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Document 32004D0101

2004/101/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5307]

GU L 30 del 4.2.2004, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/101(1)/oj

32004D0101

2004/101/CE: Decisione della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5307]

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 04/02/2004 pag. 0015 - 0021


Decisione della Commissione

del 6 gennaio 2004

che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE con riguardo ai certificati sanitari applicabili agli scambi intracomunitari di sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2003) 5307]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/101/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina(1), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/43/CE de Consiglio recante modifica della direttiva 88/407/CEE dispone che dal 1o gennaio 2005 lo sperma di animali della specie bovina, per essere ammissibile agli scambi intracomunitari, debba essere raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva 2003/43/CE.

(2) È tuttavia opportuno autorizzare il proseguimento degli scambi delle riserve di sperma di animali della specie bovina in conformità con le disposizioni della direttiva 88/407/CEE prima della modifica introdotta dalla direttiva 2003/43/CE.

(3) A tale fine l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE prevede quanto segue:

- fino al 31 dicembre 2004 gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004 e accompagnato da un certificato conforme ai modelli vigenti prima della modifica introdotta dalla direttiva 2003/43/CE,

- in seguito gli Stati membri autorizzano gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina conforme alle disposizioni precedentemente in vigore soltanto se esso è stato raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004. Non è stato tuttavia previsto alcun modello di certificato applicabile agli scambi intracomunitari effettuati dopo tale data.

(4) È pertanto necessario predisporre un modello di certificato per gli scambi intracomunitari e le importazioni di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato anteriormente al 31 dicembre 2004, effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2005. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, tuttavia, è opportuno aggiornare i modelli dei certificati d'importazione in un atto separato.

(5) Con riguardo agli scambi intracomunitari e a fini di chiarezza è necessario modificare l'allegato D della direttiva 88/407/CEE allo scopo di definire i due diversi modelli di certificato applicabili agli scambi intracomunitari di sperma bovino in conformità alle precedenti o alle nuove disposizioni della direttiva citata.

(6) Anche se gli scambi di riserve di sperma raccolto anteriormente al 31 dicembre 2004 dovrebbero essere transitori e venire gradualmente eliminati, rendendo di conseguenza obsoleto il corrispondente modello di certificato, le riserve durature del prodotto di cui trattasi rendono al momento impossibile fissare una data per la loro cessazione.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/43/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23).

ALLEGATO

"ALLEGATO D

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