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Document 32003D0907

2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

GU L 340 del 24.12.2003, p. 81–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/907/oj

32003D0907

2003/907/PESC: Decisione 2003/907/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0081 - 0093


Decisione 2003/907/PESC del Consiglio

del 22 dicembre 2003

che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2003/297/PESC, del 28 aprile 2003, relativa alla Birmania/Myanmar(1), in particolare l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato dell'Unione europea,

considerato quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8 della posizione comune 2003/297/PESC il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco delle persone soggette a misure restrittive di cui all'allegato di detta posizione comune, ove necessario.

(2) Con la decisione 2003/461/PESC(2), il Consiglio ha aggiornato l'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC.

(3) A seguito della nomina dei nuovi membri del governo della Birmania/Myanmar, avvenuta il 25 agosto 2003, è necessario aggiornare ulteriormente tale elenco,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2003/297/PESC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Costa

(1) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116).

(2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Comandanti regionali

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Vicecomandanti regionali

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Ministri

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Vice-ministri

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Ex membri del governo

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Altre autorità in materia di turismo

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Alti ufficiali del Ministero della difesa

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)

>SPAZIO PER TABELLA>

10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia

>SPAZIO PER TABELLA>

11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)

>SPAZIO PER TABELLA>

12. Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo

>SPAZIO PER TABELLA>

13. Imprese economiche statali

>SPAZIO PER TABELLA>

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