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Document 32004D0274

    2004/274/CE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1097]

    GU L 86 del 24.3.2004, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/04/2004; abrogato da 32004D0363

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/274/oj

    32004D0274

    2004/274/CE: Decisione della Commissione, del 23 marzo 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1097]

    Gazzetta ufficiale n. L 086 del 24/03/2004 pag. 0027 - 0028


    Decisione della Commissione

    del 23 marzo 2004

    recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti d'America

    [notificata con il numero C(2004) 1097]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/274/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

    (2) Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

    (3) Il 23 febbraio 2004 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in un branco di volatili dello Stato del Texas (Contea di Gonzales), risultato positivo ad un controllo effettuato il 17 febbraio 2004.

    (4) Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia attualmente in corso in Asia. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

    (5) Tuttavia, tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di pollame vivo, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 27 gennaio 2004, e le importazioni di uova destinate al consumo umano, in provenienza dagli Stati Uniti d'America, sono state sospese a decorrere dal 25 febbraio 2004 dalle decisioni 2004/187/CE(3) e 2004/256/CE(4) della Commissione.

    (6) Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione(5), sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena attuate negli Stati membri successivamente all'importazione.

    (7) Tuttavia, come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri, la decisione 2004/187/CE ha anche sospeso le importazioni in provenienza dagli Stati Uniti d'America di volatili diversi dal pollame, tra cui gli uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

    (8) La decisione 97/222/CE della Commissione(6) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70o C in tutte le loro parti.

    (9) Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.

    (10) Gli Stati Uniti d'America hanno firmato un accordo con la Comunità europea in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(7).

    (11) Gli Stati Uniti d'America hanno comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo al fine di ottenere l'attuazione da parte della Comunità di misure di regionalizzazione, in conformità delle disposizioni dell'accordo veterinario; le informazioni attualmente disponibili non consentono tuttavia di restringere ad una zona delimitata le misure protettive stabilite nella presente decisione.

    (12) Occorre pertanto prorogare le misure protettive applicabili all'intero territorio degli Stati Uniti d'America e abrogare la decisione 2004/256/CE.

    (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio degli Stati Uniti d'America di:

    - pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova di tali specie;

    - volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari;

    - uova destinate al consumo umano.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio degli Stati Uniti d'America di:

    - carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento;

    - preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate.

    Articolo 3

    1. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 27 gennaio 2004.

    2. I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

    "Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione a base di carne costituita o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento, ottenuti da volatili macellati anteriormente al 27 gennaio 2004, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/274/CE".

    3. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento(8), qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

    Articolo 4

    La decisione 2004/256/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 6

    La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie statunitensi.

    Articolo 7

    La presente decisione si applica fino al 23 aprile 2004.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

    (2) GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9.

    (3) GU L 57 del 25.2.2004, pag. 35.

    (4) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 31.

    (5) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26, modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

    (6) GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39, modificata da ultimo dalla decisione 2003/826/CE (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 29).

    (7) Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, pubblicata nella GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1.

    (8) Cancellare le voci non pertinenti.

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