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Document 32003D0903

2003/903/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(2003) 4868]

GU L 340 del 24.12.2003, p. 65–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/903/oj

32003D0903

2003/903/CE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2003, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(2003) 4868]

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0065 - 0068


Decisione della Commissione

del 10 dicembre 2003

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2004 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

[notificata con il numero C(2003) 4868]

(2003/903/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue

(1) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità(3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2004. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2) Gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4) Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all'esecuzione del piano, alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(5) Per l'attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(6) Per rispettare l'obiettivo del piano occorre prevedere la distribuzione scaglionata dei prodotti nella fase di esecuzione del piano.

(7) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della stesura del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'esercizio 2004 si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano annuo di distribuzione di cui all'allegato I.

Articolo 2

Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell'allegato II.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del piano annuale, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 interviene il 1o ottobre 2003.

Articolo 4

Per i prodotti di cui vengono distribuite oltre 500 tonnellate, gli Stati membri partecipanti provvedono, in particolare con l'introduzione di disposizioni idonee nei bandi di gara, affinché i quantitativi indicati nell'allegato I, tabella b), siano oggetto di più distribuzioni nella fase di esecuzione del piano annuale in modo da tener conto delle capacità degli enti di beneficenza.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1921/2002 (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 9).

ALLEGATO I

Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 2004

a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a)

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di:

- latte in polvere: 26000 EUR;

- carni bovine: 16000 EUR.

ALLEGATO II

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

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