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Document 32003R2297

Regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

GU L 340 del 24.12.2003, p. 37–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; abrog. impl. da 32004R0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2297/oj

32003R2297

Regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 24/12/2003 pag. 0037 - 0049


Regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione

del 23 dicembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2084/2003(2), in particolare l'articolo 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali stabilito dallo stesso regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2000 abilita la Commissione a modificare l'allegato II, tenendo conto delle decisioni che aggiornano l'allegato della posizione comune 2000/346/PESC(3). Conformemente all'articolo 11 della posizione comune 2003/297/PESC(4), i riferimenti alla posizione comune 2000/346/PESC sono da considerarsi riferimenti alla posizione comune 2003/297/PESC.

(3) La decisione 2003/907/PESC(5) del Consiglio modifica l'allegato della posizione comune 2003/297/PESC, che riporta un elenco delle persone soggette alle misure restrittive stabilite nella stessa posizione comune. L'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(4) Affinché sia garantita l'efficacia delle misure previste dal presente regolamento, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1081/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29.

(2) GU L 313 del 28.11.2003, pag. 25.

(3) GU L 122 del 24.5.2000, pag. 1.

(4) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36, modificato dalla decisione 2003/461/PESC (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 116).

(5) Cfr. pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1

1. Consiglio di Stato per la pace e lo Sviluppo (SPDC)

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Comandanti regionali

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Vicecomandanti regionali

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Ministri

>SPAZIO PER TABELLA>

5. Vice-ministri

>SPAZIO PER TABELLA>

6. Ex membri del governo

>SPAZIO PER TABELLA>

7. Altre autorità in materia di turismo

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Alti ufficiali del Ministero della difesa

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Membri dell'ufficio del capo dei servizi di informazione militare (OCMI)

>SPAZIO PER TABELLA>

10. Ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia

>SPAZIO PER TABELLA>

11. Associazione per l'unione, lo sviluppo, la solidarietà (USDA)

>SPAZIO PER TABELLA>

12. Persone che beneficiano delle politiche economiche del governo

>SPAZIO PER TABELLA>

13. Imprese economiche statali

>SPAZIO PER TABELLA>

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