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 33 1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue. L'articolo 52 dello statuto si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Essa non può tuttavia essere inferiore al minimo vitale, definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. L'indennità d'invalidità è soggetta ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base di tale indennità. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % del minimo vitale, quale definito all'articolo 6 dell'allegato VIII dello statuto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'ex datore di lavoro. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 39. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario. 2. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9 dello statuto. 3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto. Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Si applica inoltre l'articolo 39." 23. L'articolo 34 è modificato come segue: a) Nel secondo comma, i termini "pensione d'invalidità" sono sostituiti dai termini "indennità d'invalidità" e "60" è sostituito da "63". b) Nel terzo comma, i termini "di una pensione di invalidità o di anzianità" sono sostituiti dai termini "di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità"; inoltre, "60" è sostituito da "63". 24. All'articolo 35, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite". 25. L'articolo 36 è modificato come segue: a) Nel primo comma, i termini "la vedova" sono sostituiti dai termini "il coniuge superstite" e i termini "di una pensione vedovile" sono sostituiti dai termini "di una pensione di reversibilità". b) Nel secondo comma, i termini "di una pensione vedovile" sono sostituiti dai termini "di una pensione di reversibilità". 26. L'articolo 37 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 37 Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto. In caso di decesso di un ex agente temporaneo di cui all'articolo 2, lettera a), c) o d), che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 63 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 63 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai commi precedenti. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto." 27. L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 39 1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente di cui all'articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all'importo dei versamenti effettuati a norma dell'articolo 42. L'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato VIII dello statuto si applica alle seguenti condizioni: Nell'interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e concreti e di procedure trasparenti fissate nell'ambito di disposizioni generali di esecuzione, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di non applicare riduzioni alla pensione di un agente temporaneo, per un massimo di otto agenti temporanei in tutte le istituzioni per ogni anno. Il numero annuale può variare fino ad una media di dieci su due anni e nel rispetto della neutralità di bilancio. Entro cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto di valutazione relativo all'applicazione di questa misura. Se del caso, la Commissione propone di cambiare dopo cinque anni il numero massimo annuo, conformemente all'articolo 283 del trattato CE. 2. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti di cui all'articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti. 3. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; la parte proporzionale dell'assegno di famiglia è calcolata sulla base della pensione del beneficiario." 28. All'articolo 40, il testo del quarto comma è sostituito dal testo seguente: "La disposizione del comma precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto." 29. All'articolo 41, dopo i termini "dell'articolo 83" sono inseriti i termini "e dell'articolo 83 bis". 30. All'articolo 42, i termini "il 16,5 % dello stipendio base" sono sostituiti dai termini "il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto". 31. L'articolo 47 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 47 Il contratto dell'agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso: a) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni; o b) per i contratti a tempo determinato: i) alla data stabilita nel contratto; ii) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Per l'agente il cui contratto è stato rinnovato, il termine massimo è di sei mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto; iii) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al punto ii) della presente lettera; o c) per i contratti a tempo indeterminato: i) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti; o ii) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista dallo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto al punto i) della presente lettera." 32. All'articolo 48, la lettera b) è soppressa e la lettera c) diventa la nuova lettera b). 33. All'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, i termini "dall'articolo 88" sono sostituiti dai termini "degli articoli 23 e 24 dell'allegato IX". 34. All'articolo 50, paragrafo 2, i termini "dall'articolo 88" sono sostituiti dai termini "degli articoli 23 e 24 dell'allegato IX". 35. Gli articoli 51 e 52 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 51 Il contratto di un agente ausiliario è concluso a tempo determinato ed è rinnovabile. Articolo 52 La durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i tre anni né oltrepassare il 31 dicembre 2007. Dopo il 31 dicembre 2006 non possono più essere assunti agenti ausiliari." 36. All'articolo 53, quarto comma, i termini "dell'articolo 1 bis" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 1 quinquies". 37. All'articolo 57 sono aggiunti i termini ", tranne l'articolo 55 bis, paragrafo 2, lettere d) ed e)". 38. L'articolo 65 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 65 L'articolo 67 dello statuto, tranne il paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 69 dello statuto, nonché gli articoli 1, 2, e 4 dell'allegato VII dello statuto, concernenti gli assegni familiari e l'indennità di dislocazione, si applicano per analogia." 39. L'articolo 66 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 66 Se l'agente è retribuito alla giornata, la retribuzione dovuta per ogni giornata pagabile è pari ad un ventesimo della retribuzione mensile. Essa è versata alla fine di ogni settimana per la settimana trascorsa." 40. Gli articoli 67 e 68 sono sostituiti dal testo seguente: "Articolo 67 Le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 13 e 13 bis dell'allegato VII dello statuto, relative al rimborso delle spese di viaggio e di missione, nonché alle indennità di alloggio e di trasporto, si applicano per analogia. Articolo 68 Se l'agente è retribuito al mese, la retribuzione è versata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese. Qualora la retribuzione del mese non sia dovuta per intero, essa viene frazionata in trentesimi: a) se il numero effettivo delle giornate pagabili è uguale o inferiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è pari al numero effettivo di giornate pagabili; b) se il numero effettivo delle giornate pagabili è superiore a quindici, il numero dei trentesimi dovuti è uguale alla differenza fra trenta e il numero effettivo delle giornate non pagabili. Se il diritto agli assegni familiari e all'indennità di dislocazione sorge dopo la data d'entrata in servizio dell'agente, quest'ultimo ne beneficia a decorrere dal primo giorno del mese durante il quale è sorto tale diritto. Quando cessa il diritto a tali assegni e indennità, l'agente ne beneficia fino all'ultimo giorno del mese durante il quale tale diritto cessa." 41. L'articolo 70, paragrafo 1, è modificato come segue: a) al primo comma, dopo "invalidità" è inserito il termine "disoccupazione"; b) al secondo comma, dopo "simile regime di sicurezza sociale" sono inseriti i termini "o di protezione contro la disoccupazione". 42. L'articolo 74 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 74 Il contratto dell'agente ausiliario si risolve, oltre che per decesso: a) alla data stabilita nel contratto; b) alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di 65 anni; c) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'agente o all'istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purché quest'ultimo non superi i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, l'agente ha diritto ad un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto; d) nel caso in cui l'agente cessi di soddisfare alle condizioni previste all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), ferma restando la possibilità di ricorso alla deroga prevista allo stesso articolo. Qualora tale deroga non sia accordata, si applica il termine di preavviso previsto alla lettera c) del presente articolo." 43. L'articolo 75 è modificato come segue: a) nella fase introduttiva i termini "sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato" sono soppressi; b) La lettera c) è sostituita dal testo seguente: "c) nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d). Tuttavia, il contratto può essere risolto soltanto nel caso in cui l'interessato abbia diritto ad un'indennità d'invalidità;" 44. All'articolo 78 è aggiunto il comma seguente: "Il presente articolo è applicabile fino al 31 dicembre 2006; da questa data agli agenti interessati si applicano le condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 90." 45. Il titolo IV diventa titolo V ed è inserito il seguente titolo IV: "TITOLO IV DEGLI AGENTI CONTRATTUALI CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 79 1. Gli agenti contrattuali sono retribuiti con gli stanziamenti globali aperti a tal fine nella sezione del bilancio relativa all'istituzione. 2. Se necessario, ciascuna istituzione adotta a norma dell'articolo 110 dello statuto disposizioni generali di esecuzione sull'utilizzazione degli agenti contrattuali. 3. La Commissione presenta una relazione annuale sull'utilizzazione degli agenti contrattuali da cui risultino, tra l'altro, il numero, il grado ed il tipo di impiego, l'equilibrio geografico e le risorse di bilancio per gruppo di funzioni. 4. Le istituzioni, agenzie ed altri organismi che utilizzano agenti contrattuali presentano annualmente preventivi di utilizzazione di agenti contrattuali, per gruppo di funzioni, nell'ambito della procedura di bilancio. Articolo 80 1. Gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti 2. La corrispondenza tra i tipi di mansioni e i gruppi di funzioni è indicata nella seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Sulla base di questa tabella, ogni istituzione od organismo di cui all'articolo 3 bis definisce, previo parere del comitato dello statuto le attribuzioni di ciascun tipo di mansioni. 4. Le disposizioni dell'articolo 1 quinquies dello statuto, concernenti la politica sociale, si applicano per analogia. CAPITOLO 2 DIRITTI E DOVERI Articolo 81 L'articolo 11 si applica per analogia. CAPITOLO 3 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE Articolo 82 1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabilità, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare. 2. I requisiti minimi per l'assunzione di un agente contrattuale sono: a) per il gruppo di funzioni I, il completamento della scuola dell'obbligo; b) per i gruppi di funzioni II e III: i) un livello di studi superiori attestato da un diploma, o ii) un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore e un'esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o iii) se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente; c) per il gruppo di funzioni IV: i) un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, o ii) se l'interesse del servizio lo giustifica, un'esperienza professionale di livello equivalente. 3. Per essere assunto come agente contrattuale occorre inoltre: a) essere cittadino di uno degli Stati membri salvo deroga concessa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, e godere dei diritti politici; b) essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari; c) offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere; d) essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni; e e) provare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingua della Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua della Comunità, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. 4. All'atto del primo contratto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può rinunciare a pretendere dall'interessato la presentazione di documenti comprovanti che egli risponde alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e c), se il suo impiego non deve superare i tre mesi. 5. L'Ufficio per la selezione del personale delle Comunità europee fornisce, su richiesta delle singole istituzioni, assistenza per la selezione degli agenti contrattuali, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l'organizzazione delle selezioni. L'Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione degli agenti contrattuali. 6. Se necessario, ciascuna istituzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto, disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali. Articolo 83 Prima di essere assunto, l'agente contrattuale è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 82, paragrafo 3, lettera d). L'articolo 33, secondo comma, dello statuto si applica per analogia. Articolo 84 1. L'agente contrattuale assunto con un contratto di almeno un anno compie un periodo di prova nei primi sei mesi di servizio se appartiene al gruppo di funzioni I e nei primi nove mesi se appartiene ad un altro gruppo di funzioni. 2. Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. 3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente contrattuale ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente contrattuale che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente contrattuale ad un altro servizio. 4. In caso di manifesta inattitudine dell'agente contrattuale in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma può decidere di licenziare l'agente contrattuale prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. 5. L'agente contrattuale in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto. CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI ADDETTI A MANSIONI NON ESSENZIALI Articolo 85 1. Il contratto di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis è concluso a tempo determinato per un periodo compreso fra tre mesi e cinque anni. Il contratto può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata non superiore a cinque anni. Il contratto iniziale e il primo rinnovo devono avere una durata complessiva minima di sei mesi per il gruppo di funzioni I e di nove mesi per gli altri gruppi di funzioni. I rinnovi successivi devono avere durata indeterminata. I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo. 2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, ultima frase, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere che solo il quarto rinnovo del contratto di un membro di un gruppo di funzioni 1 debba avere durata indeterminata, sempreché la durata totale della sua nomina a tempo determinato non superi i dieci anni. 3. Prima del rinnovo del contratto per una durata indeterminata, l'agente contrattuale del gruppo di funzioni IV deve dimostrare la sua capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all'articolo 314 del trattato CE. La regolamentazione per l'accesso alla formazione e le procedure di valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 3, dello statuto si applicano per analogia. 4. Prima del rinnovo del contratto per una durata indeterminata, l'agente contrattuale deve aver compiuto un periodo di prova conformemente all'articolo 84. Articolo 86 1. Gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis vengono assunti unicamente i) ai gradi 13, 14 o 16 per il gruppo di funzioni IV; ii) ai gradi 8, 9 o 10 per il gruppo di funzioni III; iii) ai gradi 4 o 5 per il gruppo di funzioni II; iv) al grado 1 per il gruppo di funzioni I. L'inquadramento degli agenti contrattuali in ciascun gruppo di funzioni viene operato in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche delle istituzioni, può essere tenuto ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nella Comunità. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. 2. Se un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente. Se un agente contrattuale passa ad un gruppo di funzioni superiore, egli è inquadrato in un grado e ad uno scatto che gli conferiscano una retribuzione almeno uguale a quella percepita in forza del contratto precedente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'agente stipuli con un'istituzione o un organismo un nuovo contratto immediatamente consecutivo ad un precedente contratto con un'altra istituzione o un altro organismo. Articolo 87 1. L'articolo 43, primo comma dello statuto riguardante i rapporti informativi si applica per analogia agli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per un periodo non inferiore a un anno. 2. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado. 3. Nel caso dell'agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis, la promozione al grado superiore dello stesso gruppo di funzioni è conferita con decisione dell'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Essa comporta per l'agente contrattuale l'inquadramento nel primo scatto del grado superiore. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra gli agenti contrattuali di cui all'articolo 3 bis assunti per una durata minima di tre anni che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo degli agenti contrattuali che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. L'articolo 41, paragrafo 1, ultima frase dello statuto si applica per analogia. 4. Un agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis può accedere ad un gruppo di funzioni superiore soltanto partecipando ad una procedura generale di selezione. CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 TER Articolo 88 Nel caso di un agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter: a) i contratti vengono conclusi per un periodo determinato e non sono rinnovabili; b) la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell'eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare i tre anni. I periodi coperti da un contratto di agente contrattuale di cui all'articolo 3 bis non vengono contabilizzati per la conclusione o il rinnovo dei contratti ai sensi del presente articolo. Articolo 89 1. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter può essere assunto in qualsiasi grado dei gruppi di funzioni II, III e IV ai sensi dell'articolo 80, tenendo conto delle loro qualifiche e della loro esperienza professionale. Per soddisfare esigenze specifiche delle istituzioni, può essere tenuto ugualmente conto della situazione del mercato del lavoro nella Comunità. L'agente contrattuale assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado. 2. L'agente contrattuale di cui all'articolo 3 ter che abbia maturato due anni di anzianità in uno scatto del suo grado accede automaticamente allo scatto superiore dello stesso grado. Articolo 90 In deroga alle disposizioni del presente titolo, agli interpreti di conferenza assunti dal Parlamento europeo o dalla Commissione per conto delle istituzioni o degli organismi comunitari si applicano le condizioni previste dall'accordo del 28 luglio 1999 tra il Parlamento europeo, la Commissione e la Corte di Giustizia, per conto delle istituzioni, da una parte, e le associazioni rappresentative della professione, dall'altra. Le modifiche a detto accordo, rese necessarie dall'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004(1), sono adottate entro il 31 dicembre 2006 secondo la procedura prevista all'articolo 78. Le modifiche successive al 31 dicembre 2006 sono adottate di comune accordo tra le istituzioni. CAPITOLO 6 CONDIZIONI DI LAVORO Articolo 91 Gli articoli da 16 a 18 si applicano per analogia. CAPITOLO 7 RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE Articolo 92 Fatte salve le modifiche previste agli articoli 90 e 94, gli articoli da 19 a 27 si applicano per analogia. Articolo 93 Gli stipendi base sono fissati conformemente alla seguente tabella: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 94 In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, l'indennità di prima sistemazione di cui al paragrafo 1 e l'indennità di nuova sistemazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo non possono essere inferiori: - a 734,76 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia; - a 435,62 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno. CAPITOLO 8 SICUREZZA SOCIALE Sezione A Copertura dei rischi di malattia e infortunio, indennità di carattere sociale Articolo 95 L'articolo 28 si applica per analogia. L'articolo 72, paragrafi 2 e 2 bis dello statuto si applica tuttavia agli agenti contrattuali rimasti in servizio presso la Comunità fino all'età di 63 anni solo se hanno lavorato per oltre 3 anni come agenti contrattuali. Articolo 96 1. L'ex agente contrattuale che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso un'istituzione della Comunità: a) che non è titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità a carico della Comunità, b) la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari, c) che ha prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi, d) e che risiede in uno Stato membro beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso. Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione in forza di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a norma del paragrafo 3. 2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente contrattuale: a) deve iscriversi come disoccupato presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza; b) deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione; c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi prescritti alle lettere a) e b). La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi. La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni considerate necessarie per l'applicazione del presente articolo. 3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente contrattuale al momento della cessazione dal servizio. Tale indennità di disoccupazione è fissata: a) al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di dodici mesi; b) al 45 % dello stipendio base dal 13o al 24o mese; c) al 30 % dello stipendio base dal 25o al 36o mese. Eccetto nei primi sei mesi, durante i quali si applica il limite inferiore di seguito definito ma non si applica il limite superiore, gli importi così fissati non possono essere inferiori a 878,64 EUR né superiori a 1757,28 EUR. Questi limiti sono adeguati nello stesso modo della tabella degli stipendi di cui all'articolo 66 dello statuto, conformemente all'articolo 65 dello statuto. 4. L'indennità di disoccupazione viene corrisposta all'ex agente contrattuale a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio, per un periodo massimo di 36 mesi e comunque non superiore ad un terzo della durata effettiva del servizio prestato. Tuttavia, se durante questo periodo l'ex agente contrattuale cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente contrattuale soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad un'indennità di disoccupazione nazionale. 5. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dall'articolo 67 dello statuto. L'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupazione alle condizioni di cui all'articolo 1 dell'allegato VII dello statuto. L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo. L'ex agente contrattuale beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste dall'articolo 72 dello statuto, alla copertura dei rischi di malattia senza contributi a suo carico. 6. L'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari sono pagati dalla Commissione in euro. Non si applica alcun coefficiente correttore. 7. L'agente contrattuale contribuisce per un terzo al finanziamento del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,81 % dello stipendio base dell'interessato, applicando una detrazione forfettaria di 798,77 EUR, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64 dello statuto. Detto contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato, insieme ai due terzi a carico dell'istituzione, su un Fondo speciale per la disoccupazione. Questo Fondo è comune a tutte le istituzioni, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono autorizzati ed effettuati dalla Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. 8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente contrattuale rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68. 9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo. 10. Le modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 28 bis, paragrafo 10, si applicano anche al presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma del presente articolo. 11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'equilibrio finanziario del regime lo richiede. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3. Articolo 97 Le disposizioni dell'articolo 74 dello statuto relative all'assegno per la nascita di un figlio e quelle dell'articolo 75 dello statuto relative all'onere a carico dell'istituzione per le spese previste in detto articolo si applicano per analogia. Articolo 98 Le disposizioni dell'articolo 76 dello statuto relative alla concessione di doni, prestiti o anticipazioni si applicano per analogia all'agente contrattuale per la durata del suo contratto o dopo la scadenza del contratto quando l'agente sia inabile al lavoro in seguito a malattia grave o prolungata, a disabilità o ad infortunio sopravvenuti nel corso del suo impiego e dimostri di non essere iscritto ad un altro regime di sicurezza sociale. Sezione B Copertura dei rischi d'invalidità e di decesso Articolo 99 L'agente contrattuale è coperto, alle condizioni di seguito specificate, contro i rischi di decesso e di invalidità che possono sopravvenire nel corso del suo impiego. Le prestazioni e le garanzie previste nella presente sezione sono sospese quando siano temporaneamente interrotti gli effetti pecuniari del contratto dell'agente, a norma delle disposizioni del presente regime. Articolo 100 Qualora la visita medica precedente l'assunzione dell'agente riveli che quest'ultimo è affetto da malattia o da infermità, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere di ammetterlo al beneficio delle garanzie previste in materia d'invalidità o di decesso, per quanto riguarda gli sviluppi e le conseguenze di tale malattia o infermità, soltanto al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in servizio presso l'istituzione. L'agente può presentare ricorso contro tale decisione alla commissione d'invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dello statuto. Articolo 101 1. L'agente colpito da invalidità considerata totale e che deve perciò cessare il suo servizio presso l'istituzione beneficia, per tutta la durata di tale incapacità, di un'indennità d'invalidità il cui importo è fissato come segue. L'articolo 52 si applica per analogia ai beneficiari di un'indennità di invalidità. Se il beneficiario di un'indennità di invalidità va in pensione prima dell'età di 65 anni senza aver raggiunto la percentuale massima dei diritti a pensione, si applicano le norme generali relative alla pensione di anzianità. La pensione di anzianità concessa è fissata sulla base dello stipendio relativo all'inquadramento, per grado e scatto, del funzionario al momento in cui è stato messo in invalidità. 2. L'indennità d'invalidità è fissata al 70 % dell'ultimo stipendio base dell'agente contrattuale. Essa non può tuttavia essere inferiore allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo I, grado 1, primo scatto. L'indennità di invalidità è assoggettata ai contributi al regime delle pensioni, calcolati sulla base della suddetta indennità. 3. Se l'invalidità è determinata da infortunio sopravvenuto nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero da malattia professionale o da atto di sacrificio personale compiuto nell'interesse pubblico o dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui, l'indennità d'invalidità non può essere inferiore al 120 % dello stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In questo caso, inoltre, il contributo al regime delle pensioni è a carico del bilancio dell'istituzione. 4. Se l'invalidità è stata provocata intenzionalmente dall'agente, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può decidere che l'agente percepirà soltanto l'indennità prevista all'articolo 109. 5. Il beneficiario di un'indennità d'invalidità ha diritto, alle condizioni previste dall'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia è calcolato sulla base dell'indennità del beneficiario. Articolo 102 1. Lo stato di invalidità è determinato dalla commissione di invalidità prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) dello statuto. 2. Il diritto all'indennità d'invalidità decorre dal giorno seguente a quello in cui è stato risolto il contratto dell'agente in applicazione degli articoli 47 e 48, applicabili per analogia. 3. L'istituzione di cui all'articolo 40 dell'allegato VIII dello statuto può sottoporre a periodici esami il titolare di un'indennità d'invalidità per accertare che egli continui a soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di detta indennità. Se la commissione d'invalidità constata che tali condizioni non sono più soddisfatte, l'agente riprende il servizio presso l'istituzione che lo impiega, sempre che il suo contratto non sia scaduto. Tuttavia, se l'interessato non può essere reintegrato in servizio presso le Comunità, il suo contratto può essere risolto previo versamento di un'indennità di importo corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito durante il periodo di preavviso e, se del caso, all'indennità di risoluzione del contratto prevista all'articolo 47. Egli beneficia inoltre dell'applicazione dell'articolo 109. Articolo 103 1. Gli aventi diritto di un agente deceduto, quali definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dagli articoli da 104 a 107. 2. In caso di decesso di un ex agente titolare di un'indennità d'invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 63 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 63 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, beneficiano di una pensione di reversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto. 3. In caso di scomparsa per un periodo superiore ad un anno di un agente o di un ex agente titolare di un'indennità di invalidità o di una pensione di anzianità, oppure di un ex agente che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 63 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 63 anni, le disposizioni dei capitoli 5 e 6 dell'allegato VIII dello statuto relative alle pensioni provvisorie si applicano per analogia anche al coniuge e alle persone considerate a carico dello scomparso. Articolo 104 Il diritto a pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso o, eventualmente, dal primo giorno del mese che segue il periodo in cui il coniuge superstite, gli orfani o le persone a carico dell'agente deceduto beneficiano della sua retribuzione in applicazione dell'articolo 70 dello statuto. Articolo 105 Il coniuge superstite di un agente beneficia, alle condizioni previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto, di una pensione di reversibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 35 % dell'ultimo stipendio base mensile percepito dall'agente né ad un importo pari allo stipendio base di un agente contrattuale del gruppo di funzioni I, grado 1, primo scatto. In caso di decesso di un agente, l'ammontare della pensione di reversibilità è maggiorato fino al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalle condizioni di durata di servizio e di età, al momento del decesso. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto, alle condizioni di cui all'allegato VII dello statuto, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto. Tuttavia, l'importo dell'assegno per figli a carico è pari al doppio dell'importo dell'assegno previsto all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto. Articolo 106 1. Qualora un agente o il titolare di una pensione di anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge con diritto a una pensione di reversibilità, i figli considerati a suo carico al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste dall'articolo 80 dello statuto. 2. Lo stesso diritto è riconosciuto ai figli che soddisfino alle medesime condizioni, in caso di decesso o di nuovo matrimonio di un coniuge titolare di una pensione di reversibilità. 3. Qualora un agente o il titolare di una pensione d'anzianità o di un'indennità d'invalidità sia deceduto senza che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 80, terzo comma, dello statuto. 4. In caso di decesso di un ex agente contrattuale che abbia cessato dal servizio prima dell'età di 63 anni e abbia chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità al primo giorno del mese civile successivo a quello nel quale avrebbe compiuto i 63 anni, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto ad una pensione di orfano alle stesse condizioni di quelle rispettivamente previste dai paragrafi precedenti. 5. Per quanto riguarda le persone equiparate ai figli a carico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello statuto, la pensione di orfano non può superare un importo pari al doppio dell'assegno per figli a carico. Il diritto alla pensione, tuttavia, si estingue se il mantenimento è a carico di un terzo a norma del diritto nazionale applicabile. 6. In caso di adozione, il decesso di uno dei genitori naturali, al quale è subentrato il genitore adottivo, non può dare luogo al versamento di una pensione di orfano. 7. L'orfano ha diritto all'indennità scolastica alle condizioni di cui all'articolo 3 dell'allegato VII dello statuto. Articolo 107 In caso di divorzio o di coesistenza di più gruppi di superstiti che possano pretendere a una pensione di reversibilità, quest'ultima viene ripartita secondo le modalità previste dal capitolo 4 dell'allegato VIII dello statuto. Articolo 108 Le norme in materia di massimali e di ripartizione previste dall'articolo 81 bis dello statuto si applicano per analogia. Sezione C Pensione di anzianità ed indennità una tantum Articolo 109 1. All'atto della cessazione dal servizio, l'agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell'equivalente attuariale o all'indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello statuto e dell'allegato VIII dello statuto. Se l'agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione non coprono i periodi corrispondenti ai versamenti effettuati a norma dell'articolo 112 del regime applicabile agli altri agenti. 2. L'articolo 11, paragrafi 2 e 3 dell'allegato VIII dello statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali. 3. Il titolare di una pensione di anzianità ha diritto, se è stato impiegato per più di tre anni in qualità di agente contrattuale, agli assegni familiari di cui all'articolo 67 dello statuto; l'assegno di famiglia viene calcolato sulla base della pensione del beneficiario. Articolo 110 1. Se l'agente contrattuale è nominato funzionario o agente temporaneo delle Comunità, non beneficia dell'indennità di cui all'articolo 109, paragrafo 1. Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso le Comunità viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall'allegato VIII dello statuto. 2. Se l'agente si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 112, i suoi diritti alla pensione di anzianità sono proporzionalmente ridotti per il periodo corrispondente a questi prelievi. 3. La disposizione del paragrafo precedente non si applica all'agente che, nei tre mesi successivi alla sua ammissione al beneficio dello statuto, abbia chiesto di riversare queste somme maggiorate degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %, rivedibile secondo la procedura di cui all'articolo 12 dell'allegato XII dello statuto. Sezione D Finanziamento del regime di copertura dei rischi d'invalidità e di decesso nonché del regime delle pensioni Articolo 111 Per quanto concerne il finanziamento del regime di sicurezza sociale previsto dalle sezioni B e C, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 83 e 83 bis dello statuto, nonché degli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello statuto stesso. Articolo 112 Alle condizioni che saranno stabilite dall'istituzione, l'agente contrattuale ha facoltà di chiedere che l'istituzione effettui i versamenti che egli deve eventualmente eseguire per costituire o mantenere i propri diritti a pensione, l'assicurazione contro la disoccupazione, l'indennità d'invalidità, l'assicurazione vita e l'assicurazione malattia nel paese dove ha fruito da ultimo di questi regimi. Durante il periodo di questi versamenti, l'agente non beneficia del regime comunitario di assicurazione malattia. Inoltre, per il periodo corrispondente a questi versamenti, l'agente contrattuale non è coperto dai regimi comunitari di assicurazione vita e assicurazione invalidità e non acquisisce diritti nel regime comunitario di assicurazione contro la disoccupazione e nel regime comunitario di pensione. Il periodo effettivo di questi versamenti per un qualsiasi agente contrattuale è limitato a 6 mesi. Tuttavia, l'istituzione può decidere di portarlo a un anno. I versamenti sono posti a carico del bilancio delle Comunità. I versamenti necessari per costituire o mantenere i diritti a pensione non possono superare il doppio del tasso di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto. Sezione E Liquidazione delle pensioni degli agenti contrattuali Articolo 113 Le disposizioni degli articoli da 40 a 44 dell'allegato VIII dello statuto si applicano per analogia. Sezione F Pagamento delle prestazioni Articolo 114 1. Le disposizioni degli articoli 81 bis e 82 dello statuto e dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto concernenti il pagamento delle prestazioni si applicano per analogia. 2. Tutte le somme dovute alle Comunità da un agente contrattuale a norma del presente regime di previdenza alla data da cui decorrono i suoi diritti alle prestazioni sono, nel modo determinato dall'istituzione di cui all'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto, dedotte dall'importo delle prestazioni spettanti all'agente o ai suoi aventi diritto. Tale rimborso può essere rateizzato in vari mesi. Sezione G Surrogazione delle comunità Articolo 115 Le disposizioni dell'articolo 85 bis dello statuto concernenti la surrogazione della Comunità si applicano per analogia. CAPITOLO 9 RIPETIZIONE DELL'INDEBITO Articolo 116 Si applica per analogia l'articolo 85 dello statuto concernente la ripetizione dell'indebito. CAPITOLO 10 MEZZI DI RICORSO Articolo 117 Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. CAPITOLO 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI E DEROGATORIE APPLICABILI AGLI AGENTI CONTRATTUALI CON SEDE DI SERVIZIO IN UN PAESE TERZO Articolo 118 Gli articoli da 6 a 16 e gli articoli da 19 a 25 dell'allegato X dello statuto si applicano per analogia agli agenti contrattuali che prestano servizio nei paesi terzi. Tuttavia, l'articolo 21 del suddetto allegato si applica soltanto se la durata del contratto non è inferiore ad un anno. CAPITOLO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Articolo 119 Gli articoli da 47 a 50 bis si applicano per analogia agli agenti contrattuali. Qualora venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un agente contrattuale, la commissione di disciplina di cui all'allegato IX dello statuto e all'articolo 49 del presente regime si riunisce con due membri supplementari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado dell'agente contrattuale oggetto del procedimento disciplinare. I due membri supplementari vengono nominati secondo una procedura ad hoc stabilita di comune accordo dall'autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regime e dal comitato del personale." 46. Gli articoli 79 e 80 diventano gli articoli 120 e 121. 47. L'articolo 81 diventa l'articolo 122 ed è sostituito dal testo seguente: "Articolo 122 Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente." 48. Il titolo VI è soppresso. 49. Il titolo V diventa titolo VI e gli articoli 82 e 83 diventano gli articoli 123 e 124. 50. L'articolo 124 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 124 Si applicano per analogia gli articoli 1 quater, 1 quinquies, 11, 11 bis, 12, 12 bis, l'articolo 16, primo comma, gli articoli 17, 17 bis, 19, 22, 22 bis e 22 ter, l'articolo 23, primo e secondo comma, e l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, relative ai doveri e diritti del funzionario, nonché gli articoli 90 e 91 dello statuto, relative ai mezzi di ricorso." 51. Al titolo VII, gli articoli 99, 100 e 101 sono soppressi ed è inserito l'articolo seguente: "Articolo 125 Fatte salve le altre disposizioni del regime, l'allegato reca disposizioni transitorie applicabili agli agenti assunti con contratto previsto dal presente regime." 52. Al titolo VIII, gli articoli 102 e 103 diventano gli articoli 126 e 127. 53. Nel nuovo articolo 126, i termini "articolo 103" sono sostituiti dai termini "articolo 127". 54. È aggiunto il seguente allegato: "ALLEGATO Misure transitorie applicabili agli agenti coperti dal regime applicabile agli altri agenti Articolo 1 1. Le disposizioni dell'allegato XIII dello statuto si applicano per analogia al regime applicabile agli altri agenti, per quanto concerne gli agenti impiegati al 30 aprile 2004. 2. Durante il periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2006, nel regime applicabile agli altri agenti: a) all'articolo 3, lettera b), primo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli assistenti (AST)" sono sostituiti dai termini "delle categorie B e C"; b) all'articolo 3, lettera b), secondo trattino, i termini "del gruppo di funzioni degli amministratori (AD)" sono sostituiti dai termini "della categoria A", i termini "AD 16 o AD 15" sono sostituiti da "A*16 o A*15" e i termini "AD 15 o AD 14" sono sostituiti da "A*15 o A*14". Articolo 2 1. Conformemente al regime applicabile agli altri agenti, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, di detto regime propone un contratto di agente contrattuale ad ogni agente impiegato dalle Comunità il 1o maggio 2004 con un contratto a tempo indeterminato in qualità di agente locale nell'Unione europea o in virtù della legislazione nazionale presso una delle agenzie o uno degli organismi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regime. L'offerta di impiego si basa su una valutazione delle funzioni che dovrà svolgere l'agente contrattuale. Il contratto entra in vigore al più tardi il 1o maggio 2005. L'articolo 84 del regime non si applica a questo tipo di contratti. 2. Qualora l'inquadramento dell'agente che abbia accettato il contratto offertogli comporti una diminuzione della sua retribuzione, l'istituzione può versare un importo supplementare tenendo conto della differenza attuale tra la legislazione dello Stato membro di occupazione in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le disposizioni pertinenti applicabili all'agente contrattuale. 3. Se necessario, ciascuna istituzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto, disposizioni generali di esecuzione dei paragrafi 1 e 2. 4. L'agente che non accetti l'offerta di cui al paragrafo 1 può mantenere il rapporto contrattuale preesistente con l'istituzione. Articolo 3 Durante cinque anni a decorrere dal 1o maggio 2004, gli agenti locali o contrattuali del Segretariato generale del Consiglio che avevano lo status di agenti locali di tale Segretariato generale prima del 1o maggio 2004 sono ammessi a partecipare alle prove dei concorsi interni del Consiglio alle stesse condizioni dei funzionari e degli agenti temporanei dell'istituzione. Articolo 4 Al 1o maggio 2004, i contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d), del regime, assunti a tempo determinato, possono essere rinnovati. Se si tratta di un secondo rinnovo, il contratto è stipulato a tempo indeterminato. I contratti in corso degli agenti temporanei cui si applica l'articolo 2, lettera d), del regime, assunti a tempo indeterminato, rimangono invariati. Articolo 5 1. Gli ex agenti temporanei disoccupati al 1o maggio 2004 e a cui l'articolo 28 bis del presente regime si applicava prima del 1o maggio 2004 rimangono soggetti a queste disposizioni fino al termine del loro periodo di disoccupazione. 2. Gli agenti temporanei il cui contratto è in corso il 1o maggio 2004 possono essere assoggettati, su richiesta, all'articolo 28 bis del presente regime applicabile prima del 1o maggio 2004. La richiesta va presentata al più tardi 30 giorni di calendario prima della data in cui termina il loro contratto di agenti temporanei." (1) GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.