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Document 22003A1007(01)
Agreement between the European Union and the Republic of Cyprus on the participation of the Republic of Cyprus in the European Union Forces (EUF) in the Democratic Republic of Congo
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo
GU L 253 del 7.10.2003, p. 23–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/693/oj
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 07/10/2003 pag. 0023 - 0025
TRADUZIONE Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Cipro sulla partecipazione della Repubblica di Cipro alla forza dell'Unione europea (EUF) nella Repubblica democratica del Congo L'UNIONE EUROPEA, da una parte, e LA REPUBBLICA DI CIPRO, dall'altra, in appresso denominate "le Parti", TENUTO CONTO: - dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/423/PESC, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo(1), - dell'invito rivolto alla Repubblica di Cipro a partecipare all'operazione diretta dall'UE, - del completamento positivo del processo di costituzione della forza e della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Cipro all'operazione diretta dall'UE, - della decisione RDC/2/03 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2003, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'UE nella Repubblica democratica del Congo(2), - della decisione RDC/3/03 del comitato politico e di sicurezza, del 31 luglio 2003, relativa all'accettazione del contributo della Repubblica di Cipro all'operazione militare diretta dall'UE nella Repubblica democratica del Congo(3), HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Contesto e definizioni 1. La Repubblica di Cipro accetta di attuare le disposizioni dell'azione comune 2003/423/PESC, conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni: a) "operazione Artemis": l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo prevista nell'azione comune 2003/423/PESC; b) "forza dell'Unione europea" (EUF): i comandi militari dell'UE, le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Artemis, i mezzi e i mezzi di trasporto; c) "personale EUF": il personale civile e militare assegnato all'EUF; d) "comandante della forza dell'UE": il comandante della forza dell'UE sul teatro delle operazioni, nominato dal Consiglio dell'Unione europea il 5 giugno 2003; e) "comandante dell'operazione dell'UE": il comandante dell'operazione Artemis, nominato dal Consiglio dell'Unione europea il 5 giugno 2003. Articolo 2 Partecipazione all'operazione 1. La Repubblica di Cipro garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all'EUF effettuino la missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/423/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione. 2. La Repubblica di Cipro informa il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Artemis. Articolo 3 Status 1. Lo status dell'EUF e del personale EUF partecipanti all'operazione Artemis è disciplinato dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica democratica del Congo e dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uganda sullo status delle forze dirette dall'Unione europea e relative modalità di attuazione. 2. Lo status del personale EUF fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori della Repubblica democratica del Congo e della Repubblica dell'Uganda è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Cipro. Articolo 4 Catena di comando 1. Tutte le forze e il personale partecipanti all'EUF restano interamente sotto il comando delle loro autorità nazionali. 2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OP/CON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i poteri. 3. La Repubblica di Cipro, nella gestione quotidiana dell'operazione Artemis, ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri partecipanti. 4. La Repubblica di Cipro esercita la giurisdizione sul proprio personale che partecipa all'EUF. Il comandante dell'operazione dell'UE può in qualsiasi momento richiedere il ritiro del contributo della Repubblica di Cipro. 5. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica di Cipro per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Artemis ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente. Articolo 5 Informazioni classificate La Repubblica di Cipro adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale partecipante all'EUF rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001(4), e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione dell'UE. Articolo 6 Aspetti finanziari La Repubblica di Cipro sostiene tutti i costi connessi alla partecipazione all'operazione Artemis, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base allo stato delle spese dell'operazione. Articolo 7 Composizione delle controversie Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalle parti per via diplomatica. Articolo 8 Inadempienza Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo con un preavviso di un mese. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo dalla Repubblica di Cipro all'operazione Artemis. Fatto a Bruxelles, addì 1o ottobre 2003, in lingua inglese in quattro copie. (1) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50. (2) GU L 184 del 23.7.2003, pag. 13. (3) GU L 206 del 15.8.2003, pag. 32. (4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.