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Document 22003D0082

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

GU L 257 del 9.10.2003, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/82(2)/oj

22003D0082

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2003 del 20 giugno 2003 che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 09/10/2003 pag. 0037 - 0038


Decisione del Comitato misto SEE

n. 82/2003

del 20 giugno 2003

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 137/2002 del 27 settembre 2002(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni(2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 15a [regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo viene inserito il punto seguente:

"15b. 32003 R 0358: Regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a) nell'articolo 10, paragrafo introduttivo, il testo 'in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1534/91', va letto 'di sua iniziativa o su richiesta dell'altra autorità di vigilanza o di uno Stato soggetto alla sua giurisdizione o di una persona fisica o giuridica che invoca un interesse legittimo';

b) alla fine dell'articolo 10 viene aggiunto il paragrafo seguente: 'L'autorità di vigilanza competente in tali casi può prendere una decisione ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento n. 17 o delle corrispondenti disposizioni di cui al protocollo 21 dell'accordo SEE, senza che sia necessaria alcuna notifica da parte delle imprese'."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 358/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 giugno 2003, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

Essa si applica a partire dal 1 aprile 2003.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. Westerlund

(1) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 40.

(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.

(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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