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Dokumentas 32003D0535
2003/535/EC: Commission Decision of 22 July 2003 amending Decision 2003/218/EC as regards the protection and surveillance zones in relation to bluetongue in Italy (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 2601)
2003/535/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2601]
2003/535/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2601]
GU L 184 del 23.7.2003, p. 40—41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 16/12/2003
2003/535/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2003, che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2601]
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0040 - 0041
Decisione della Commissione del 22 luglio 2003 che modifica la decisione 2003/218/CE riguardo alle zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia [notificata con il numero C(2003) 2601] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/535/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma, considerando quanto segue: (1) In seguito all'evoluzione nel 2003 della situazione della febbre catarrale degli ovini, la Commissione ha adottato la decisione 2003/218/CE, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e che stabilisce norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE(2). Tale decisione prevede la creazione di zone in base al livello di rischio meno elevato (sezione 1 degli allegati I A, I B e I C) o più alto (sezione 2 degli allegati I A, I B e I C) constatato. Tenuto conto della situazione epidemiologica e dei fattori ambientali, è necessario delimitare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2000/75/CE, tutte le zone in cui saranno istituite zone di protezione e di sorveglianza in ciascuno Stato membro interessato, specificando al tempo stesso le condizioni applicabili ai movimenti degli animali per i quali si deroga alle restrizioni applicabili in funzione del livello di rischio meno elevato o più alto constatato. (2) Per quanto riguarda l'Italia, il programma di sorveglianza ha dimostrato casi di sieroconversione nelle province di Campobasso e di Chieti, che rivelano la presenza del virus della febbre catarrale degli ovini. (3) Queste due province devono essere pertanto aggiunte alle zone di protezione e di sorveglianza in Italia. (4) Tenuto conto del livello di circolazione del virus e della copertura vaccinale nelle province di Campobasso e di Chieti, queste province devono essere considerate zone a rischio meno elevato e inserite nella sezione 1 dell'allegato I B della decisione 2003/218/CE. (5) La decisione 2003/218/CE deve essere pertanto modificata in conformità. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato I della decisione 2003/218/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 12 agosto 2003. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 327 del 22.12.2002, pag. 74. (2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35. ALLEGATO "" ALLEGATO I (zone di protezione e di sorveglianza) ALLEGATO I A Sezione 1 Sicilia: Catania, Enna, Messina Basilicata: Matera, Potenza Puglia: Brindisi, Foggia Sezione 2 Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Puglia: Bari, Lecce, Taranto Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno ALLEGATO I B Sezione 1 Francia: Corse du sud, Haute Corse Italia: Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano Lazio: Viterbo, Roma Toscana: Grosseto, Livorno, Pisa, Massa-Carrara Molise: Isernia, Campobasso Abruzzo: l'Aquila, Chieti Sezione 2 Lazio: Latina, Frosinone ALLEGATO I C Sezione 1: l'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative elencate nella sezione 2. Sezione 2: le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.