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Document 32004R0366

Regolamento (CE) n. 366/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2259/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004

GU L 63 del 28.2.2004, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/366/oj

32004R0366

Regolamento (CE) n. 366/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2259/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile 2004

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 28/02/2004 pag. 0031 - 0032


Regolamento (CE) n. 366/2004 della Commissione

del 27 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2259/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine possono essere presentate nel periodo tra il 1o aprile e il 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine,(1)

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(2),

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo(3),

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria(4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dalle decisioni 2003/18/CE e 2003/286/CE, nel settore delle carni suine a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti a partire dall'adesione.

(2) Per evitare distorsioni di mercato prima e dopo il 1o maggio 2004 le quote previste per i prodotti originari della Bulgaria e dalla Romania per il 2004 sono state modificate dal regolamento (CE) n. 333/2004 della Commissione del 26 febbraio 2004(5) per quanto riguarda il calendario e adeguate per quanto riguarda la ripartizione dei quantitativi corrispondenti. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2259/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2259/2003 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Per il periodo dal 1o aprile al 30 aprile 2004, possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione dei prodotti originari della Bulgaria e della Romania per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.";

b) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

(2) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(3) GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(4) GU L 267 del 30.09.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11).

(5) GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12.

(6) GU L 336 del 21.12.2003, pag. 10.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>"

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