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Document 32003R1251

Regolamento (CE) n. 1251/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia

GU L 175 del 15.7.2003, p. 3–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/12/2003; abrogato da 32003D0880

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1251/oj

32003R1251

Regolamento (CE) n. 1251/2003 della Commissione, del 14 luglio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 15/07/2003 pag. 0003 - 0028


Regolamento (CE) n. 1251/2003 della Commissione

del 14 luglio 2003

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 16 ottobre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di profilati cavi originari della Russia e della Turchia (i "paesi interessati") e ha avviato un'inchiesta.

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2000 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio ("il denunziante") per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria (l'80 % circa) della produzione comunitaria totale di profilati cavi. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti e gli altri produttori comunitari noti, gli importatori e le associazioni degli utilizzatori notoriamente interessate nonché i produttori esportatori noti e i rappresentanti della Russia e della Turchia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

2. Campionamento

(4) In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari, di importatori comunitari non collegati ad un produttore esportatore dei paesi interessati e di produttori esportatori nei paesi interessati e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (il "regolamento di base"), si è valutata l'opportunità di ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutte le parti summenzionate sono state invitate a manifestarsi entro due settimane dall'apertura del procedimento e a fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura per il periodo tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (il periodo dell'inchiesta o "PI").

(5) I quattordici produttori comunitari a nome dei quali era stata presentata la denuncia hanno acconsentito tutti ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Tra di essi sono state selezionate per il campione otto società(4), che sono state considerate rappresentative del totale dei produttori comunitari denunzianti in termini di volume di produzione e di vendite del prodotto in esame nella Comunità, come pure in termini di copertura geografica.

(6) Anche dodici importatori non collegati hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni di base richieste entro il termine stabilito. In considerazione della situazione, i servizi della Commissione hanno deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare i questionari a tutti i suddetti dodici importatori.

(7) Per quanto riguarda i produttori esportatori russi, un unico produttore esportatore si è manifestato entro il termine stabilito e pertanto il campionamento non è stato applicato alla Russia. Nel caso della Turchia invece, diciannove produttori esportatori hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Di questi produttori solo sedici hanno effettivamente venduto il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e con le autorità turche. È stato selezionato di comune accordo un campione di cinque società che rappresentavano circa l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il PI. Oltre ai suddetti, tra le società che avevano esportato nella Comunità sei non selezionate per il campione hanno chiesto un esame individuale. Dato il gran numero di domande, superiore persino al numero di società selezionate per il campione, si è considerato che l'esame dei singoli casi fosse indebitamente gravoso, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e sono state accolte solo due domande.

3. Inchiesta

(8) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari che hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione (il questionario completo alle otto società selezionate per il campione e una versione ridotta dello stesso, limitata a taluni indicatori macroeconomici, alle sei società non selezionate - si veda anche la sezione "pregiudizio"), agli importatori non collegati che si sono manifestati entro il termine previsto nell'avviso di apertura, all'unico produttore esportatore noto della Russia, a tutti i produttori esportatori turchi che sono stati inclusi nel campione o ai quali è stato concesso l'esame individuale e a undici associazioni di società note per utilizzare il prodotto in esame.

(9) Sono state ricevute risposte dagli otto produttori comunitari selezionati per il campione, dai sei produttori comunitari non selezionati, da sei importatori comunitari non collegati, dal produttore esportatore russo, il quale ha anche chiesto che gli fosse riconosciuto lo status di economia di mercato, e da sei produttori esportatori turchi. Non sono state ricevute risposte da utilizzatori.

(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari oggetto di campionamento:

- Voestalpine Krems GmbH, Krems/Donau, Austria,

- SRW GmbH, Altensteig-Walddorf, Germania,

- Arcelor Tubes France SA, Vincey, Francia,

- ILVA SpA, Milano, Italia,

- Marcegaglia SpA, Mantova, Italia,

- Rautaruukki Oyj Metform, Helsinki, Finlandia,

- Corus UK Ltd, Corby, Regno Unito.

b) Produttori esportatori turchi oggetto di campionamento:

- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul (collegata a Yücel Boru Profil Endüstrisi AS),

- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul (collegata a Cayirova Boru San Ve Tic AS),

- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul

- Ozdemir Sanayi VE Tic Ltd, Eregli.

c) Produttori esportatori turchi ai quali è stato concesso l'esame individuale:

- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,

- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul.

d) Produttore esportatore russo:

- JSC Severstal, Cherepovets.

(11) Per motivi di forza maggiore una delle società turche inizialmente incluse nel campione, Toscelik Profil ve Sac, non è stata in grado di fornire in tempo debito ai servizi della Commissione tutte le informazioni richieste. Di conseguenza, la società è stata esclusa dal campione e non è stata oggetto di una visita di accertamento, ma ha continuato ad essere considerata come una società che ha cooperato.

4. Periodo dell'inchiesta

(12) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Osservazioni generali

(13) Per profilati cavi s'intendono i tubi e i profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90 ) e ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90 ).

(14) I profilati cavi sono prodotti in un'ampia gamma di dimensioni, spessore, lunghezza e qualità di acciaio. Vi sono fondamentalmente due processi di fabbricazione. I profilati cavi possono essere forgiati a caldo o a freddo. Entrambi i tipi sono utilizzati principalmente nel settore delle costruzioni, anche se il primo tipo è impiegato normalmente in applicazioni più impegnative (ad esempio, elementi portanti, ingegneria). Tra i profilati cavi forgiati a freddo il tipo più comune è il cosiddetto profilato cavo "strutturale", usato principalmente nel settore delle costruzioni, ma che può essere incontrato in varie applicazioni (ad esempio, costruzioni, magazzinaggio, attrezzature agricole, rimorchi, autocarri, scavatrici ecc.). Invece, il cosiddetto profilato "di precisione", che è in genere di dimensioni più piccole, è utilizzato per la fabbricazione di prodotti destinati al consumo finale, quali le automobili, i mobili da ufficio e da arredamento, gli strumenti da giardinaggio e i prodotti per i bambini. In termini di volume, i profilati cavi "strutturali" sono di gran lunga i più utilizzati.

2. Prodotto in esame

(15) Il prodotto in esame è costituito da profilati cavi originari della Russia e della Turchia ("il prodotto in esame").

(16) L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, indipendentemente dalle differenze nei metodi di produzione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono utilizzati allo stesso fine.

(17) Pertanto e ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono provvisoriamente considerati come un unico prodotto.

3. Prodotto simile

(18) Si è determinato in via provvisoria che i profilati cavi prodotti e venduti dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità sono un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, ai profilati cavi originari dei paesi interessati ed esportati nella Comunità. Analogamente, i profilati cavi prodotti e venduti sui mercati dei paesi interessati sono simili ai profilati cavi originari di tali paesi ed esportati nella Comunità.

C. DUMPING

1. Metodo generale

(19) Il metodo generale esposto di seguito è stato applicato a tutti i produttori esportatori della Turchia e all'unico produttore esportatore russo che abbia cooperato, al quale è stato riconosciuto lo status di impresa operante in economia di mercato, come illustrato ai considerando da 34 a 39. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici a quel paese esportatore.

Valore normale

(20) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(21) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di profilati cavi venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne rappresentative, che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(22) Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di profilati cavi sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite di profilati cavi di tipo comparabile esportate nella Comunità.

(23) Si è esaminato inoltre se le vendite di ciascuno di questi tipi di prodotto sul mercato interno potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a tal fine è stata calcolata la porzione di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in questione. Allorché il volume delle vendite di profilati cavi effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di profilati cavi rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto unicamente, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.

(24) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di profilati cavi era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, è stato considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto era insufficiente e che in tali circostanze il prezzo sul mercato interno non poteva essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.

(25) Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo del prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. In tal caso la Commissione ha utilizzato i prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato interno dagli altri produttori, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. In tutti i casi in cui ciò non era possibile, si è fatto ricorso ad un valore normale costruito, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(26) In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto (SGAV). In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e al profitto sono stati determinati in base al metodo stabilito all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(27) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(28) Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(29) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Si è proceduto agli opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

Margine di dumping

(30) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(31) Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è stato determinato un margine di dumping "residuo" sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(32) Per i paesi nei quali il livello di collaborazione è stato elevato e non vi era motivo di ritenere che vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(33) Per quei paesi nei quali si è registrato un livello insufficiente di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato calcolato sulla base delle esportazioni nella Comunità di quantità rappresentative del prodotto in esame caratterizzate dal dumping più elevato. Si è ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione e perché nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore.

2. Russia

Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato ("TEM")

(34) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della Russia, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando per tali società sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(35) Solo una società russa, JSC Severstal, si è manifestata entro il termine previsto e ha domandato il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base compilando e rispedendo il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta.

(36) Per poter beneficiare del TEM la società in questione doveva dimostrare di operare prevalentemente in condizioni di economia di mercato.

(37) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e ha verificato in loco, nella sede della società in questione, tutte le informazioni contenute nel formulario per l'ottenimento del TEM.

(38) È stato confermato che nella società in questione le decisioni in materia di prezzi e di costi venivano adottate senza significative interferenze statali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che i costi e i prezzi riflettevano nel complesso i valori di mercato. I documenti contabili di questa società erano soggetti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità, e i suoi costi di produzione e la sua situazione finanziaria non erano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. È stato confermato anche che detta società è soggetta alle leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono certezza del diritto e stabilità per la sua attività e che le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(39) Si è pertanto concluso che JSC Severstal soddisfa le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e le è stato pertanto riconosciuto il TEM. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha avanzato obiezioni alle conclusioni della Commissione.

Valore normale

(40) È stato chiesto a JSC Severstal di rispondere a tutte le domande del questionario e di fornire informazioni relative alle vendite sul mercato interno e ai costi di produzione del prodotto in esame. Come indicato al considerando 10, le risposte al questionario sono state verificate presso la sede della società.

(41) Il valore normale è stato determinato con il metodo descritto ai considerando da 20 a 26, ossia è stato calcolato sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, oppure è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per il tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità.

Prezzi all'esportazione

(42) L'inchiesta ha mostrato che le esportazioni del produttore esportatore russo sono state effettuate direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità e in parte attraverso una società collegata insediata in Svizzera. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione è stato determinato seguendo il metodo illustrato ai considerando 27 e 28, ossia in base, rispettivamente, ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili e al prezzo all'esportazione costruito a partire dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente della Comunità.

(43) Nel secondo caso sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore collegato, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

Confronto

(44) Il confronto è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su questa base si è proceduto a riduzioni per differenze relative ai trasporti, allo stadio commerciale, alle assicurazioni, ai costi di movimentazione, carico e scarico, sussidiari, di credito, delle commissioni e d'importazione.

Margine di dumping per le imprese che hanno collaborato

(45) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente.

(46) Su questa base il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 9,5 %.

Margine di dumping residuo

(47) In considerazione dell'elevato livello di cooperazione constatato per la Russia, pari al 90 % circa, e in assenza di indizi che facciano ritenere che produttori esportatori si siano deliberatamente astenuti dal cooperare, il margine di dumping residuo è fissato al livello del margine stabilito per l'unica società che ha cooperato, ossia al 9,5 % del prezzo cif alla frontiera comunitaria.

3. Turchia

(48) Come indicato ai considerando 4 e 7, dato il gran numero di produttori esportatori turchi interessati, si è proceduto ad un campionamento. Le società selezionate per il campione sono:

- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul,

- Yücel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul,

- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli,

- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi AS, Iskenderun,

- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul.

(49) Come indicato al considerando 11, la società Toscelik Profil ve Sac non ha potuto fornire per tempo tutte le informazioni richieste ai servizi della Commissione ed è stata pertanto esclusa dal campione, ma, per i motivi menzionati al suddetto considerando, ha continuato ad essere considerata una società che ha cooperato.

(50) È stato accordato un esame individuale alle seguenti società:

- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara,

- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul.

(51) Non sono state selezionate, ma hanno accettato di cooperare, le seguenti società:

- Goktas Yassi Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret AS, Gebze-Kocaeli,

- Yasan Yassi Metal San. Tic. AS, Istanbul,

- Boral Boru Profil San. ve Tic. Ltd, Istanbul,

- Umran Celik Boru Sanayii AS, Istanbul,

- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,

- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,

- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri,

- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,

- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,

- Sevil Boru-Profil Sanayii VE Ticaret AS, Istanbul,

- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.

Valore normale

(52) A causa della forte inflazione presente in Turchia (45 % circa nel 2002), la Commissione ha determinato il valore normale dei tipi di profili cavi direttamente comparabili con i tipi esportati nella Comunità su base mensile. Nei casi in cui non vi erano vendite o non vi erano vendite rappresentative dei tipi di profili cavi comparabili sul mercato interno o nei casi in cui le vendite mensili sul mercato interno non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha utilizzato la media dei prezzi di altri produttori esportatori sul mercato interno del paese esportatore come base per la determinazione del valore normale. Solo quando non si sono potuti individuare gli stessi tipi di profili cavi nelle vendite di altri produttori esportatori sul mercato interno del paese esportatore, i valori normali sono stati costruiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. Per cinque produttori esportatori che hanno cooperato sono stati utilizzati i costi di fabbricazione, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti effettivi di ciascuna società. Nel caso di una società le cui vendite totali del prodotto in esame sul mercato interno non erano rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità la Commissione ha utilizzato i prezzi di altri produttori esportatori sul mercato interno del paese esportatore come base per determinare il valore normale.

Prezzo all'esportazione

(53) Il prezzo all'esportazione del prodotto in esame originario della Turchia è stato determinato in base alle vendite all'esportazione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

Confronto

(54) Ove opportuno, si è proceduto ad adeguamenti per tener conto di riduzioni, sconti, spese di trasporto, di movimentazione, di carico e scarico, costi sussidiari (commissioni bancarie), spese di assicurazione e credito.

Margine di dumping

(55) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione.

1) Produttori esportatori inclusi nel campione che hanno cooperato e produttori esportatori che hanno beneficiato di un esame individuale

(56) È prassi abituale della Commissione stabilire un margine di dumping per i produttori esportatori collegati, per escludere la possibilità che le future esportazioni nella Comunità siano effettuate per il tramite delle società cui è stato attribuito il margine più basso.

(57) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera comunitaria, sono:

- Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, Eregli: 14,7 %,

- MMZ Onur Boru Profil Uretim, Istanbul: 14,4 %,

- Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, Istanbul: 6,4 %,

- Noksel Celik Boru Sanayi AS, Ankara: 5,3 %,

- Yüel Boru Profil Endüstrisi AS, Istanbul: 4,2 %,

- Cayirova Boru San Ve Tic AS, Istanbul: 4,2 %.

2) Altri produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno cooperato

(58) Per determinare il margine di dumping da applicare ai produttori turchi non inclusi nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha calcolato una media ponderata del margine di dumping per i produttori del campione, come indicato all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(59) È stata ricavata così una media ponderata del margine di dumping pari a 6,4 % applicabile alle seguenti società:

- Goktas Yassi Hadde Mamülleri Sanayi ve Ticaret AS, Gebze-Kocaeli,

- Yasan Yassi Metal San. Tic. AS, Istanbul,

- Boral Boru Profil San. ve Tic. Ltd, Istanbul,

- Umran Celik Boru Sanayii AS, Istanbul,

- Borusan Birlesik Boru Fabrikalari AS, Istanbul,

- Mannesmann Boru Endustrisi AS, Istanbul,

- Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Kayseri,

- Borutas Boru Sanayii ve Ticaret AS, Adapazari,

- Cinar Boru Profil San. Tic. Ltd STI, Eregli,

- Sevil Boru-Profil Sanayii ve Ticaret AS, Istanbul,

- Toscelik Profil ve Sac. Endüstrisi COMO, Iskenderun,

- Özborsan Boru San.ve Ticaret AS, Istanbul.

3) Società che non hanno cooperato

(60) Il livello di cooperazione delle società turche è stato elevato, cosicché il margine di dumping residuo provvisorio è stato fissato allo stesso livello del margine più elevato tra quelli delle società che hanno cooperato, ossia al 14,7 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

1. Produzione totale della Comunità

(61) All'interno della Comunità il prodotto in esame viene fabbricato dai 14 produttori a nome dei quali è stata presentata la denuncia, che sono insediati in Austria, Belgio, Germania, Grecia, Francia, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, e da altri 12 produttori. Si considera che l'insieme di questi 26 produttori costituisca la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(62) Come previsto nel suddetto avviso di apertura del procedimento, è stato selezionato un campione di otto società(5) tra i 14 produttori comunitari che hanno presentato la denuncia. Queste società hanno cooperato completamente all'inchiesta. La Commissione ha proceduto alla selezione del campione principalmente in base alle dimensioni delle imprese; giudicate in termini di volume della produzione e delle vendite. A parte ciò si è tenuto conto anche del criterio della copertura geografica, allo scopo di avere un quadro geograficamente equilibrato dell'industria in questione.

(63) Per informazione, gli otto produttori comunitari costituenti il campione rappresentano da soli il 54 % della produzione totale della Comunità e il 69 % della produzione dell'industria comunitaria e durante il PI hanno detenuto insieme il 47 % del mercato comunitario.

(64) Si ritiene pertanto che i 14 produttori comunitari autori della denuncia (ossia gli otto produttori inclusi nel campione e i sei non inclusi nel campione, ma che sostengono la denuncia) soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché rappresentano una porzione maggioritaria della produzione totale del prodotto in esame nella Comunità, nella fattispecie l'80 % circa. Si considera pertanto che i 14 produttori comunitari autori o sostenitori della denuncia costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno denominati in appresso l'"industria comunitaria".

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo comunitario

>SPAZIO PER TABELLA>

(65) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, al volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario e ai dati Eurostat relativi a tutte le importazioni nell'UE, se del caso, debitamente adattati.

(66) Con questo metodo si è constatato che tra il 1998 e il PI il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 6 %. Più precisamente, è aumentato dell'8 % tra il 1998 e il 1999 ed è rimasto largamente a questo livello fino al 2001. Tra il 2001 e il PI è sceso del 3 %. Poiché il prodotto in esame è impiegato soprattutto nei settori dell'ingegneria e delle costruzioni, l'andamento del consumo va visto a confronto con la crescita dell'attività economica nella Comunità e, più in particolare, del settore delle costruzioni.

2. Valutazione non cumulativa delle importazioni originarie della Russia e della Turchia

(67) La Commissione ha esaminato se le importazioni del prodotto in esame originarie della Russia e della Turchia dovessero essere valutate cumulativamente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Il margine di dumping constatato in relazione alle importazioni sia dalla Russia che dalla Turchia era superiore a quello minimo, secondo la definizione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(68) Per quanto riguarda le condizioni della concorrenza, dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame importato dalla Russia e dalla Turchia e quello fabbricato dall'industria comunitaria, analizzati per tipo di prodotto, presentavano caratteristiche fisiche e tecniche di base in tutto simili. Inoltre, su tale base, i prodotti in questione risultavano intercambiabili e, durante il periodo in esame, erano stati commercializzati nella Comunità tramite canali commerciali comparabili (grossisti/distributori). Si è perciò ritenuto che tali prodotti importati fossero in concorrenza tra di loro e con i prodotti dell'industria comunitaria.

(69) La Commissione ha esaminato se il volume delle importazioni da ciascuno dei suddetti paesi fosse trascurabile. Durante il PI il consumo, così come definito sopra, è ammontato a 2720000 t circa. Nello stesso periodo le esportazioni russe nella Comunità del prodotto in esame sono ammontate, secondo Eurostat, a 26000 t circa. A tale importo dovrebbero essere aggiunte altre 1000 t, poiché si è constatato, durante la visita di accertamento, che l'esportatore russo che aveva cooperato aveva dichiarato delle vendite del prodotto in esame con una classificazione tariffaria che non rientrava nel campo di applicazione del procedimento. Si considera pertanto provvisoriamente che la Russia abbia esportato nella Comunità un po' meno di 27000 t del prodotto in esame, quantitativo leggermente inferiore alla soglia minima. Di conseguenza, si ritiene che non dovrebbero essere istituite misure provvisorie nei confronti delle importazioni originarie della Russia. Il procedimento resterà tuttavia aperto e l'inchiesta sarà portata avanti a questo proposito in vista di una determinazione definitiva.

3. Importazioni originarie della Turchia ("il paese interessato")

Volume

(70) Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla Turchia nella Comunità è aumentato del 30 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esse sono rimaste relativamente stabili tra il 1998 e il 1999 per poi aumentare fortemente (43 %) tra il 1999 e il 2000, passando da 135357 t a 195331 t. Tra il 2000 e il PI sono invece diminuite dell'8 % e di un ulteriore 2 % tra il 2001 e il PI.

Quota di mercato

>SPAZIO PER TABELLA>

(71) La quota di mercato detenuta dal paese interessato è aumentata di 1,3 punti percentuali nel periodo considerato, passando da 5,4 % a 6,7 %. Dopo essere diminuita di 0,5 punti percentuali tra il 1998 e il 1999, è aumentata di 2 punti percentuali, fino al 6,9 % nel 2000, scendendo poi al 6,7 % nel PI.

(72) Nel periodo tra il 1998 e il PI l'aumento delle importazioni dal paese interessato e l'incremento della loro quota di mercato hanno coinciso con una crescita del consumo del 6 %. Un altro elemento da tenere in considerazione è il fatto che i produttori turchi del prodotto in esame realizzano profitti sostanziali sul proprio mercato interno. In queste circostanze, i volumi esportati dipendono direttamente dai quantitativi che il mercato interno turco può o non può assorbire. Per questo motivo il volume delle esportazioni turche e la loro quota di mercato presentano nel tempo un comportamento relativamente ineguale.

Prezzi

a) Andamento dei prezzi

(73) Tra il 1998 e il PI la media dei prezzi cif all'importazione del prodotto in esame originario della Turchia è prima diminuita da 331 EUR/t nel 1998 a 283 EUR/t nel 1999, ma è poi aumentata fino a 370 EUR/t nel 2000, scesa a 310 EUR/t nel 2001, per attestarsi infine su 314 EUR/t nel PI, ossia un valore leggermente inferiore a quello del 1998. I prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 14 % tra il 1998 e il 1999, seguendo l'andamento verso il basso dei prezzi della principale materia prima (bobine laminate a caldo), prima di risalire del 26 % tra il 1999 e il 2000. Nel 2001 sono diminuiti del 18 % rimanendo poi praticamente allo stesso livello durante il PI.

b) Sottoquotazione dei prezzi

(74) Sono stati messi a confronto i prezzi medi di modelli comparabili del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori turchi e dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine, i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti, al netto di tutte le riduzioni e imposte, sono stati confrontati con i prezzi cif alla frontiera comunitaria dei produttori esportatori turchi, debitamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari della Turchia erano venduti nella Comunità a prezzi che sottoquotavano quelli dell'industria comunitaria di una percentuale tra il 3,8 % e il 5,6 %.

(75) Questi margini di sottoquotazione non illustrano completamente gli effetti delle importazioni in dumping sui prezzi dell'industria comunitaria, poiché sono stati constatati sia la depressione che il contenimento dei prezzi. Queste sono messe in evidenza dal fatto che l'industria comunitaria ha registrato perdite tra il 2000 e il PI, mentre in tale periodo avrebbe potuto realizzare un congruo profitto in assenza di dumping.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(76) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria comunitaria.

Osservazioni preliminari

(77) Poiché si è proceduto ad un campionamento per quanto riguarda l'industria comunitaria, il pregiudizio è stato valutato in base ad informazioni raccolte sia al livello dell'intera industria comunitaria (IC) che al livello dei produttori comunitari inclusi nel campione (PC).

(78) Quando si fa ricorso al campionamento nell'ambito dell'industria comunitaria, la Commissione suole stabilire taluni indicatori di pregiudizio quali la produzione, la capacità produttiva, le scorte, le vendite, la quota di mercato e l'occupazione per tutta l'industria comunitaria e determinare gli indicatori di pregiudizio relativi alle prestazioni delle singole società quali i prezzi, i costi di produzione e i profitti, in base alle informazioni concernenti i produttori comunitari inclusi nel campione.

(79) L'inchiesta svolta tra i produttori comunitari inclusi nel campione ha dimostrato che i loro dati in materia di produzione, capacità, vendite, quote di mercato e occupazione riflettono adeguatamente le informazioni raccolte al livello di industria comunitaria.

(80) L'esame di taluni indicatori di pregiudizio (volume delle vendite, prezzi, tasso di redditività) è stato limitato alle vendite ad acquirenti indipendenti. L'inchiesta ha stabilito provvisoriamente che le vendite ad acquirenti collegati non avevano un'incidenza significativa sull'evoluzione del pregiudizio, in quanto rappresentavano in media meno del 10 % del volume totale delle vendite.

Dati relativi all'insieme dell'industria comunitaria

a) Produzione

>SPAZIO PER TABELLA>

(81) La produzione dell'industria comunitaria è leggermente aumentata (7 %) tra il 1998 e il PI. Dopo un aumento iniziale del 9 % circa tra il 1998 e il 1999, la produzione è diminuita nel 2000 del 2 %, aumentata di nuovo del 3 % nel 2001 e infine scesa del 3 % nel PI. L'incremento verificatosi nel 1999 era dovuto al clima economico favorevole, che si è tradotto anche in un crescente tasso di utilizzo della capacità. L'aumento di produzione registrato nel 2001 era inteso a recuperare le quote di mercato perdute, ma è avvenuto a spese dei margini di profitto.

b) Capacità e tasso di utilizzo della capacità

>SPAZIO PER TABELLA>

(82) I dati relativi alla capacità si riferiscono alla capacità tecnica, contrapposta alla capacità teorica, che presuppone che adeguamenti considerati normali dall'industria per le ferie annuali, i tempi di allestimento, la manutenzione e altre normali interruzioni siano già stati messi in conto. Nonostante questi adeguamenti, lo stesso denunziante ritiene che sia impossibile per una società raggiungere un tasso di utilizzo della capacità del 100 % su un anno intero. Un valore tra l'80 % e l'85 % è considerato il massimo assoluto. Va notato inoltre che le stesse linee di produzione sono utilizzate per produrre il prodotto in esame o tubi rotondi. Si è proceduto pertanto ad una suddivisione della capacità di produzione totale indicata da ciascuna società, per garantire che la capacità riportata di seguito rappresenti solo la capacità riservata esclusivamente al prodotto in esame. In tal modo si è accertato che la capacità di produzione è lievemente aumentata nel periodo in esame. Tra il 1998 e il PI l'aumento è stato del 6 %. Gran parte di esso è avvenuto nel 1999, ossia in un'epoca in cui l'industria comunitaria realizzava ancora profitti. La capacità è rimasta stabile nel 2000, è aumentata nel 2001 e si è mantenuta allo stesso livello nel PI.

(83) L'utilizzo della capacità è passata da un livello del 44 % nel 1998 al 46 % nel 1999, spinta da una forte domanda e da utili positivi. Nel 2000, 2001 e PI è poi lievemente diminuita fino al 45 % e al 44 %.

c) Scorte

>SPAZIO PER TABELLA>

(84) I produttori comunitari producono generalmente su ordinazione, cosicché le scorte sono costituite dalle merci in attesa di consegna agli acquirenti. L'andamento degli inventari non sembra pertanto pertinente ai fini dell'esame della situazione economica dell'industria comunitaria. Tuttavia, per completezza, si riportano alcuni dati sull'andamento delle scorte. Gli inventari dei prodotti finiti rappresentano in media il 13 % dei volumi di vendita nella CE. Il livello delle giacenze finali dell'industria comunitaria è aumentato progressivamente per tutto il periodo considerato. Al termine di tale periodo il livello delle scorte era del 13 % superiore a quello del 1998.

d) Volume delle vendite

>SPAZIO PER TABELLA>

(85) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato della Comunità sono aumentate del 7 % nel periodo considerato, passando da 1570000 t nel 1998 a 1680000 t circa nel PI. Esse sono aumentate dell'11 % nel 1999, diminuite del 4 % nel 2000, aumentate di nuovo del 4 % nel 2001 e diminuite di nuovo del 4 % nel PI.

(86) L'andamento del volume delle vendite deve essere analizzato tenendo conto del fatto che, di fronte alle crescenti importazioni a basso prezzo originarie del paese in questione, l'industria comunitaria ha dovuto scegliere se mantenere inalterati i propri prezzi di vendita, a scapito dello sviluppo del volume di vendite e della quota di mercato, o diminuire i prezzi di vendita e seguire l'andamento delle importazioni in esame, a scapito della redditività. Tra il 1998 e il 1999 l'industria comunitaria ha beneficiato dell'espansione del mercato e il volume delle sue vendite e i suoi utili sono aumentati. Tuttavia, nel 2000, mentre il mercato era ancora in espansione, l'industria comunitaria ha perso sia in termini di volumi di vendite che di utili. Negli anni successivi l'industria comunitaria ha cercato di mantenere i suoi volumi di vendite mentre il mercato si stava contraendo, ma ha potuto farlo solo a scapito della sua redditività.

e) Fattori che hanno inciso sui prezzi sul mercato interno

(87) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni in dumping sottoquotavano i prezzi medi depressi dell'industria comunitaria in media del 5 % nel PI. Tuttavia, l'analisi per tipo ha rivelato che in alcuni casi i prezzi praticati dai produttori esportatori in esame erano anche sensibilmente più bassi della sottoquotazione media del 5 % rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. La combinazione di questo tipo di sottoquotazione con l'aumento del livello delle importazioni oggetto di dumping dalla Turchia ha sicuramente inciso sui prezzi interni dell'industria comunitaria.

f) Quota di mercato

(88) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è in un primo tempo aumentata di quasi un punto percentuale tra il 1998 e il 1999, per poi diminuire fortemente, di quasi tre punti percentuali, nel 2000. Essa è risalita di due punti percentuali circa nel 2001, prima di diminuire lievemente nel PI. Pertanto, al termine del periodo considerato la quota di mercato dell'industria comunitaria era molto vicina al livello iniziale osservato nel 1998.

g) Crescita

(89) Tra il 1998 e il PI, quando il consumo nella Comunità è aumentato del 6 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 7 %. L'industria comunitaria ha mantenuto quindi in generale la sua quota di mercato, mentre la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata di 1,3 punti percentuali nello stesso periodo. Pertanto, l'industria comunitaria ha mantenuto la sua presenza sul mercato, ma questo dato va considerato alla luce dell'andamento della sua redditività e del suo utile sul capitale investito.

h) Occupazione

>SPAZIO PER TABELLA>

(90) Il livello degli occupati dall'industria comunitaria è rimasto stabile tra il 1998 e il PI. Va osservato che i relativi dati mostrano un'immagine un po' troppo positiva, poiché varie imprese hanno in qualche caso dovuto ricorrere a riduzioni dell'orario di lavoro, quando la domanda era debole.

i) Produttività

>SPAZIO PER TABELLA>

(91) La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in termini di produzione annua per occupato, è prima aumentata del 9 % tra il 1998 e il 1999, è poi scesa del 4 % tra il 1999 e il 2000, riaumentata nel 2001 e infine lievemente diminuita nel PI. Al termine del periodo in esame, la produttività era aumentata del 6 % rispetto all'inizio dello stesso periodo. Va osservato che nel modo in cui è qui calcolata (produzione annua per occupato) la produttività non tiene conto della riduzione del tempo di lavoro intervenuta dal 1998, in Francia in particolare con l'applicazione della settimana di 35 ore, né del ricorso da parte di talune imprese al tempo ridotto (già menzionato). La produttività annua per occupato è aumentata solo del 6 % dal 1998, ma questo dato non mette in evidenza che la produttività per ora lavorativa è migliorata molto di più.

j) Entità del margine di dumping

(92) Per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'incidenza non può essere considerata trascurabile, specialmente in un mercato trasparente ed estremamente sensibile ai prezzi come quello del prodotto in esame.

k) Recupero dagli effetti di dumping o sovvenzioni precedenti

(93) Poiché si tratta di un procedimento antidumping nuovo e non vi sono elementi di prova relativi ad un dumping precedente, questo aspetto non è considerato pertinente.

Dati relativi ai produttori comunitari inclusi nel campione

a) Prezzi di vendita

(94) Il prezzo unitario è sceso del 9 % nel 1999, passando da 400 a 365 EUR/t, è poi aumentato del 16 % nel 2000 raggiungendo 427 EUR/t, prima di subire un calo dell'11 % nel 2001 fino a 385 EUR/t e stabilizzarsi a tale livello nel PI. Questo andamento relativamente ineguale si spiega nel modo seguente. I prezzi del prodotto in esame venduto dall'industria comunitaria sono determinati da due grandi fattori: il prezzo della materia prima, di solito bobine laminate a caldo (ALC), che rappresentano normalmente il 70 % dei costi di produzione totali del prodotto finale, e la situazione della concorrenza sul mercato.

(95) Tra il 1998 e il 1999 i costi di produzione dell'industria comunitaria sono diminuiti del 10 % a causa di un notevole calo dei prezzi degli ALC. Tra il 1999 e il 2000 i costi dell'industria comunitaria sono aumentati del 20 % a seguito di un aumento del costo degli ALC. Tra il 2000 e il 2001 i costi di produzione sono diminuiti del 5 % rimanendo ampiamente stabili durante il PI. Pertanto, nell'arco del periodo considerato (1998-PI) i costi di produzione totali sono aumentati del 3 %, mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti del 5 %; di conseguenza, l'industria comunitaria ha subito una diminuzione di redditività.

b) Salari

>SPAZIO PER TABELLA>

(96) Tra il 1998 e il PI il salario medio per dipendente è aumentato del 5 %. Questo dato è inferiore sia all'inflazione dei prezzi al consumo registrata nella Comunità nello stesso periodo (7 %), sia al tasso d'incremento della compensazione nominale media per dipendente (12 %) registrata nello stesso periodo nella Comunità (tutti i settori).

c) Investimenti

>SPAZIO PER TABELLA>

(97) Gli investimenti totali effettuati dall'industria comunitaria nel prodotto in esame sono aumentati del 60 % circa tra il 1998 e il PI. L'inchiesta ha dimostrato che è indispensabile per questa industria assicurare un certo livello d'investimenti per rimanere competitiva. La maggior parte degli investimenti sono stati effettuati per ammodernare gli impianti e molto pochi per aumentare la capacità. Va notato tuttavia che anche un investimento di sostituzione tende di solito ad aumentare un poco la capacità tecnica, per il semplice motivo che la nuova apparecchiatura è più efficiente e produttiva della precedente.

d) Redditività e utile sul capitale investito

>SPAZIO PER TABELLA>

(98) Nel periodo in esame la redditività delle vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità in termini di utile sulle vendite nette al lordo dell'imposta è passata da 1,4 % nel 1998 a 3,3 % nel 1999, -1,0 % nel 2000, -6,5 % nel 2001 e -6,1 % nel PI. L'industria comunitaria realizzava ancora profitti negli anni 1998 e 1999, quando le importazioni in dumping detenevano una quota di mercato relativamente piccola e la domanda era in forte crescita (+8 % tra il 1998 e il 1999).

(99) La redditività è divenuta negativa dopo il 1999, quando ha raggiunto un livello insufficiente a garantire la capacità di vita a lungo termine dell'industria comunitaria. Va ricordato che i prezzi sono aumentati del 5 % tra il 1999 e il PI, mentre i costi sono saliti del 14 %.

(100) L'utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso il trend della redditività nel periodo considerato. È sceso dal 20 % e 24 % rispettivamente nel 1998 e nel 1999 a -14 % nel 2001 e -10 % nel PI.

e) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

>SPAZIO PER TABELLA>

(101) Il flusso di cassa in entrata (uscita) dovuto alle operazioni correnti è passato da 40000000 EUR circa nel 1998 a -6000000 EUR circa nel PI. Vi è stato un aumento nel 1999 seguito da un forte calo nel 2000 e un'ulteriore flessione nel 2001. Di conseguenza, l'industria comunitaria ricorre in media sempre più all'indebitamento per poter finanziare le attività e gli investimenti correnti.

(102) Dall'inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali di vari produttori comunitari inclusi nel campione ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Benché queste imprese appartengano per lo più a grandi società siderurgiche, il loro fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all'interno dei gruppi le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti.

5. Conclusioni relative al pregiudizio

(103) Tra il 1998 e il PI il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originarie della Turchia è aumentato sensibilmente (30 %) e la quota di mercato comunitario detenuta da tali importazioni è passata dal 5,4 % al 6,7 %. L'aumento più forte è avvenuto tra il 1999 e il 2000, quando il volume delle importazioni in dumping è aumentato del 43 % determinando un incremento della quota di mercato di due punti percentuali. Nel periodo considerato i prezzi medi delle importazioni in dumping dalla Turchia erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, nel PI i prezzi delle importazioni da questo paese sottoquotavano quelli dell'industria comunitaria in media del 5 % circa.

(104) Nel periodo in esame si è constatato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Tra il 1998 e il PI vari indicatori di pregiudizio hanno assunto un andamento negativo: i prezzi di vendita unitari sono scesi del 4 %, mentre i costi di produzione unitari sono aumentati del 3 %, la redditività è passata dall'1 % nel 1998 al 4 % nel 1999, a -6 % nel 2001 e nel PI, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa dovuto alle operazioni correnti ha seguito lo stesso trend negativo. Alcuni indicatori di pregiudizio sono rimasti nel complesso stabili: utilizzo della capacità, quota di mercato dell'industria comunitaria, occupazione. Infine, alcuni indicatori hanno assunto un andamento apparente positivo: nell'insieme del periodo in esame la produzione è aumentata del 7 %, la capacità del 6 %, il volume delle vendite nella CE del 7 %, in linea con lo sviluppo del consumo e degli investimenti (61 % - si è trattato soprattutto di investimenti di sostituzione). Va notato, tuttavia, che l'incremento del volume della produzione, dell'utilizzo della capacità e del volume delle vendite nella CE si è verificato per lo più tra il 1998 e il 1999, quando vi è stato un boom della domanda. In seguito i dati di tutti e tre questi indicatori in genere sono diminuiti. Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude provvisoriamente che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(105) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie del paese interessato abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. In questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni in dumping, che nello stesso periodo possano aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

2. Effetti delle importazioni in dumping

(106) Il sensibile aumento di volume delle importazioni in dumping (30 %), che sono passate da 140000 t nel 1998 e 181000 t nel PI, e il corrispondente aumento della loro quota di mercato, che è passata da 5,4 % nel 1998 a 6,7 % nel PI, come pure la sottoquotazione constatata (in media del 5 % circa nel PI) hanno coinciso con il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria. Questa penetrazione del mercato comunitario da parte delle importazioni in dumping è stata particolarmente significativa tra il 1999 e il 2000, quando il loro volume è aumentato del 43 % e la loro quota di mercato di due punti percentuali. Nello stesso periodo l'industria comunitaria ha registrato una diminuzione del volume delle vendite (-4 %), della quota di mercato (-3 punti percentuali) e un deterioramento della redditività (-4,3 punti percentuali). Questi sviluppi vanno considerati tenendo presente il leggero aumento del consumo comunitario del prodotto in esame negli anni 1999-2000. Inoltre, i prezzi in dumping sono rimasti inferiori a quelli dell'industria comunitaria per tutto il periodo considerato esercitando su questi una pressione che ha impedito loro di svilupparsi, tra il 1999 e il PI, allo stesso ritmo dell'incremento dei costi di produzione e provocando così la caduta di redditività dell'industria comunitaria, che ha registrato risultati finanziari negativi a partire dal 2000. Si ritiene pertanto che le importazioni in dumping abbiano avuto un sensibile impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria.

3. Effetti di altri fattori

a) Quota di mercato relativamente ridotta delle importazioni in dumping

(107) La Commissione ha esaminato se il fatto che le importazioni in dumping originarie della Turchia detenessero una quota di mercato relativamente ridotta e in leggero aumento fosse un elemento tale da annullare il nesso causale esistente tra le importazioni in dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. Come indicato ai considerando 71 e 72, la quota di mercato delle importazioni in dumping originarie della Turchia è aumentata di 1,3 punti percentuali dal 5,4 % del 1998 al 6,7 % nel PI. Come indicato ai considerando 73 e 74, si è constatata una sottoquotazione costante dei prezzi dell'industria comunitaria da parte dei prezzi delle importazioni originarie della Turchia.

(108) Va ricordato che, secondo quanto è emerso dall'inchiesta, i produttori turchi del prodotto in esame realizzavano consistenti profitti sul loro mercato interno. In queste circostanze i volumi esportati dipendevano direttamente dai quantitativi che il mercato interno turco poteva o non poteva assorbire. Per questo motivo il volume delle esportazioni turche e la loro quota di mercato hanno mostrato un andamento nel tempo relativamente ineguale.

(109) La struttura di mercato del prodotto in esame è caratterizzata da una relativa dispersione della produzione e dall'assenza di una vera e propria posizione dominante detenuta da un unico produttore. In effetti, il maggior produttore comunitario aveva durante il PI una quota di mercato del 10,6 %, mentre altri sette produttori comunitari avevano una quota compresa tra il 5 % e il 10,5 %.

(110) Il prodotto in esame è un tipico prodotto di base; è omogeneo, intercambiabile e venduto su un mercato trasparente. Va notato che i principali acquirenti in termini di volume sono grossisti che lo immagazzinano e confrontano costantemente i prezzi stabilendo in larga misura il prezzo finale.

(111) Tutti questi elementi portano la Commissione a concludere che, in questo mercato estremamente sensibile ai prezzi, anche quantità relativamente piccole possono determinare un effetto depressivo sui prezzi di tutto il mercato comunitario.

b) Risultati di altri produttori comunitari

(112) Nessun produttore comunitario non appartenente all'industria comunitaria ha cooperato all'inchiesta. In base ai dati disponibili è possibile affermare che il volume delle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato della Comunità è rimasto relativamente stabile attorno alle 490000 t/anno per tutto il periodo in esame. La loro quota di mercato è diminuita dal 19,2 % nel 1998 al 18,1 % nel PI. Questi elementi indicano che gli altri produttori della Comunità non hanno guadagnato quote di mercato a spese dell'industria comunitaria, bensì ne hanno perse analogamente all'industria comunitaria.

c) Misure di protezione degli scambi imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi, ripercussioni degli eventi dell'11 settembre e andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(113) Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva essere attribuito in parte alla chiusura di una serie di importanti mercati di esportazione di tale industria, a seguito delle varie clausole di salvaguardia imposte negli Stati Uniti e in altri paesi nei confronti del prodotto in esame e dell'impatto sulla domanda globale degli eventi dell'11 settembre 2001.

(114) Le esportazioni comunitarie del prodotto in esame sono effettivamente soggette a varie misure nazionali di salvaguardia messe in atto a partire dal 2001 sulla scia delle misure adottate negli Stati Uniti. Tuttavia, il volume delle vendite all'esportazione dell'industria comunitaria è aumentato del 33 %, passando da 85000 t circa nel 1998 a 114000 t circa nel PI; il grosso dell'aumento è avvenuto tra il 1998 e il 2000. Le vendite all'esportazione hanno rappresentato approssimativamente il 7 % delle vendite totali del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria nel PI. Va notato peraltro che i dati relativi alla redditività sopra riportati si riferiscono esclusivamente alle vendite del prodotto in esame sul mercato della Comunità. La redditività delle vendite all'esportazione è stata invece positiva per tutto il periodo tra il 1998 e il PI, con tassi che si situavano tra il 18 % e il 19 %. Si ritiene pertanto che l'attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Impatto della crisi economica nel Sud-Est asiatico

(115) Una parte interessata ha sostenuto che se l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio questo era da attribuire alla crisi economica che ha colpito il Sud-Est asiatico nel 1997-1998. Ora, la crisi asiatica può essere stata una delle cause della diminuzione dei prezzi dei prodotti siderurgici e pertanto della principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto in esame. Pertanto se essa avesse avuto ripercussioni sull'industria a monte, i produttori del prodotto in esame avrebbero beneficiato di un abbassamento dei prezzi della principale materia prima. Infatti, quando nel 1999 i prezzi di questa materia prima si trovavano ai loro livelli minimi, l'industria comunitaria ha potuto diminuire i prezzi e aumentare le vendite. Va notato anche che l'inchiesta non ha rivelato alcun incremento delle importazioni del prodotto in esame dai paesi asiatici. Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che la crisi asiatica non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

e) Importazioni provenienti da altri paesi terzi

(116) In base alle informazioni disponibili il volume totale delle importazioni del prodotto in esame originarie di altri paesi terzi è aumentato del 7 % tra il 1998 e il PI, passando da 197000 t a 211000 t e la loro quota di mercato è aumentata dal 7,7 % del 1998 al 10 % nel 2000 prima di ritornare al 77,7 % nel PI. La media ponderata dei prezzi cif di tali importazioni è diminuita del 12 % tra il 1998 e il PI, passando da 444 EUR/t a 390 EUR/t. Va rilevato che i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono rimasti sostanzialmente superiori ai prezzi delle importazioni dal paese interessato per tutto il periodo considerato.

(117) Si è constatato inoltre che solo le importazioni provenienti da due paesi diversi dalla Turchia avevano una quota del mercato comunitario superiore all'1 % durante il PI, ossia l'Ungheria e la Slovenia. La quota di mercato delle importazioni dall'Ungheria è diminuita dall'1,9 % nel 1998 all'1,7 % nel PI, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Slovenia, che era pari a zero nel 1998, è scesa dall'1,5 % nel 1999 all'1,2 % nel PI. Benché sottoquotino, a quanto pare, i prezzi dell'industria comunitaria, i prezzi cif delle importazioni da questi due paesi sono sempre stati superiori a quelli delle importazioni dal paese interessato. Inoltre, non vi sono elementi che indichino che queste importazioni siano state effettuate a prezzi di dumping. In conclusione, qualsiasi effetto di queste importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria può essere stato solo marginale, in considerazione dei prezzi medi, del volume limitato e della ridotta quota di mercato. Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi, se hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo hanno fatto solo in misura molto limitata e il loro effetto non è stato pertanto tale da alterare la relazione autentica e sostanziale di causa-effetto esistente tra le importazioni in dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

f) Investimenti eccessivi e sovracapacità

(118) Varie parti interessate hanno sostenuto che l'industria comunitaria, come in generale tutta la siderurgia, soffre di sovracapacità cronica, dovuta tra l'altro alla crescita lenta del mercato mondiale dei prodotti di acciaio, alla crescente sostituzione dell'acciaio con altri materiali in talune applicazioni e al miglioramento delle proprietà meccaniche dell'acciaio stesso, quali la resistenza e la durezza. Si è argomentato pertanto che il pregiudizio risentito dall'industria comunitaria è semplicemente il risultato di un sistematico eccesso di spesa in beni d'investimento, che porta all'accumulo di capacità eccessive.

(119) Gli investimenti effettuati dall'industria comunitaria sono consistiti principalmente nella sostituzione e nell'ammodernamento di linee di produzione obsolete e nella costruzione di magazzini nuovi totalmente automatizzati. Ben pochi di questi investimenti sono andati ad aumentare la capacità. Va osservato che anche un mero investimento di sostituzione aumenta di solito leggermente la capacità tecnica, semplicemente perché la nuova apparecchiatura è più efficiente e produttiva della precedente. L'aumento di capacità, peraltro piuttosto limitato (6 % su quattro anni), va considerato nel contesto in cui è avvenuto. L'industria comunitaria era in attivo all'inizio del periodo considerato e la domanda era in rapida crescita. Invece, l'elevata capacità osservata già negli anni 1998 e 1999, in un'epoca in cui i volumi delle importazioni in dumping erano bassi, non ha impedito all'industria comunitaria di realizzare profitti in quel periodo. Infine, va notato che uno dei produttori comunitari incluso nel campione nel 1998 ha chiuso uno stabilimento che aveva una capacità di 50000 t. Si conclude pertanto provvisoriamente che il presunto eccesso di investimenti e di capacità, se ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo ha fatto solo in misura molto limitata e che i suoi effetti non sono stati tali da alterare la relazione autentica e sostanziale di causa-effetto esistente tra le importazioni in dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

g) Flessione della domanda motivata dal calo di attività nel settore delle costruzioni

(120) Una parte interessata ha sostenuto che il pregiudizio risentito dall'industria comunitaria fosse dovuto al rallentamento economico registrato nel settore che più di tutti assorbe il prodotto in esame, ossia quello delle costruzioni. A sostegno della sua affermazione, detta parte ha presentato una serie di dati Eurostat relativi alla produzione nel settore delle costruzioni dell'UE, che mostra un appiattimento della crescita nel 2000 e 2001, seguito da una flessione a partire dall'ultimo trimestre del 2001.

(121) La recessione del 2002 nel settore delle costruzioni è riconosciuta ed è confermata anche dai dati sul consumo del prodotto in esame presentati sopra. Da questi emerge che tale consumo ha raggiunto una punta massima nel 2000 ed è poi diminuito nel 2001 e nel PI. Non si deve però dimenticare che il cambiamento maggiore da una situazione di utile positivo pari al 3,3 % ad una situazione di perdita pari a -1 % circa è intervenuto tra il 1999 e il 2000, nonostante l'espansione massima del mercato registrata quell'anno. Nello stesso anno il volume delle importazioni dalla Turchia è aumentato fortemente (43 %) e la loro quota di mercato è passata dal 4,9 % al 6,9 %. Si conclude pertanto in via provvisoria che il declino della domanda causato dal calo delle attività nel settore delle costruzioni, se ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, lo ha fatto solo in misura molto limitata e che i suoi effetti non sono stati tali da alterare la relazione autentica e sostanziale di causa-effetto esistente tra le importazioni in dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(122) In conclusione, risulta confermato che il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria, caratterizzato in particolare dal declino del prezzo di vendita unitario (4 %) e dal contemporaneo aumento del costo di produzione unitario del 3 %, dalla diminuzione della redditività tra il 1998-1999 e il 2001-PI, da un calo analogo dell'utile sul capitale investito e del flusso di cassa dovuto alle operazioni correnti, è stato causato dalle importazioni in dumping in questione.

(123) Infatti, fattori quali le dimensioni relativamente limitate della quota di mercato delle importazioni in dumping, i risultati degli altri produttori comunitari, le misure di protezione commerciale imposte dagli Stati Uniti e da altri paesi, l'impatto degli eventi dell'11 settembre 2001 e dei risultati delle vendite all'esportazione dell'industria comunitaria, la crisi economica nel Sud-Est asiatico, le importazioni da altri paesi terzi, il presunto eccesso di investimenti e capacità, il declino della domanda dovuto al calo di attività nel settore delle costruzioni non hanno inciso o hanno inciso solo molto limitatamente sull'andamento economico negativo dell'industria comunitaria e di conseguenza non erano in grado di modificare la conclusione che esiste una relazione autentica e sostanziale di causa-effetto tra le importazioni in dumping dal paese interessato e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(124) Si conclude pertanto in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie della Turchia hanno arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(125) La Commissione ha esaminato se, nonostante le risultanze sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso di causalità, vi fossero valide ragioni per concludere che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato i probabili effetti delle misure per tutte le parti interessate all'inchiesta.

1. Interesse dell'industria comunitaria

Natura e struttura dell'industria comunitaria

(126) L'industria comunitaria è costituita da 14 imprese, appartenenti quasi tutte a gruppi internazionali operanti principalmente nel settore dell'acciaio. Molte di esse acquistano la principale materia prima da altre imprese dello stesso gruppo a prezzi di mercato. Nel PI l'industria comunitaria impiegava in totale circa 160000 dipendenti, 2772 dei quali erano addetti direttamente alla produzione del prodotto in esame.

Possibili effetti dell'istituzione o della non istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(127) Si prevede che l'istituzione delle misure determini un aumento del volume delle vendite del prodotto in esame da parte dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Ciò consentirebbe all'industria comunitaria di acquisire nuove quote di mercato e, incrementando l'utilizzo della capacità, di ridurre i costi di produzione unitari e aumentare ulteriormente la produttività. Inoltre, l'industria comunitaria potrebbe aumentare moderatamente i prezzi, anche se certamente non di una quota pari al dazio antidumping, dato che continuerà ad esservi concorrenza tra produttori comunitari, importazioni originarie del paese interessato effettuate a prezzi non di dumping e importazioni originarie di altri paesi terzi. In conclusione, l'incremento della produzione e del volume delle vendite, da un lato, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altro, forse associati ad un moderato aumento dei prezzi, dovrebbero permettere all'industria comunitaria di migliorare la propria situazione finanziaria.

(128) Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che il trend negativo dell'industria comunitaria sia confermato. L'industria comunitaria risente soprattutto delle perdite realizzate. In effetti, alla luce del pregiudizio grave già subito nel PI e in considerazione dell'evidente rallentamento delle attività nel settore delle costruzioni dall'inizio del 2002, è evidente che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria continuerà a deteriorarsi se non verranno adottate misure. Con ogni probabilità si dovrà procedere a tagli della produzione e chiusure di talune linee di produzione, con conseguenti rischi per l'occupazione e gli investimenti nella Comunità.

Conclusioni

(129) In conclusione, l'istituzione di misure antidumping consentirebbe all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato.

2. Interesse degli importatori/grossisti-distributori indipendenti della comunità

(130) La distribuzione del prodotto in esame nella Comunità è caratterizzata dalla presenza di importatori/grossisti-distributori che trattano anche un gran numero di altri prodotti. Sia l'industria comunitaria che i produttori esportatori vendono i loro prodotti nella Comunità attraverso grossisti-distributori. Visto il gran numero di importatori interessati, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base e lo ha annunciato nell'avviso di apertura. Essa ha chiesto ai 102 importatori figuranti nella denuncia di rispondere ai quesiti elencati nell'avviso di apertura, ossia di indicare fondamentalmente il fatturato totale, il numero totale di dipendenti, il volume e il valore delle importazioni e delle operazioni di rivendita sul mercato comunitario relativi al prodotto in questione durante il PI.

(131) Dodici importatori hanno accettato di essere inclusi nel campione fornendo entro il termine le informazioni di base richieste. In queste circostanze si è deciso di inviare il questionario destinato agli importatori a tutte e 12 le società suddette. Solo sei(6) di questi 12 importatori hanno infine cooperato totalmente rispondendo al questionario.

(132) I sei importatori che hanno cooperato rappresentano approssimativamente il 45 % del volume totale delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del paese interessato effettuate nel PI. Se saranno introdotte misure antidumping, è possibile che il livello delle importazioni originarie del paese interessato diminuisca. Non si può escludere inoltre che l'istituzione di misure antidumping determini un moderato incremento dei prezzi del prodotto in esame nella Comunità, con una certa incidenza sulla situazione economica degli importatori e dei grossisti-distributori. Tuttavia, nel considerare l'incidenza di un dazio antidumping sulla situazione degli importatori e dei grossisti-distributori si deve tener conto della modesta parte rappresentata dal prodotto in esame sul totale delle loro attività. In base alle informazioni fornite dagli importatori che hanno cooperato menzionati sopra, si è constatato che il prodotto in esame importato dalla Turchia rappresentava in media il 12 % circa del fatturato totale delle società che hanno cooperato. Analogamente, è emerso dall'inchiesta che la quota di dipendenti addetti direttamente o indirettamente al commercio del prodotto in esame rappresentava solo il 23 % su un totale di 107 dipendenti dei suddetti importatori che hanno cooperato. Ciò significa che gli effetti di eventuali misure sulle attività globali degli importatori saranno limitate. Inoltre, gli effetti sugli importatori dell'aumento di prezzo delle esportazioni del prodotto in esame dipenderà dalla loro abilità nel trasferire gli aumenti sui clienti. La quota ridotta rappresentata dal prodotto in esame sui costi totali degli utilizzatori dovrebbe agevolare il trasferimento di eventuali aumenti di prezzo dagli importatori agli utilizzatori. Su questa base si è concluso provvisoriamente che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla situazione degli importatori della Comunità.

3. Interesse dell'industria utilizzatrice

(133) Il principale utilizzatore del prodotto in esame nella Comunità è l'industria delle costruzioni. Di conseguenza, la domanda di tale prodotto dipende in primo luogo dall'andamento dei lavori di costruzione nel settore privato e in quello industriale. Sono stati inviati questionari a 11 associazioni di utilizzatori, con l'invito a trasmettere copia dei questionari ai loro aderenti interessati dall'inchiesta. La Commissione non ha ricevuto risposte al questionario, né dagli utilizzatori interessati né dalle loro associazioni rappresentative. Data l'assenza di interesse manifestata dagli utilizzatori del prodotto in esame, si può concludere provvisoriamente che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe incidere seriamente sulla loro situazione.

4. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(134) L'istituzione di misure avrà prevedibilmente l'effetto di offrire all'industria comunitaria l'opportunità di riconquistare le quote di vendite e di mercato perdute e di migliorare la propria redditività. In assenza di misure, invece, dato il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, vi è il rischio che taluni produttori comunitari chiudano linee di produzione o persino interi impianti produttivi e licenzino una parte della loro manodopera. Benché l'introduzione di misure possa avere alcuni effetti negativi in termini di diminuzione dei volumi importati e di modesti aumenti di prezzo per gli importatori/grossisti-distributori, l'entità di tali effetti può essere ridotta trasferendo gli incrementi sugli utilizzatori. Gli utilizzatori, a loro volta, non dovrebbero risentire fortemente di tali incrementi, poiché il prodotto in esame con ogni probabilità incide poco sui loro prodotti finali. In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l'applicazione di misure è nell'interesse della Comunità.

H. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(135) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(136) Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping e non dovrebbe essere superiore al margine di dumping determinato. Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

(137) Sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato in via preliminare che un margine di profitto del 3,3 % sul fatturato poteva esser considerato un adeguato livello che l'industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base ad un confronto, allo stesso stadio commerciale, tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto aggiustando il prezzo di vendita applicato da ciascuna società dell'industria comunitaria in funzione del punto di pareggio e aggiungendo il suddetto margine di utile. Qualsiasi differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del prezzo totale cif all'importazione.

(138) Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale indicate nella presente decisione sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(139) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

2. Misure provvisorie proposte

(140) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, nei confronti delle importazioni originarie della Turchia debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio al livello dei margini di dumping stabiliti, poiché questi si sono rivelati inferiori ai margini di pregiudizio.

3. Impegni

(141) A norma dell'articolo 46 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione UE-Turchia sull'attuazione della fase finale dell'unione doganale, i produttori esportatori turchi che hanno cooperato sono stati informati tempestivamente delle risultanze dell'inchiesta. Una serie di produttori esportatori, ovvero Özdemir Boru Profil San.ve Ticaret AS, MMZ Onur Boru Profil Uretim e Guven Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret Ltd, hanno offerto impegni relativi ai prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(142) A proposito di tali impegni la Commissione osserva quanto segue:

- il prodotto in esame è un prodotto di base i cui prezzi sono notevolmente volatili anche a brevissimo termine e non si presta pertanto ad impegni precisi relativi ai prezzi. La volatilità è dovuta in parte alla variazione dei prezzi delle materie prime, ossia delle bobine laminate a caldo, che costituiscono le componenti principali, ma variabili dei costi di produzione. Inoltre, la volatilità è legata anche ai tassi di cambio delle monete, che sono stabili all'interno della Comunità, salvo per quanto riguarda il Regno Unito, la Svezia e la Danimarca, ma variano rapidamente rispetto al dollaro statunitense, la valuta nella quale si fanno le transazioni in Turchia. Impegni sui prezzi richiederebbero una revisione mensile dei prezzi,

- se i prezzi minimi all'importazione (MIP) fossero indicizzati sul prezzo delle bobine laminate a caldo, dovrebbero essere stabilite varie formule di indicizzazione a seconda dei gruppi di sottoprodotti, dato che l'energia e la forza lavoro per tonnellata variano in base alle dimensioni. Per questo motivo, se dovesse essere adottato un sistema con una formula di revisione, sarebbe necessario determinare da 3 a 4 sottoformule per ciascuna categoria di prodotto a seconda della gamma di grandezze,

- il prodotto può avere un numero di presentazioni molto elevato (fino a 250), a causa dei numerosi fattori che incidono sul prezzo (qualità dell'acciaio, grandezza, spessore ecc. Ciò rende i controlli doganali eccessivamente onerosi e complessi.

(143) Inoltre, alcuni dei produttori che hanno offerto impegni relativi ai prezzi esportano una discreta varietà di prodotti siderurgici quali tubi saldati, tubi strutturali, tubi di acciaio al carbonio, tubi quadrati, rettangolari ecc., che rientrano solo in parte nell'inchiesta antidumping. Il rischio di compensazioni tra i prezzi dei vari prodotti esportati verso lo stesso acquirente è perciò elevato. In generale anche l'industria comunitaria sostiene che impegni sui prezzi, e pertanto la fissazione di prezzi minimi, non sarebbero chiaramente misure appropriate nel caso del prodotto in esame, adducendo le stesse ragioni.

(144) In considerazione di quanto precede, l'offerta di impegni sui prezzi dev'essere respinta.

I. DISPOSIZIONE FINALE

(145) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90 ) e ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90 ), originari della Turchia.

2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2003.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

(3) GU C 249 del 16.10.2002, pag. 5.

(4) SRW GmbH, KEM SA, Arcelor Tubes France SA, ILVA SpA, Marcegaglia SpA, Voestalpine Krems GmbH, Rautaruukki Oyj Metform, Corus UK Ltd.

(5) SRW GmbH, KEM SA, Arcelor Tubes France SA, ILVA SpA, Marcegaglia SpA, Voestalpine Krems GmbH, Rautaruukki Oyj Metform, Corus UK Ltd.

(6) Metallurgica Piemontese Sas, Transider SA, Bemaco Steel Ltd, Eurosteel Products Ltd, Steel Traders Ltd, Thyssen Mannesmann UK Ltd.

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