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Document 32003R2168
Council Regulation (EC) No 2168/2003 of 12 December 2003 repealing Regulation (EC) No 1031/2002 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Regolamento (CE) n. 2168/2003 del Consiglio, del 12 dicembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Regolamento (CE) n. 2168/2003 del Consiglio, del 12 dicembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
GU L 326 del 13.12.2003, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 2168/2003 del Consiglio, del 12 dicembre 2003, che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2003 pag. 0001 - 0001
Regolamento (CE) n. 2168/2003 del Consiglio del 12 dicembre 2003 che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America(1), in particolare l'articolo 5, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio con Proclamation n. 7529 "To Facilitate Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Steel Products" del 5 marzo 2002, pubblicato nello United States Federal Register, vol. 67, n. 45 del 7 marzo 2002, pag. 10533, e tutti gli atti basati su tale misura sono stati abrogati il 4 dicembre 2003. L'abrogazione ha avuto effetto a decorrere dal 5 dicembre 2003. (2) La condizione per l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1031/2002 stabilita dall'articolo 5 del medesimo regolamento è pertanto soddisfatta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1031/2002 è abrogato con effetto a decorrere dal 6 dicembre 2003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente F. Frattini (1) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 8.