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Έγγραφο 32004D0102

    2004/102/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 110]

    GU L 30 del 4.2.2004, σ. 22 έως 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 25/04/2004; abrogato da 32004D0402

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/102(1)/oj

    32004D0102

    2004/102/CE: Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 110]

    Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/2004 pag. 0022 - 0024


    Decisione della Commissione

    del 26 gennaio 2004

    recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle

    [notificata con il numero C(2004) 110]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/102/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

    vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle(4) è stata modificata in modo sostanziale(5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

    (2) Sia l'influenza aviaria che la malattia di Newcastle sono malattie che colpiscono le specie avicole.

    (3) I criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle figurano rispettivamente nell'allegato VI della direttiva 92/40/CEE e nell'allegato VII della direttiva 92/66/CEE.

    (4) I criteri per i piani di emergenza indicati nei due allegati di cui sopra sono identici.

    (5) Le misure di lotta da applicare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle seguono gli stessi principi e riguardano gli allevatori di pollame, gli operatori dei macelli e degli impianti di fusione delle carcasse, i veterinari del settore e i laboratori diagnostici. È pertanto possibile elaborare un piano di emergenza che si applichi sia per l'influenza aviaria che per la malattia di Newcastle.

    (6) Gli Stati membri hanno presentato per approvazione piani nazionali di emergenza, nei quali sono elencate e specificate le misure da attuare nel caso di epidemie di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.

    (7) Dagli esami effettuati risulta che tali piani soddisfano i criteri stabiliti e consentono il raggiungimento dell'obiettivo perseguito se applicati in modo efficace.

    (8) È opportuno che gli Stati membri conducano studi prospettici ed esercizi di simulazione al fine di assicurare l'efficacia dei piani.

    (9) Gli Stati membri devono aggiornare regolarmente i piani.

    (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvati i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle presentati dagli Stati membri di cui all'allegato I.

    Articolo 2

    La decisione 2000/680/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

    (4) GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.

    (5) Cfr. allegato II della presente decisione.

    ALLEGATO I

    Belgio

    Danimarca

    Germania

    Grecia

    Spagna

    Francia

    Irlanda

    Italia

    Lussemburgo

    Paesi Bassi

    Austria

    Portogallo

    Finlandia

    Svezia

    Regno Unito

    ALLEGATO II

    Decisione abrogata e relativa modificazione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Επάνω