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Dokument 32003R1550

Regolamento (CE) n. 1550/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003, relativo alla quinta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

GU L 219 del 2.9.2003, str. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1550/oj

32003R1550

Regolamento (CE) n. 1550/2003 della Commissione, del 1° settembre 2003, relativo alla quinta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 02/09/2003 pag. 0008 - 0008


Regolamento (CE) n. 1550/2003 della Commissione

del 1o settembre 2003

relativo alla quinta gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2239/2002(4), tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara, la Commissione fissa un prezzo massimo di acquisto in funzione del prezzo d'intervento in vigore oppure decide di non dare seguito alla gara.

(2) L'esame delle offerte ricevute induce a non dare seguito alla gara.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 214/2001, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 agosto 2003, non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

(4) GU L 341 del 17.12.2002, pag. 12.

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