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Document 32003D0758
2003/758/EC: Commission Decision of 20 October 2003 amending Decision 93/402/EEC as regards imports of fresh meat from Argentina (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 3827)
2003/758/CE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2003, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3827]
2003/758/CE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2003, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3827]
GU L 272 del 23.10.2003, pp. 16–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212
2003/758/CE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2003, che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3827]
Gazzetta ufficiale n. L 272 del 23/10/2003 pag. 0016 - 0020
Decisione della Commissione del 20 ottobre 2003 che modifica la decisione 93/402/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina [notificata con il numero C(2003) 3827] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/758/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003(2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La decisione 93/402/CEE della Commissione, del 10 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud(4), modificata da ultimo dalla decisione 2003/658/CE(5), si applica all'Argentina, al Brasile, al Cile, alla Colombia, al Paraguay e all'Uruguay. (2) La Commissione è stata informata dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica in Argentina nel dipartimento di General José de San Martín nella provincia di Salta ed ha adottato la decisione 2003/658/CE per sospendere l'importazione di carni bovine disossate e mature provenienti dai dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria nella provincia di Salta e dal dipartimento di Ramon Lista nella provincia di Formosa. (3) Tuttavia, il 19 settembre 2003 le autorità veterinarie argentine hanno comunicato ai servizi della Commissione di aver ampliato la zona sottoposta a restrizioni in modo da prevenire un'ulteriore diffusione della malattia in altre parti dell'Argentina e da creare una zona cuscinetto lungo la frontiera con altri paesi. (4) La nuova area sottoposta a restrizioni dalle autorità veterinarie argentine comprende i dipartimenti di Matacos e Bermejo nella provincia di Formosa, il dipartimento di Almirante Brown nella provincia di Chaco e il dipartimento di Patiño nella provincia di Formosa. (5) Le informazioni richieste alle autorità veterinarie argentine e da queste ultime fornite non consentono di valutare appieno la situazione nelle zone interessate, poiché non appare chiaramente quali misure siano applicate agli animali in questi territori e quali siano i risultati del campionamento effettuato. (6) Tenuto conto di queste incertezze e allo scopo di salvaguardare la situazione zoosanitaria nella Comunità europea, è opportuno sospendere temporaneamente l'importazione di carni bovine disossate e mature su base regionale dall'intero territorio delle province di Formosa, Chaco e Salta nonché, a causa della sua posizione geografica, della provincia di Jujuy. (7) Tuttavia, in mancanza di prove certe della presenza della malattia nelle zone suddette dell'Argentina, è opportuno autorizzare l'importazione nella Comunità di carni bovine fresche disossate e mature destinate al consumo umano, nonché di carni disossate e di frattaglie destinate all'alimentazione degli animali da compagnia macellate, prodotte e certificate prima dell'8 ottobre 2003. (8) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 93/402/CEE. (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/402/CEE è modificata come segue: 1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione. 2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36. (3) GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11. (4) GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11. (5) GU L 232 del 18.9.2003, pag. 59. ALLEGATO I "ALLEGATO I DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II "ALLEGATO II Garanzie di polizia sanitaria richieste per la certificazione((Le lettere (A, B, C, D, E, F, G e H) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli delle garanzie di polizia sanitaria di cui all'allegato III, parte 2, della presente decisione, che si devono applicare per ogni prodotto e origine conformemente all'articolo 2; il segno (-) indica che le importazioni non sono autorizzate.)) >SPAZIO PER TABELLA> CU Consumo umano PC Destinati all'elaborazione di prodotti cotti a base di carne. 1= cuori 2= fegati 3= muscoli masseteri 4= lingue. PF Destinati alla produzione di alimenti per animali da compagnia."