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Dokumentum 32003D0530
2003/530/EC: Council Decision of 16 July 2003 on the compatibility with the common market of an aid that the Italian Republic intends to grant to its milk producers
2003/530/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte
2003/530/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte
GU L 184 del 23.7.2003., 15—16. o.
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Hatályos
2003/530/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 23/07/2003 pag. 0015 - 0016
Decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte (2003/530/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana, considerando quanto segue: (1) L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale attualmente stabilita dal regolamento (CE) n. 1255/1999(1) ha dichiarato applicabili al mercato del latte gli articoli 87, 88 e 89. (2) Nel periodo dal 1995/1996 al 2001/2002, i produttori italiani di latte hanno prodotto quantitativi di latte superiori a quelli di riferimento e devono versare alla Comunità un importo pari a 1386475250 EUR a titolo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari istituito conformemente al regolamento (CEE) n. 3950/92(2). (3) A seguito di sospensioni dei pagamenti che i suddetti produttori hanno ottenuto dai tribunali amministrativi nazionali, le autorità italiane non hanno riscosso gran parte di tale importo. (4) L'attuale situazione italiana è caratterizzata dal fatto che la riscossione del prelievo supplementare incontra una serie di difficoltà le quali hanno prodotto, in particolare, un vasto numero di cause pendenti che può continuare a ritardare gli effettivi pagamenti ancora per molto tempo. (5) Per risolvere questo contenzioso ed eliminare le tensioni sociali attualmente esistenti, le autorità italiane prevedono di adottare misure che consentano ai suddetti produttori di latte di saldare il debito restante mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi. (6) A tal fine le autorità italiane intendono concedere ai produttori in questione un aiuto statale, per cui la Repubblica italiana si sostituirebbe ai produttori nel pagamento dell'importo totale da essi dovuto alla Comunità e recupererebbe l'intera somma dagli stessi mediante i pagamenti differiti. (7) Il governo italiano si è impegnato ad evitare in avvenire simili problemi imponendo una rigorosa applicazione del prelievo supplementare sulla base di una nuova legge per la futura gestione delle quote latte che prevede un radicale riesame e ammodernamento delle sue disposizioni di attuazione. Stando alla valutazione della Commissione, tale legge costituisce una corretta base legislativa per l'applicazione del regime e, se pienamente e correttamente attuata, consentirà un buon funzionamento del regime. (8) Per evitare ai singoli produttori di latte italiani interessati insostenibili problemi finanziari, che sarebbero probabilmente causati da un immediato recupero globale degli importi dovuti, e quindi allentare le tensioni sociali esistenti, si riconosce l'esistenza di circostanze eccezionali che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 del trattato, autorizzano a considerare l'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suddetti produttori di latte, sotto forma di anticipi e pagamenti differiti, compatibile con l'organizzazione comune dei mercati, in deroga all'articolo 87 del trattato, sempreché siano rispettate le condizioni stabilite nella presente decisione. (9) A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione procede all'esame permanente dei regimi di aiuto autorizzati dal Consiglio. Conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(3), la Commissione vigila sul rispetto delle condizioni alle quali il regime di aiuto è approvato, potendo ingiungere il recupero degli aiuti concessi illegalmente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai produttori di latte, sostituendosi a questi nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è eccezionalmente considerato compatibile con il mercato comune a condizione che: - l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo, - il periodo di rimborso non superi 14 anni, a decorrere al 1o gennaio 2004. Articolo 2 La concessione dell'aiuto di cui all'articolo 1 è condizionata alla dichiarazione dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) dell'importo di 1386475250 EUR, corrisponde al prelievo totale per i periodi di cui all'articolo 1. L'Italia detrae il debito in essere, corrispondente al prelievo totale aggiuntivo ridotto del prelievo già dichiarato per il periodo fino al marzo 2003 incluso e accreditato al FEAOG, il prelievo già trattenuto nel quadro delle riduzioni degli anticipi mensili nonché il prelievo già trattenuto nel quadro della decisione sulla liquidazione dei conti per gli anni 1995/1996 e 1996/1997, e i relativi interessi, corrispondenti pertanto ad un importo totale di 249585217 EUR, dalle spese finanziate dal Fondo, rispettivamente per i mesi di novembre 2003, novembre 2004 e novembre 2005 in tre rate annuali identiche. L'interesse, calcolato su base mensile, è ridotto dell'interesse già imputato nelle decisioni di liquidazione dei conti relative agli anni 1995/1996 e 1996/1997. Per i periodi di cui all'articolo 1, sono prese in considerazione le dichiarazioni del prelievo aggiuntivo per i mesi da aprile 2003 in poi, accreditato al Fondo. Articolo 3 Per consentire alla Commissione di assolvere i suoi compiti conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, le autorità italiane competenti riferiscono annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi da esse compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per il periodo dal 1995/1996 al 2001/2002. La Commissione effettuerà una valutazione delle informazioni fornite e la trasmetterà al Consiglio. Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Magri (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 572/2003 della Commissione (GU L 82 del 29.3.2003, pag. 20). (3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.