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Document 32003D0630

2003/630/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3074]

GU L 218 del 30.8.2003, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1792

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/630/oj

32003D0630

2003/630/CE: Decisione della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 3074]

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 30/08/2003 pag. 0055 - 0056


Decisione della Commissione

del 29 agosto 2003

che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania

[notificata con il numero C(2003) 3074]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/630/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), modificata dall'allegato II, capitolo 6, parte B 1, punto 53, lettera b), dell'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 21,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea e gli adeguamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) All'Ungheria è stato concesso un periodo di transizione di tre anni per alcuni aspetti del regime dei controlli veterinari con riguardo alle norme applicabili alle installazioni richieste alla frontiera con la Romania per i controlli sui prodotti di origine animale.

(2) Questa disposizione è limitata soltanto ai requisiti relativi alle installazioni, mentre tutti gli altri aspetti delle procedure relative ai controlli veterinari devono essere eseguiti conformemente ai requisiti dell'UE.

(3) Di conseguenza, è necessario identificare il posto d'ispezione frontaliero dove i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania possono essere controllati alla frontiera con l'Ungheria, nonché prevedere deroghe appropriate ai requisiti applicabili alle installazioni d'ispezione per i prodotti di origine animale nel posto d'ispezione frontaliero suddetto.

(4) La deroga alla regola della separazione applicabile ai posti d'ispezione frontalieri a basso transito di cui all'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2001/812/CE della Commissione(2) si applica a prescindere dal numero massimo di partite fissato dalla deroga stessa.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti di origine animale trasportati su strada dalla Romania devono entrare nel territorio dell'Ungheria attraverso il posto d'ispezione frontaliero indicato nell'allegato.

Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2001/812/CE della Commissione si applica al posto d'ispezione frontaliero indicato nell'allegato, senza restrizioni sul numero di partite che transitano da tale posto d'ispezione frontaliero.

Articolo 3

La presente decisione è subordinata all'entrata in vigore dell'atto di adesione e prende effetto da tale data.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2007.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2) GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

ALLEGATO

Posti d'ispezione frontalieri sul confine tra l'Ungheria e la Romania.

Nagylak

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