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Document 32003R1285
Commission Regulation (EC) No 1285/2003 of 17 July 2003 determining to what extent applications for import rights for calves not exceeding 80 kilograms lodged pursuant to Regulation (EC) No 1128/1999 can be met
Regolamento (CE) n. 1285/2003 della Commissione, del 17 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi
Regolamento (CE) n. 1285/2003 della Commissione, del 17 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi
GU L 180 del 18.7.2003, p. 49–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1285/2003 della Commissione, del 17 luglio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 18/07/2003 pag. 0049 - 0049
Regolamento (CE) n. 1285/2003 della Commissione del 17 luglio 2003 che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1128/1999, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso del periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003. (2) Per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi: a) 25,0150 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1128/1999; b) 0,8525 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1128/1999. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2003. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50. (2) GU L 160 del 28.6.2003, pag. 45.